Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Pia-stra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto,
To-nelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-roli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pater-noster, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Fo-scolo, Cavandoli.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « al 31
di-cembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « al 31 dicembre 2021 »;
b) al comma 3, le parole: « al 31
dicembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « al 31 dicembre 2021 ».
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 194 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sul finanzia-mento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato.
4.131. Foscolo, Panizzut, Boldi, De
Mar-tini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zen-naro.
Dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
8-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « al 31
di-cembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « al 31 dicembre 2021 »;
b) al comma 3, le parole: « al 31
dicembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « al 31 dicembre 2021 ».
8-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-zione delle disposizioni di cui al comma 9, pari a 194 milioni di euro per l’anno 2021,
si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
* 4.58. Marco Di Maio, Del Barba.
* 4.29. Gelmini, Della Frera, Cattaneo, Nevi,
Spena, Polidori, Barelli, Torromino, Squeri, Baldini, Mandelli, Sisto.
* 4.3. Sani.
* 4.47. Schullian, Gebhard, Plangger,
Ema-nuela Rossini.
* 4.1. Zucconi, Trancassini, Rampelli,
Ca-iata, Lucaselli, Prisco.
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Ai fini del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre dell’esercizio 2020 di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non rilevano le spese sostenute dalle Regioni e Province autonome per fronteg-giare l’emergenza COVID-19 che, non rien-tranti nell’ambito dei finanziamenti vinco-lati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge n. 14, 18 e 34 del 2020 e relative leggi di conversione, non sono state rimborsate dal Fondo Pro-tezione civile ai bilanci regionali.
8-ter. Non si applicano i provvedimenti
previsti dal comma 174, articolo 1 legge 30 dicembre 2004, n. 311 fino al completo ristoro delle somme dovute da parte del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di conte-nimento e contrasto dell’emergenza epide-miologica COVID-19 di cui all’art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4.108. Carnevali, Siani, De Filippo, Rizzo
Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All’articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifi-cazioni alla legge di conversione 17 luglio
2020, n. 77, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:
« 5-quater. Alle strutture private accre-ditate che abbiano concorso a sostenere il SSN convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti COVID-19 e che ab-biano comunque realizzato il 100 per cento del budget degli Acuti (Ricoveri Ordinari e
Day Hospital), è riconosciuto un contributo
pari al costo complessivo sostenuto nel 2020 per tutti i dispositivi di protezione individuale a fronte di apposita rendicon-tazione da parte della medesima struttura interessata, ferma restando la garanzia del-l’equilibrio economico del Servizio sanita-rio regionale. Il predetto riconoscimento, a titolo di contributo una tantum, è legato all’emergenza in corso ed è erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget. ».
4.173. Mancini, Lorenzin.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Al secondo periodo del comma 687, dell’articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole: « 2019-2021 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 2022-2024 » ed è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi con-tratti collettivi trovano le risorse nell’am-bito del Fondo per il servizio sanitario nazionale. »
4.102. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini,
Lepri, Schirò, Campana, De Filippo.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito con il
se-guente:
« 1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presi-dente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposi-zioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del
presente decreto, è consentito l’esercizio temporaneo di qualifiche professionali sa-nitarie e socio-sasa-nitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio na-zionale anche presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente, una professione sanitaria e socio-sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interes-sati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza alle regioni e Province auto-nome, che possono procedere al recluta-mento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. Nel caso di assunzioni presso strut-ture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal mo-mento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei re-gistri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione atte-stante il proprio titolo professionale con-seguito all’estero. Rimane salva l’eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all’esito negativo della proce-dura per il riconoscimento del titolo. »;
b) al comma 1-bis, dopo le parole:
« pubblica amministrazione » aggiungere le seguenti: « nonché presso strutture private autorizzate o accreditate » e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Nel caso di assunzioni presso strutture private autoriz-zate o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della do-manda di riconoscimento del titolo, conte-nente autocertificazione attestante il pro-prio titolo professionale conseguito all’e-stero. Rimane salva l’eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all’esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo ».
