Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento
delle funzioni dei segretari comunali)
1. Al fine di sopperire con urgenza al-l’attuale carenza di segretari comunali iscritti all’Albo, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all’Albo stesso di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repub-blica 4 dicembre 1997 n. 465, il recluta-mento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019
del consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favo-revole espresso della Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell’Interno cui consegue la immediata l’i-scrizione nella fascia iniziale dell’Albo, se-condo quanto previsto dai commi seguenti. 2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche am-ministrazioni, in possesso di laurea in giu-risprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializza-zione individuate con decreto del Presi-dente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.
3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la carenza di segretari sia pro-porzionalmente più elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici di cui all’or-dinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 11 ottobre 2016, n. 399 recante « Ulteriori interventi urgenti di pro-tezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 » ai quali è assegnato l’intero contingente, prevedendo altresì l’obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio.
4. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si appli-cano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all’articolo 13 del decreto del Presi-dente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Mi-nistero dell’interno istituisce un corso di formazione straordinario di sviluppo e con-solidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.
5. Fino alla data di immissione nell’albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali indivi-duate dal responsabile dell’Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:
a) i comuni di classe IV e III nei quali
sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;
b) ai segretari comunali e provinciali
collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente soste-nute per il raggiungimento della sede.
6. Gli iscritti all’albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti corsi concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono can-cellati dall’Albo senza possibilità di chie-dere la reiscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile presentare la domanda nelle sedi di segre-teria degli albi regionali di cui al comma 842-sexies a prescindere dall’albo regionale di prima assegnazione.
7. La classe di segreteria delle conven-zioni di cui all’articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abi-tanti di tutti i comuni convenzionati.
1.09. Bellachioma, Claudio Borghi, Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zen-naro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Esaurimento graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni)
In conformità alle esigenze di econo-micità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e in considerazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, la validità delle graduatorie, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e relative a procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, indette dalle Pubbliche amministrazioni nelle quali risultano collocati ancora soggetti dichia-rati idonei è prorogata, ferma restando la prioritaria assunzione dei vincitori, fino a completo esaurimento delle stesse gradua-torie.
Conseguentemente l’esperimento di nuove procedure concorsuali è subordinato all’av-venuta immissione in ruolo di tutti i soggetti collocati nelle graduatorie di concorso.
1.010. Rizzetto, Prisco, Trancassini,
Ram-pelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie dei concorsi pubblici)
All’articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: « 30 marzo
2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;
b) alla lettera b), le parole: « 30
set-tembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « 31 dicembre 2021 ».
* 1.011. Rizzetto, Prisco, Trancassini,
Ram-pelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
* 1.012. Rizzetto, Prisco, Trancassini,
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguen-te:e:
Art. 1-bis.
Al comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2021 ». Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, per gli anni 2021, nel limite di 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
1.014. Rizzetto, Prisco, Trancassini,
Ram-pelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Al comma 279, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».
1.015. Rizzetto, Prisco, Trancassini,
Ram-pelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga Naspi e Dis-Coll)
1. All’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modi-ficazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: « tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021 ». 2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per l’attua-zione di misure relative alle politiche attive, previsto al comma 324 della legge 30 di-cembre 2020, n. 178, nel limite delle ri-sorse stanziate per l’assegno di ricolloca-zione.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge di conversione, sono disci-plinati il funzionamento e le condizioni di accesso del Fondo, ai fini del comma 1.
