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Zucconi, Trancassini, Prisco, Ram-

Nel documento I COMMISSIONE PERMANENTE (pagine 73-78)

Ram-pelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.

ART. 3.

Sopprimere il comma 2.

* 3.238. Trancassini, Foti, Prisco, Donzelli,

Lucaselli, Rampelli.

* 3.41. Mazzetti, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I procedimenti sanzionatori del-l’Autorità nazionale anticorruzione, avviati ai sensi dell’articolo 213, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel corso del 2020 e 2021, per rifiuto o omis-sione delle informazioni e dei documenti richiesti nell’ambito della Banca Dati Na-zionale dei Contratti Pubblici, di cui all’ar-ticolo 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono interrotti sino alla data del 31 dicembre 2021.

2-ter. I responsabili del procedimento e i responsabili dell’anagrafe per la stazione appaltante, a carico dei quali sono stati avviati i procedimenti sanzionatori di cui al precedente comma 1, hanno l’obbligo, en-tro la data del 31 dicembre 2021, di effet-tuare le necessarie verifiche e provvedere alla compilazione, tramite il sistema infor-matico, delle schede informative incom-plete relative alle fasi dell’appalto secondo le specifiche modalità indicate nei comu-nicati del Presidente dell’Autorità Nazio-nale Anticorruzione.

3.66. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Inver-nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Gli operatori commerciali su aree pubbliche, titolari di concessioni e di

au-torizzazioni, sono esonerati per l’anno 2021 dal versamento del canone unico, per le occupazioni temporanee e permanenti, di cui all’articolo 1, commi 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843 e 844, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.257. Flati, Francesco Silvestri, Salafia,

Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 33, comma 1-bis, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall’entrata in vigore della legge di conversione del pre-sente decreto alle province e alle città me-tropolitane si applica l’ultimo periodo del citato comma in materia di salario acces-sorio e l’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

* 3.64. Iezzi, Bordonali, Fogliani,

Inver-nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

* 3.84. Dal Moro, Lorenzin, Madia,

Man-cini, Ubaldo Pagano, Miceli.

* 3.69. Marco Di Maio, Del Barba. * 3.297. Pentangelo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo

le parole: « dedicate alla nautica da

di-porto », sono aggiunte le seguenti: « nonché a quelle turistico ricreative concesse con atto formale pluriennale »;

b) al comma 3, ultimo periodo, le

parole: « fino al 31 dicembre 2019 », sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicem-bre 2020 »;

c) al comma 7, alinea, dopo le

pa-role: « dei relativi canoni », sono aggiunte le seguenti: « e la loro riscossione, compresi i procedimenti ed i provvedimenti di riscos-sione coattiva »;

d) al comma 7, lettera a), sono

ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « ed i provvedimenti di riscossione coattiva »;

e) dopo il comma 7, è aggiunto il

seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai procedimenti giudi-ziari o amministrativi inclusi quelli ine-renti la riscossione dei canoni pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto concer-nente il pagamento dei canoni per l’anno 2020.

3.323. Buratti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-vertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « con qualunque finalità »

e: « , comunque, » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente

pe-riodo: « Limitatamente ai casi in cui le concessioni hanno ad oggetto l’utilizza-zione di aree e pertinenze demaniali ma-rittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico indivi-duate e deliberate dagli enti locali territo-rialmente competenti, il canone dovuto quale corrispettivo non può, comunque, essere inferiore a euro 500 ed il termine di

ade-guamento allo stesso è prorogato al 1° gennaio 2022. ».

3.264. Pastorino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 7, le parole: « i

procedi-menti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite dalle seguenti: « i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2020 »;

b) al comma 8, le parole: « 15

dicem-bre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2021 » e le parole: « 30 settem-bre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2021 ».

3.322. Buratti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente de-creto e sino al termine individuato dall’ar-ticolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non ab-biano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di perso-nale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

3.86. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin,

Madia, Mancini, Miceli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio, in caso di finanzia-menti statali in conto capitale, sono auto-rizzati per l’anno 2021 ad iscrivere in bi-lancio i relativi finanziamenti e gli

inter-venti di spesa, mediante apposita varia-zione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

* 3.85. Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo

Pagano, Dal Moro, Miceli.

* 3.65. Iezzi, Bordonali, Fogliani,

Inver-nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in sca-denza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito, senza appli-cazione di sanzioni e interessi, rispettiva-mente al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto esercizio im-mediatamente successivi alla data di sca-denza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento previ-sta nei provvedimenti e nei contratti rego-lanti i mutui stessi. ».

* 3.83. Ubaldo Pagano, Dal Moro,

Loren-zin, Madia, Mancini, Miceli.

* 3.273. Pastorino, Fornaro.

* 3.199. Lollobrigida, Silvestroni,

Trancas-sini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* 3.68. Marco Di Maio, Del Barba.

