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Rizzetto, Prisco, Trancassini, Ram-

Nel documento I COMMISSIONE PERMANENTE (pagine 179-182)

Ram-pelli, Donzelli, Lucaselli, Frassinetti, Zuc-coni.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicem-bre 2020, n. 178, è abrogato il comma 756.

4.15. Siragusa.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 756 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 e riprende a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022.

4.16. Siragusa.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 756 della legge 30 di-cembre 2020, n. 178 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le disposizioni del pre-sente comma entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022 ».

4.12. Siragusa.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire una più ampia copertura vaccinale delle categorie mag-giormente esposte al rischio di contagio del COVID-19, sono inseriti tra le categorie da vaccinare in via prioritaria a partire dalle fasi iniziali, come indicate nel Piano stra-tegico per la vaccinazione anti-SARS-CoC-2/COVID-19 del Ministero della salute, il personale medico e paramedico volontario, nonchè il personale operante all’interno di Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.

4.66. Bellachioma, Claudio Borghi, Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zen-naro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 7 apportare le seguenti modi-ficazioni:

a) dopo le parole: « procedura

selet-tiva pubblica » aggiungere le seguenti: « ov-vero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli isti-tuti o di borsa di studio di dottorato ero-gata dalle Università a seguito di procedura selettiva pubblica »;

b) dopo le parole: « un’anzianità di

servizio » aggiungere le seguenti: « ovvero sia stato titolare di borsa di studio ».

4.172. Mancini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicem-bre 2017, n. 205, sono apportate le se-guenti modificazioni:

1. al comma 422 le parole: « un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sani-taria », sono sostituite con le seguenti: « un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria »;

2. al comma 423, le parole: « nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, in un’apposita

se-zione, con definizione dei trattamenti eco-nomici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto » sono sosti-tuite con le seguenti: « nell’ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del com-parto della Sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei tratta-menti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti o indiretti per la finanza pubblica rispetto all’attuale collo-cazione contrattuale »;

3. al comma 424, dopo le parole: « di ricerca, personale » sono aggiunte le se-guenti: « afferente alla sola area di ricer-catori » e dopo le parole: « del contratto collettivo nazionale di lavoro » sono ag-giunte le seguenti: « dell’area dirigenziale »; 4. al comma 425, dopo le parole: « pro-cedure concorsuali » sono aggiunte le se-guenti: « relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto »;

5. al comma 427, dopo le parole: « il personale » sono aggiunte le seguenti: « li-mitatamente a quello con qualifica di ri-cercatore »;

6. al comma 428 le parole: « nei ruoli » sono sostituite con le seguenti: « nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto ».

* 4.36. Mandelli, Bagnasco, Paolo Russo. * 4.125. Trancassini, Prisco, Donzelli,

Lu-caselli, Rampelli.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicem-bre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: « un ruolo

non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sani-taria » sono sostituite dalle seguenti: « un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria »;

b) al comma 423, primo periodo, le

parole da: « nell’ambito del contratto col-lettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità » fino a « apicale degli altri ruoli del comparto » sono sostituite dalle seguenti:

« nell’ambito dei contratti collettivi nazio-nali di lavoro rispettivamente della diri-genza e del comparto della Sanità in ap-posite sezioni in ciascuna area con defini-zione dei trattamenti economici dei relativi profili »;

c) al comma 424, primo periodo, dopo

le parole: « di ricerca, personale » sono ag-giunte le seguenti: « afferente alla sola area di ricercatori » e dopo le parole: « del con-tratto collettivo nazionale di lavoro » sono aggiunte le seguenti: « dell’area dirigen-ziale »;

d) al comma 425, dopo le parole:

« procedure concorsuali » sono aggiunte le seguenti: « relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto »;

e) al comma 427, primo periodo, dopo

le parole: « il personale » sono aggiunte le seguenti: « con qualifica di ricercatore »;

f) al comma 428, le parole: « nei ruoli »

sono sostituite dalle seguenti: « nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto ».