4.34. Paolo Russo.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Il comma 2 dell’articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162,
con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio n. 8, è sostituito con il seguente:
« 2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della sa-lute, di presidiare l’erogazione delle pre-stazioni sanitarie previdenziali ed assisten-ziali erogate dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di garantire le presta-zioni previdenziali, assistenziali, curative e riabilitative erogate dall’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro, di ga-rantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psi-cologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell’articolo 15-nonies del de-creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i dirigenti medici del-l’Istituto Nazionale della Previdenza So-ciale ed i dirigenti medici dell’Istituto Na-zionale Assicurazione Infortuni sul lavoro, possono presentare domanda di autorizza-zione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età. »
4.39. Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dal 1° luglio 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nel rispetto delle finalità pre-viste dalle suddette norme. È consentito, altresì, l’utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19.
* 4.168. Pentangelo.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dal 1° luglio 2021 le Regioni e le Province autonome possono
utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nel rispetto delle finalità pre-viste dalle suddette norme. È consentito, altresì, l’utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19.
* 4.110. De Filippo, Carnevali, Rizzo Nervo,
Siani, Pini, Lepri, Schirò, Campana.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In relazione allo stato di emer-genza epidemiologica da COVID-19, le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in de-roga all’articolo 5 comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in decreto-legge 7 agosto 2012 n. 135, retribuiscono gli in-carichi attribuiti a soggetti collocati in quie-scenza, avendo maturato i requisiti anagra-fici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia successivamente alla data dell’in-carico, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di collocamento in quie-scenza. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito.
* 4.62. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma,
Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
* 4.118. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De
Filippo, Pini, Lepri, Schirò, Campana.
All’articolo, è aggiunto il seguente comma:
8-bis. In relazione allo stato di emer-genza epidemiologica da COVID-19, le aziende sanitarie e sociosanitarie, in de-roga all’articolo 5 comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, retribuiscono gli incarichi attribuiti a soggetti collocati in quiescenza successivamente alla data del-l’incarico, per un periodo massimo di do-dici mesi dalla data di collocamento in quiescenza. Conseguentemente non è ero-gato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17-fisica, LM 58-scienze dell’universo, LM 44- modellistica matema-tico-fisica per l’ingegneria, delle lauree spe-cialistiche nelle classi 20/S-fisica, 66/S – scienze dell’universo e 50/S-modellistica ma-tematico-fisica per l’ingegneria o del di-ploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30-scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche (classe 25) conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svol-gono o abbiano svolto un’attività professio-nale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell’albo dei chimici e dei fisici-settore fi-sica entro il 30 settembre 2021, in attesa dell’adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della di-sciplina dei requisiti per l’ammissione al-l’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione.
4.85. D’Arrando.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della sa-lute, di presidiare l’erogazione delle pre-stazioni sanitarie previdenziali ed assisten-ziali erogate dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di garantire le presta-zioni previdenziali, assistenziali, curative e riabilitative erogate dall’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro, di ga-rantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psi-cologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell’articolo 15-nonies del de-creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 11
gennaio 2018, n. 3 i dirigenti medici del-l’Istituto Nazionale della Previdenza So-ciale ed i dirigenti medici dell’Istituto Na-zionale Assicurazione Infortuni sul lavoro possono presentare domanda di autorizza-zione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.
4.68. Rospi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Tenendo conto dei commi 339, 791, 797 e 799 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’articolo 89 comma 2-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le as-sunzioni finanziate con le risorse del Pro-gramma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell’articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali con-tratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017 e dal citato comma 791 della legge 30 dicembre 2020 , n. 178 per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura.
4.152. Epifani, Fassina.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All’articolo 4 della legge 26 feb-braio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
« 4-ter. Al fine di regolare l’attività pro-fessionale dei massofisioterapisti, di cui alla legge 19 maggio 1971 n. 403, è ammessa, per tutti coloro che hanno conseguito il
titolo entro il 31 dicembre 2021, purché sulla base di corsi attivati entro il 31 di-cembre 2018, l’iscrizione in uno specifico elenco speciale ad esaurimento, secondo quanto disposto dal precedente comma.