1.016. Rizzetto, Donzelli, Prisco,
Trancas-sini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme in materia di incremento della do-tazione organica del personale
amministra-tivo dell’Avvocatura dello Stato)
1. La dotazione organica del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato, come da ultimo modificata dall’articolo 1, comma 171, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale di area III. L’Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, è autorizzata ad assumere, a tempo indeter-minato, mediante apposita procedura con-corsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unità di livello dirigenziale non generale e di 166 unità appartenenti all’area III, posizione economica F1, di cui cinque unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requi-siti per l’accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 327.096 per l’anno 2021, e euro 10.796.091 a decorrere dall’anno 2022 e ai relativi oneri si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo per inter-venti strutturali di politica economica (FI-SPE) di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Per assicurare la migliore funziona-lità del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali le relative dota-zioni organiche sono rideterminate se-condo quanto previsto dal presente comma e dal comma 5. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 321, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la vigente dotazione organica del personale non dirigenziale della Giustizia amministrativa è incrementata di 39 unità di area terza. A tal fine, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato il reclu-tamento con contratto di lavoro subordi-nato a tempo indetermisubordi-nato, anche me-diante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalla giustizia am-ministrativa pur se unitamente ad altre Amministrazioni, di un contingente pari a 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area Terza, posizione eco-nomica F1. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.259.908 a decorrere dall’anno 2021 e ai relativi oneri si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo per inter-venti strutturali di politica economica (FI-SPE) di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.017. Dieni.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure per il personale transitato in mobi-lità presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465)
1. Il personale transitato in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presi-dente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, è inqua-drato nel ruolo dirigenziale dell’ammini-strazione che ha conferito l’incarico nelle
regioni ove le predette funzioni siano state svolte.
1.018. Dieni.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all’articolo 53 del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e
inca-richi)
1. All’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le pubbliche amministrazioni possono confe-rire a lavoratori pubblici e privati, già col-locati in quiescenza, incarichi di consu-lenza non dirigenziali o direttivi, a tempo determinato, anche con retribuzione ».
1.019. Di Sarno.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materia di personale della pubblica amministrazione)
1. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « fino al 31
dicembre 2021 » sono sostituite con le se-guenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;
b) al comma 1, lettera c), le parole:
« fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».
1.020. Cestari, Bellachioma, Claudio
Bor-ghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordo-nali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga del termine relativo alle variazioni di bilancio dei comuni per l’utilizzo delle risorse statali connesse all’emergenza
COVID-19)
1. All’articolo 19-decies, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con-vertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 aprile 2021 e comun-que fino al termine dello stato di emer-genza ».
1.021. Cestari, Bellachioma, Claudio
Bor-ghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordo-nali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Stabilizzazione personale precario in servi-zio presso gli enti in dissesto finanziario o in
riequilibrio finanziario pluriennale)
1. In via eccezionale e nei limiti stret-tamente necessari al superamento del pre-cariato attraverso le procedure di stabiliz-zazione di cui all’articolo 26 della legge regionale Sicilia 8 maggio 2018, n. 8, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli che hanno adottato il piano di rie-quilibrio finanziario pluriennale con con-testuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell’articolo 243-bis, comma 8, lettera
g), del decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267, possono motivatamente sottoporre ai competenti uffici la richiesta di finan-ziamento per l’istituzione di posti aggiun-tivi rispetto ai limiti numerici della dota-zione organica rideterminata ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno adottato ai sensi dell’articolo 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, nei
ter-mini di proroga dei contratti di cui all’ar-ticolo 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. 2. Nell’istanza per il finanziamento del-l’istituzione di tali posti aggiuntivi ciascun ente locale interessato deve:
a) allegare la delibera di adozione
della nuova dotazione organica, recante anche la separata indicazione dei posti « aggiuntivi » rispetto a quelli ordinari con-teggiati ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno di cui all’articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da destinare solo esclusivamente alle stabilizzazioni;
b) allegare il piano dei fabbisogni del
personale contenente le misure di stabiliz-zazione del personale precario, anche in regime part-time, con la espressa attesta-zione della necessità di copertura dei posti aggiuntivi in dotazione organica ai fini della completa definizione delle procedure di stabilizzazione;
c) attestare che il personale precario
da stabilizzare, anche in regime part-time, è essenziale per la garanzia dei servizi essenziali e per lo svolgimento delle fun-zioni fondamentali dell’ente locale;
d) quantificare l’onere economico per
la Regione Siciliana.
3. Gli oneri finanziari per la copertura dei predetti posti aggiuntivi restano a totale carico della regione siciliana e trovano co-pertura finanziaria negli stanziamenti di cui al comma 8 dell’articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Il finanzia-mento per la copertura dei posti aggiuntivi è assegnato con decreto dell’Assessore re-gionale per le autonomie locali e la fun-zione pubblica, da adottare entro 30 giorni dalla richiesta previa verifica delle condi-zioni di cui al comma precedente.
4. Entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l’ente locale deve trasmettere alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, per il controllo di rispettiva competenza, la nuova dotazione organica deliberata ai sensi del
presente articolo, il decreto regionale di finanziamento della copertura dei posti ag-giuntivi ed il piano dei fabbisogni del per-sonale contenente le misure di stabilizza-zione del personale precario.
5. In ciascun caso di quiescenza del personale precario stabilizzato ai sensi della presente disposizione o di interruzione per qualunque motivo del rapporto di lavoro del medesimo personale, con conseguenza cessazione del finanziamento regionale, il corrispondente posto « aggiuntivo » in do-tazione organica dovrà intendersi automa-ticamente soppresso, tranne nel caso di apposita copertura dell’ente locale nel ri-spetto della normativa statale di finanza pubblica.
1.023. Miceli.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
Ai commi 859 e 868 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « A partire dall’anno 2021 », ovun-que ricorrano, sono sostituite dalle se-guenti: « A partire dall’anno 2022 ».
1.024. Prisco, Trancassini, Albano,
Don-zelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo per l’incentivo alla mobilità verso l’università e gli enti pubblici di ricerca)
1. Al fine di incentivare la mobilità verso i ruoli didattici e di ricerca delle università e degli enti pubblici di ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze, un ap-posito fondo da ripartire, con una dota-zione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L’utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbiso-gni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, in relazione alle esi-genze presentate.
2. Al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico a tempo indeterminato, da una delle Am-ministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle università e negli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipen-dente un trattamento economico comples-sivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici, a valere sul fondo di cui al comma 1, l’anzianità di servizio com-plessivamente maturata nella propria car-riera lavorativa alle dipendenze delle am-ministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito an-che nel caso di eventuali blocchi nella pro-gressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di con-corso.
1.025. Mollicone, Frassinetti, Prisco,
Tran-cassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga della Commissione di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il
For-teto »)
1. Al fine di consentire lo svolgimento di accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità « Il Forteto » ed una più appro-fondita istruttoria in relazione all’adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, il termine previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, è proro-gato alla data del 31 dicembre 2021, in conseguenza del protrarsi dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 che ne ha di fatto paralizzato i lavori.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 sono sta-bilite nel limite massimo di 50.000 euro per l’anno 2021 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Re-pubblica e per la restante parte a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
* 1.026. Ehm, Barbuto, Ciprini, D’Arrando,
Palmisano, Ciampi, Donzelli, Mugnai, Pa-storino, Lapia.
* 1.036. Calabria, Bartolozzi.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
(Istituzione elenco speciale di personale presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri)
1. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma
« 12-bis. Il personale in possesso dei requisiti, che non può beneficiare della stabilizzazione del rapporto di lavoro per legittimi impedimenti dell’ente presso il quale gli stessi sono stati maturati, è iscritto in apposito elenco speciale istituito e te-nuto dal Dipartimento della Funzione Pub-blica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la durata di 24 mesi. Le am-ministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora interessate, possono procedere all’assunzione a tempo indeter-minato di detto personale nel profilo pro-fessionale corrispondente all’attività lavo-rativa svolta, come indicata nell’elenco spe-ciale, nei limiti di quanto previsto nei pro-pri piani triennali di assunzione. ».
2. Dopo l’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
« Art. 34-ter.
1. Il personale di cui all’articolo 20, comma 12-bis, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 755 è iscritto in apposito elenco speciale, secondo l’ordine di richie-sta, per la durata di mesi 24. 2. All’iscri-zione nell’elenco speciale provvede, entro 30 giorni dalla richiesta del soggetto inte-ressato, il Dipartimento della Funzione pub-blica, su richiesta dell’amministrazione che ha accertato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Il nominativo viene iscritto nell’elenco speciale con l’indica-zione del profilo professionale corrispon-dente all’attività lavorativa svolta, come in-dicato dalla amministrazione richiedente, unitamente al suo curriculum professio-nale.
3. L’elenco di cui al comma 1 è pubbli-cato sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione pubblica.
4. Le amministrazioni pubbliche inte-ressate alla assunzione a tempo indetermi-nato del personale iscritto nell’elenco di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 755, vi