7-ter. All’attuazione del comma 7-bis si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legi-slazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4.132. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini,

Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Bor-donali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Mol-teni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zen-naro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicem-bre 2017, n. 205 apportare le seguenti mo-difiche:

1. al comma 422 le parole: « un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sani-taria », sono sostituite dalle seguenti: « un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria »;

2. al comma 423, le parole: « nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, in un’apposita se-zione, con definizione dei trattamenti eco-nomici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto » sono sosti-tuite dalle seguenti: « nell’ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del com-parto della sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei tratta-menti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti o indiretti per la finanza pubblica rispetto all’attuale collo-cazione contrattuale »;

3. al comma 425, dopo le parole: « pro-cedure concorsuali » sono aggiunte le se-guenti: « relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto »;

4. al comma 427, dopo le parole: « il personale » sono aggiunte le seguenti: « li-mitatamente a quello con qualifica di ri-cercatore »;

4.101. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini,

Lepri, Schirò, Campana, De Filippo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività e dei compiti isti-tuzionali demandati, in base alla normativa vigente, all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e, in partico-lare, per fronteggiare l’emergenza epide-miologica da COVID-19 nonché le ulteriori esigenze formative del personale sanitario correlate alla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, a decorrere dal-l’entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell’arti-colo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono rinnovati fino all’avvio delle procedure straordinarie di stabilizza-zione del medesimo personale, e comunque fino al 31 dicembre 2022. Agli oneri deri-vanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 2.000.000 per l’anno 2021 e di euro 4.000.000 per l’anno 2022, si provvede uti-lizzando l’avanzo di amministrazione di

AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compen-sazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 1.022.000 per l’anno 2021 ed a euro 2.044.000 per l’anno 2022, si provvede me-diante corrispondente riduzione dello stan-ziamento del Fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzial-mente utilizzando l’accantonamento rela-tivo al Ministero della salute.

4.48. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di ottimizzare le attività assistenziali a favore dei pazienti affetti da malattie rare della retina, focalizzate su una presa a carico integrata i cui livelli essenziali di assistenza, LEA, definiti e ag-giornati nel decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri del 12 gennaio 2017, e favorire le attività di ricerca clinica stret-tamente correlate alle suddette attività as-sistenziali, nello stato di previsione del Mi-nistero della salute, è istituito un Fondo per l’anno 2021 con una dotazione di 500 mila euro da destinare alle creazione di un sistema di rete o di reti dei Centri di riferimento per la riabilitazione visiva di cui alla legge del 28 agosto 1997, n. 284. Il Ministro della salute definisce con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dal-l’entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione dei fondi del Fondo di cui al presente articolo. Agli oneri deri-vanti dal presente comma, pari a 500 mila euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’ar-ticolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4.67. Bellachioma, Claudio Borghi, Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli,

Fras-sini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zen-naro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All’articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 31 dicembre 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

4.154. Lorenzin.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di supporto ai professionisti iscritti, anche in ragione dell’impegno ec-cezionale nell’ambito dell’emergenza sani-taria, all’articolo 8, comma 8 della legge 11 gennaio 2018 n. 3 l’ultimo periodo è sosti-tuito dal seguente: « I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge re-stano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attri-buite dalla legislazione vigente ed il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provve-dimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi. ».

* 4.144. Fassina. * 4.81. Bella.

* 4.117. Ferro, Prisco, Trancassini,

Don-zelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività e dei compiti isti-tuzionali demandati, in base alla normativa vigente, all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e, in

partico-lare, per fronteggiare l’emergenza epide-miologica da COVID-19 nonché le ulteriori esigenze formative del personale sanitario correlate alla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, a decorrere dal-l’entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell’arti-colo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono rinnovati fino all’avvio delle procedure straordinarie di stabilizza-zione del medesimo personale, e comunque fino al 31 dicembre 2022, con oneri a valere sull’avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale.

** 4.55. Mura, Carla Cantone, Lacarra,

Ser-racchiani, Viscomi.

** 4.83. Sportiello, Sarli. ** 4.149. Conte, Fassina.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) è autorizzata, per l’anno 2021, e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale, assunto con contratto di lavoro a tempo determi-nato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di espe-rienza lavorativa, presso l’Agenas, e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legi-slativo 25 maggio 2017, n. 75. Il personale di cui al presente comma è inquadrato come personale di ruolo non dirigenziale nella categoria corrispondente all’inquadra-mento a tempo determinato, con decor-renza dal 1° gennaio 2022.

Nel documento I COMMISSIONE PERMANENTE (pagine 179-182)