4-quater. Per i soggetti che abbiano con-seguito il titolo di massofisioterapista tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2021, l’iscrizione all’elenco può essere effettuata con riserva entro il 30 giugno 2022.
4-quinquies. Per gli iscritti con riserva di cui al comma precedente, corre l’ob-bligo, ai fini dello scioglimento della riserva medesima, di attestare lo svolgimento del-l’attività per una durata non inferiore ai trentasei mesi, anche non continuativi, nel-l’arco di dieci anni. L’attestazione deve es-sere fatta valere entro e non oltre il 31 dicembre 2022. ».
4.59. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All’articolo 4 della legge 26 feb-braio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
« 4-ter. A fine di regolare l’attività pro-fessionale dei massofisioterapisti, di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 403, fatti salvi quanti già iscritti ai sensi del decreto 9 agosto 2019 del Ministero della salute, è prevista altresì l’iscrizione, nello specifico elenco speciale ad esaurimento, per quanti in possesso del titolo di massofisioterapista dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2021, sulla base di corsi attivati entro il 31 di-cembre 2018; l’iscrizione, da effettuarsi en-tro il 30 giugno 2022, avviene con riserva e a seguito della prova del compimento dei trentasei mesi, anche non continuativi, di attività negli ultimi dieci anni comunque da maturarsi entro il 30 giugno 2025, diviene definitiva.
Per effetto di quanto previsto all’arti-colo 1, comma 542, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tutti i nuovi corsi per mas-sofisioterapisti, comunque denominati, sono
soppressi ad ogni effetto dall’entrata in vigore della presente norma. ».
4.123. Trancassini, Prisco, Donzelli,
Luca-selli, Rampelli.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All’articolo 7 della legge 11 gen-naio 2018 n. 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
« 2-bis. In via transitoria e fino a dodici mesi successivi alla conclusione dei proce-dimenti di cui al comma 2, l’attività di formazione professionale e di aggiorna-mento in osteopatia è avviata e prosegue, fino al termine dell’intero periodo forma-tivo, presso l’osteopata, operante in forma individuale, associata o con stabile orga-nizzazione, che asseveri, ai sensi degli ar-ticoli 46 e seguenti del decreto del Presi-dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle linee guida, meto-dologie, tecniche e prassi individuate dal-l’Organizzazione Mondiale della Sanità sia nello svolgimento in proprio della profes-sione che nei percorsi formativi avviati sotto la propria direzione e responsabilità. I titoli rilasciati in applicazione della pre-sente disposizione sono da considerarsi equi-pollenti ai sensi e per gli effetti del comma 2 ».
4.28. Gariglio.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All’articolo 5-bis comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 con-vertito dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8 dopo le parole: « dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, » sono aggiunte le seguenti: « di pre-sidiare l’erogazione delle prestazioni sani-tarie previdenziali ed assistenziali erogate dall’Istituto Nazionale della Previdenza So-ciale, di garantire le prestazioni previden-ziali, assistenpreviden-ziali, curative e riabilitative erogate dall’Istituto Nazionale Assicura-zione Infortuni sul Lavoro », e dopo le parole: « cui all’articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, » sono aggiunte
le seguenti: « i dirigenti medici dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i dirigenti medici dell’Istituto Nazionale As-sicurazione Infortuni sul Lavoro ».
4.103. Prestipino.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In ragione del protrarsi dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19, al fine di contrastare la attuale e futura carenza di medici di medicina generale il Ministro della salute con proprio decreto, da ema-narsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del pre-sente decreto, provvede ad un’ulteriore pro-roga del termine di utilizzo della gradua-toria di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto ministeriale del 7 marzo 2006 re-cante « Princìpi fondamentali per la disci-plina unitaria di formazione specifica in medicina generale », e pubblicato nella
Gaz-zetta Ufficiale del 13 marzo 2006 n. 60,
limitatamente al corso del triennio 2019-2022 di formazione specifica in medicina generale, garantendo la copertura di tutti i posti che si siano resi vacanti per cancel-lazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. Dall’attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.