* 3.82. Patassini, Caparvi, Marchetti,

Sal-tamartini, Basini, Bellachioma, De An-gelis, D’Eramo, Durigon, Gerardi, Lu-centini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Ben-venuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Pa-rolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-roli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pater-noster, Bordonali, Fogliani, Iezzi,

Inver-nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di tutelare l’occupazione e di consentire l’uscita delle imprese dalla situazione di eccezionale crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da Covid-19, la durata delle concessioni e delle lo-cazioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e in scadenza entro il 31 dicembre 2020 è prorogata in via eccezionale sino al 31 dicembre 2021. In via eccezionale, la competente filiale del-l’agenzia del demanio determina il canone da corrispondersi in misura fissa corrispon-dente al dieci per cento dei ricavi conse-guiti dall’impresa nell’anno di riferimento.

3.5. Pellicani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente de-creto e sino al termine individuato dall’ar-ticolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non ab-biano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di perso-nale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

3.272. Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le annualità di bilancio 2021, 2022 e 2023 alle pubbliche amministra-zioni locali comprese nell’elenco di cui al-l’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196, con riferimento ai risul-tati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, ne-gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 non si applica la disposizione di cui

all’ar-ticolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

* 3.237. Molinari, Iezzi, Bordonali, Fo-gliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Ste-fani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pa-ternoster.

* 3.189. Miceli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 2, comma 3, del de-creto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) nei casi di rinnovo dell’atto di concessione o locazione aventi ad oggetto immobili che, in base alla normativa na-zionale e regionale, sono individuabili quali locali, botteghe o sede di attività aventi comunque una particolare valenza storico, culturale e identitaria ».

3.6. Pellicani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai commi 859 e 868 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « A partire dall’anno 2021 », ovun-que ricorrano, sono sostituite dalle se-guenti: « A partire dall’anno 2022 ».

3.271. Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per l’anno 2021, il termine di cui all’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile.

3-ter. Per l’anno 2022, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uni-che di cui all’articolo 4, comma

6-quin-quies, del decreto del Presidente della

Re-pubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 sono

trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

3.206. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per l’anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell’emergenza epi-demiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell’allegato 4/2, re-cante il « Principio contabile applicato con-cernente la contabilità finanziaria », an-nesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l’accantona-mento da effettuare nel bilancio di previ-sione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell’importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto di-sposto dall’articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4-ter. All’articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le parole: « e del 2021 ».

4-quater. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteg-giare le conseguenze dell’emergenza epide-miologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell’80 per cento, anche in corso d’anno, l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibi-lità, ferma restando la misura dell’accan-tonamento a rendiconto.

* 3.269. Pastorino, Fornaro.

* 3.188. Ubaldo Pagano, Miceli, Dal Moro,

Lorenzin, Madia, Mancini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legi-slativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto dell’emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale al fine del conteni-mento e della gestione dell’emergenza epi-demiologica da COVID-19, il limite mas-simo di ricorso da parte degli enti locali ad

anticipazioni di tesoreria, di cui all’articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodi-cesimi per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede me-diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive mo-difiche e integrazioni.

3.164. Flati, Francesco Silvestri, Salafia,

Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Gli enti locali possono non appli-care per l’anno 2021 il canone di cui al-l’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.

4-ter. Per l’anno 2021 i prelievi relativi sull’occupazione di spazi pubblici a qual-siasi titolo gravanti sugli operatori dei mer-cati, anche su aree attrezzate e del com-mercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero del-l’interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del stero dell’interno di concerto con il Mini-stero dell’economia e delle finanze da ema-narsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

* 3.92. Ubaldo Pagano, Dal Moro,

Loren-zin, Madia, Mancini, Miceli.

* 3.192. Prisco, Trancassini, Albano,

Don-zelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli enti locali possono non appli-care per l’anno 2021 il canone di cui al-l’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.

3.266. Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In ragione delle gravi difficoltà gestionali derivanti dalla pandemia da Co-vid-19 i comuni non in stato di dissesto o di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province e le città metropolitane, in sede di prima applicazione, possono istituire il canone di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 2022.

3.115. Paita, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In ragione delle gravi difficoltà gestionali derivanti dalla pandemia da Co-vid-19 la riscossione del canone di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sospesa fino alla data del 15 luglio 2021.

3.116. Paita, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai commi 859 e 868 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « A partire dall’anno 2021 », ovun-que ricorrano, sono sostituite dalle se-guenti: « A partire dall’anno 2022 ».

* 3.93. Ubaldo Pagano, Dal Moro,

Loren-zin, Madia, Mancini, Miceli.

* 3.268. Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i ser-vizi idrici nell’adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all’articolo 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) per il settore idrico, al 30 giugno 2021 ».

Nel documento I COMMISSIONE PERMANENTE (pagine 73-78)