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Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Oc-

Nel documento I COMMISSIONE PERMANENTE (pagine 92-98)

Oc-chiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

9. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « A

decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2022 ».

10. All’articolo 2, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 ».

3.250. Grimaldi.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 544 è sostituito dal seguente:

« 544. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, da adot-tarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021, sono disciplinate le modalità tecniche re-lative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’avvio e per l’attuazione della lotteria, oltre ai beni e ai servizi che, essendo esclusi dalla lotteria degli scontrini in quanto non soggetti a corrispettivi, sono esclusi dai rimborsi di cui all’articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il divieto di pubblicità per giochi e scom-messe, previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lot-teria di cui al comma 540. ».

3.118. Vitiello, Marco Di Maio, Del Barba.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 9, sostituire le parole: da

adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021 con le seguenti: da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2023;

b) sostituire il comma 10 con il se-guente:

10. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « A

sosti-tuite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2023 »;

b) al terzo periodo, le parole: « Nel

caso in cui » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° marzo 2023, nel caso in cui ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,72 milioni di euro per l’anno 2021 e 5,03 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.119. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma,

Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 9, sostituire le parole: da

adot-tarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021,

con le seguenti: adottarsi entro e non oltre

il 1° luglio 2021.

3.182. Ribolla, Frassini, Bellachioma,

Clau-dio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Co-maroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 9, le parole: 1° febbraio

2021 sono sostituite dalle seguenti: 1° giu-gno 2021;

b) sostituire il comma 10 con il se-guente: 10. All’articolo 1, comma 540, della

legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle se-guenti: « A decorrere dal 1° giugno 2021 » e al terzo periodo, le parole: « Nel caso in cui » sono sostituite dalle seguenti: « A de-correre dal 1° luglio 2021, nel caso in cui ».

* 3.46. Gelmini, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

* 3.281. Squeri, Barelli, Porchietto,

Torro-mino, Baldini, Polidori.

Al comma 9, sostituire le parole: 1°

feb-braio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021.

3.202. Albano, Prisco, Trancassini,

Don-zelli, Lucaselli, Rampelli, Bucalo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

« d-ter) ai proprietari o ai gestori delle

unità immobiliari adibite a strutture ricet-tive alberghiere, a strutture ricetricet-tive all’aria aperta ed a strutture ricettive extralber-ghiere ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 giugno 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono ap-provati, provvedimenti regolamentari e am-ministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l’anno 2021. Entro la data del 30 settembre 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono appro-vati, provvedimenti regolamentari e ammi-nistrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi infe-riori a quelli indicati, con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri da adot-tare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell’anno ed entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamen-tari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e ridu-zione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare mag-giori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la

ne-cessaria tutela, costituzionalmente garan-tita, dei contribuenti più deboli, della fa-miglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

3.252. Cancelleri.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, primo periodo, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2022 » e al terzo periodo le parole: « A decorrere dal 1° marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° marzo 2022 ».

3.302. Osnato, Prisco, Trancassini,

Don-zelli, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° luglio 2021 » e al terzo periodo le parole: « Nel caso in cui » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° agosto 2021, nel caso in cui ».

* 3.99. Del Barba, Marco Di Maio. * 3.51. Paolo Russo.

* 3.215. Lucaselli, Prisco, Trancassini,

Don-zelli, Rampelli.

Al comma 10 sostituire le parole: 1°

marzo 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2022.

3.44. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,

Oc-chiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Al comma 10, sostituire la parola: 1°marzo

2021 con la seguente: 1° maggio 2021.

3.203. Albano, Prisco, Trancassini,

Don-zelli, Lucaselli, Rampelli, Bucalo.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epide-miologica COVID-19 e dell’impossibilità at-tuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finan-ziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le con-cessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1° gennaio 2021 per quelle già in proroga.

10-ter. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 10-bis sono de-terminati con riferimento agli oneri corri-sposti per la concessione originaria, pro-porzionati alla durata della proroga e in-clusivi della quota parte relativa al contri-buto iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, in-clusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intratte-nimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa mi-sura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica.

10-quater. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di ade-guate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, se-condo le prescrizioni definite con determi-nazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

10-quinquies. I commi 727, 729 e 730 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché facilitare i controlli di pub-blica sicurezza, dal 1° gennaio 2021 l’ac-cesso a dette aree è consentito esclusiva-mente tramite presentazione di un valido documento di riconoscimento. Al fine di rendere più celeri le procedure di accesso e quelle di controllo, con determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 marzo 2021 sono disciplinate le modalità di controllo dell’in-gresso della clientela a dette aree e gli obblighi cui sono tenuti i titolari degli eser-cizi. Conseguentemente, l’articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.

10-ter. Per disincentivare le condotte elusive del divieto di ingresso ai minori alle aree dedicate al gioco con vincita in de-naro, all’articolo 7, comma 8 del predetto decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: « è pu-nita ai sensi dell’articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 » sono sostituite dalle se-guenti: « è punita con una sanzione ammi-nistrativa pecuniaria da euro dieci mila a euro quaranta mila ».

3.300. Topo.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di conces-sione e/o subconcesconces-sione mineraria o co-munque denominati, per le acque minerali destinate all’utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, ivi compresi quelli di natura

con-venzionale ed ogni altro pagamento diret-tamente o indiretdiret-tamente connesso.

10-ter. L’imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l’anno 2020 dalle aziende turi-stiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.

10-quater. Agli oneri di cui ai commi 10-bis e 10-ter, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-cantonamento relativo al medesimo Mini-stero.

3.298. Lorenzin.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti commi:

10-bis. All’articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2020 », ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-bre 2022 » e le parole: « 1° gennaio 2021 », ovunque presenti, sono sostituite dalle se-guenti: « 1° gennaio 2023 ».

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, valutati in euro 330 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si prov-vede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3.20. Mulè.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:

10-bis. All’articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2020 », ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-bre 2022 » e le parole: « 1° gennaio 2021 », ovunque presenti, sono sostituite dalle se-guenti: « 1° gennaio 2023 ».

10-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si prov-vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.103. Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:

10-bis. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 », sono sostituite con le seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2022 ».

3.284. Mandelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:

10-bis. Al fine di contenere le gravi conseguenze dell’emergenza da Covid-19 sugli operatori commerciali su aree pub-bliche, l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 540 e successivi dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del de-creto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differita al 1° gennaio 2022 limitatamente alle attività commerciali su aree pubbliche.

3.208. Lacarra.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:

10-bis. All’articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 10 dicembre

2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2021 ».

3.157. Licatini.

Sopprimere il comma 11.

3.120. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma,

Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Per l’anno 2021, i termini previ-sti per le regioni dall’articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre per il rendi-conto e al 30 novembre per il bilancio consolidato.

11-ter. Per l’anno 2021 sono altresì pro-rogati al 30 giugno 2020 i termini per l’approvazione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio degli organismi e degli enti strumentali della regione.

11-quater. Per l’anno 2021, il termine di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’adozione dei bi-lanci di esercizio dell’anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2021. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell’articolo 32 del mede-simo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l’anno 2021: a) i bilanci di esercizio dell’anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021; b) il bilancio consolidato dell’anno 2020 del Servizio sanitario regionale è ap-provato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2021.

11-quinquies. I termini di trasmissione dei modelli economici di cui al decreto 24 maggio 2019 del Ministero della salute, in particolare di cui articolo 5, comma 2 e comma 3, per il IV trimestre e commi 4, 5 e 6 sono da posticipati del periodo

corri-spondente alle modifiche dei termini di cui al precedente comma 2.

11-sexies. I termini di cui al comma 2 dell’articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono confermati anche per la verifica dell’equilibrio economico del Ser-vizio sanitario nazionale relativo all’anno 2020.

* 3.204. Rizzo Nervo, De Filippo,

Carne-vali, Siani, Pini, Lepri, Schirò, Campana.

* 3.244. Ubaldo Pagano, Carnevali, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. All’articolo 4 del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-sexies, le parole: « 1°

gennaio 2021 » sono sostituite dalle se-guenti: « 1° gennaio 2022 »;

b) al comma 3-septies, le parole: « 1°

gennaio 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « 1° gennaio 2021 ».

11-ter. All’onere derivante dalla dispo-sizione di cui al comma 11-bis, pari a 870.000 euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.314. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano,

Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non

superiore a 150 kW se con motore elettrico, ovvero veicoli alimentati a GPL o Metano ». 11-ter. All’articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel » sono sosti-tuite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ovvero veicoli alimentati a GPL o Metano ».

11-quater. All’articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel » sono sostituite dalle se-guenti: « di cilindrata fino a 2.000 centime-tri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ovvero veicoli alimentati a GPL o Metano ».

11-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 11-bis a 11-quater, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si prov-vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.39. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo,

Occhiuto, D’Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. All’articolo 8, comma 1-ter, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le autorità di re-golazione competenti prorogano altresì fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni di cui al primo periodo per i titolari di utenze e forniture relative ad immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione al gestore del ser-vizio competente, l’inagibilità del

fabbri-cato, casa di abitazione, studio professio-nale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizza-zione delle fatture già prevista per un pe-riodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell’articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi ».

11-ter. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elet-trica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifi-che e integrazioni, si applicano alle utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), realizzate per i fabbiso-gni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostru-zione.

Nel documento I COMMISSIONE PERMANENTE (pagine 92-98)