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D’Attis, Sisto

Nel documento I COMMISSIONE PERMANENTE (pagine 81-90)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All’articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « Per l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 ».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 230 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo di cui al-l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.185. Morrone, Bitonci, Gusmeroli,

Can-talamessa, Cavandoli, Centemero, Co-volo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ta-rantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, In-vernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, To-nelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-roli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pater-noster, Zennaro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « Per l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 ».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 32.766,6 milioni di euro per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 32.209,6 milioni di euro per l’anno 2021 ».

* 3.198. Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* 3.163. Scagliusi. * 3.72. Lacarra.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All’articolo 124, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 93,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo di cui al-l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.125. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma,

Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 31 dicembre 2022.

5-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 del codice penale nella

formu-lazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.

3.131. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma,

Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2022 ».

3.145. Durigon, Bitonci, Gusmeroli,

Can-talamessa, Cavandoli, Centemero, Co-volo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ta-rantino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 41, comma 2, lettera

c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014,

n. 26, al punto 1) le parole: « per il 20 per cento » sono sostituite da: « per il 5 per cento » e al punto 2) le parole: « per l’80 per cento » sono sostituite dalle parole: « per il 95 per cento ».

3.147. Rizzetto, Prisco, Trancassini,

Ram-pelli, Donzelli, Lucaselli, Frassinetti, Zuc-coni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 56, comma 2, lettere

c), comma 6, lettere c), e comma 8, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 30 giugno 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

3.158. Martinciglio, Cancelleri.

Sopprimere il comma 6. Conseguentemente:

a) al medesimo articolo, sopprimere il

b) all’articolo 13, sopprimere il comma

14;

c) all’articolo 14, sopprimere il comma

1;

d) all’articolo 16, sopprimere il comma

2;

e) all’articolo 19, comma 1, sostituire

le parole da: alla data a: non oltre il con le seguenti: al e, dopo le parole: 31 marzo 2021 aggiungere le seguenti: fatti salvi i diversi

termini previsti dai numeri 9-bis, 9-ter, 21-bis e 30-bis dell’allegato medesimo;

f) all’articolo 19, comma 1, allegato,

dopo il numero 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. Articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – fino al 30 giugno 2021. Sospensione delle procedure esecu-tive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

9-ter Articolo 72, comma 2, lettera b) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – fino al 31 dicembre 2021

Possibilità per Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale ed ICE di avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’at-trazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.

g) all’articolo 19, comma 1, allegato,

dopo il numero 15 aggiungere il seguente:

15-bis Articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Termine e possibilità svolgimento a distanza assemblee enti e società;

h) all’articolo 19, comma 1, allegato,

dopo il numero 21 aggiungere il seguente:

21-bis. Articolo 14, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 – fino al 30 giugno 2021

Finanziamenti erogati dall’Istituto per il credito sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti;

i) all’articolo 19, comma 1, allegato,

dopo il numero 30 aggiungere il seguente:

30-bis Articolo 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – fino al 31 dicembre 2021.

Sospensione delle procedure esecu-tive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale

3.319. Ceccanti, Butti, Paolo Russo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « entro il 31

luglio 2020 ovvero entro la data, se succes-siva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « entro la data di ces-sazione dello stato di emergenza epidemio-logica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 »;

b) il comma 8-bis è sostituito dal

seguente:

« 8-bis. Le disposizioni del presente ar-ticolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni in quanto compatibili. Agli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano esclusivamente i commi 2 e 7. ».

3.90. Bazoli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27, le parole: « entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sa-nitario connesso all’insorgenza dell’epide-mia da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 ».

3.315. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano,

Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se succes-siva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « il cui avviso di con-vocazione è stato pubblicato entro la data di cessazione dello stato di emergenza epi-demiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 ».

3.195. Mancini.

Al comma 6, sostituire le parole: entro la

data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza da COVID-19.

3.201. Albano, Prisco, Trancassini,

Don-zelli, Lucaselli, Rampelli, Bucalo.

Al comma 6, apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) sopprimere le parole: « e comunque non oltre il 31 marzo 2021 »;

b) aggiungere, in fine, le seguenti

pa-role: e le papa-role: « assemblee convocate »

sono sostituite dalle seguenti: « assemblee il

cui avviso di convocazione sia stato pub-blicato ».

* 3.67. Marco Di Maio, Del Barba.

* 3.132. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma,

Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

* 3.286. Mandelli.

* 3.177. Fiorini, Andreuzza, Binelli,

Car-rara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Pia-stra, Saltamartini, Cavandoli, Bella-chioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Ste-fani, Tonelli, Vinci, Ziello.

* 3.326. Ubaldo Pagano.

Al comma 6, sopprimere le parole: e

comunque non oltre il 31 marzo 2021.

** 3.280. Squeri, Barelli, Porchietto,

Tor-romino, Baldini, Polidori.

** 3.133. Claudio Borghi, Vanessa Cattoi,

Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Ga-ravaglia, Comaroli, Bellachioma.

** 3.27. Mandelli.

Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 6, sostituire le parole: 31

marzo 2021 con le seguenti: 31 luglio 2021;

b) dopo il comma 6, aggiungere il se-guente:

6-bis. I termini per lo svolgimento del-l’attività di vigilanza di cui all’articolo 2, commi 2 e 8, del decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in scadenza al 31 di-cembre 2020, sono prorogati di 90 giorni.;

c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui al-l’articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all’esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell’anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 set-tembre 2014.

3.149. Madia.

Al comma 6, sostituire le parole: 31 marzo

2021 con le seguenti: 31 luglio 2021.

* 3.211. Rampelli, Bellucci, Prisco,

Tran-cassini, Donzelli, Lucaselli.

* 3.259. Gallinella.

* 3.60. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti,

Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Man-zato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Bor-ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

* 3.140. Marco Di Maio, Del Barba. * 3.13. Nevi, Mandelli, Sisto.

Al comma 6, sostituire le parole: 31 marzo

2021 con le seguenti: 30 aprile 2021.

** 3.278. Fornaro.

** 3.220. Lucaselli, Prisco, Trancassini,

Don-zelli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All’articolo 13, comma 3, del de-creto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: « entro il 16 marzo 2021 » sono sostituite dalle se-guenti: « entro il 16 giugno 2021 ».

6-ter. All’articolo 13-ter, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « entro il 16 marzo 2021 » sono sostituite dalle se-guenti: « entro il 16 giugno 2021 ».

6-quater. All’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge

18 dicembre 2020, n. 176 le parole: « entro il 16 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 giugno 2021 ».

* 3.52. Paolo Russo.

* 3.100. Del Barba, Marco Di Maio. * 3.127. Gava, Paternoster, Comaroli,

Ga-ravaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini.

* 3.303. Lollobrigida, Zucconi, Trancas-sini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.

* 3.216. Lucaselli, Prisco, Trancassini,

Don-zelli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 13-quinquies, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: « entro il 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 dicembre 2022 ».

3.101. Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 13-quinquies, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « entro il 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2021 ».

* 3.53. Paolo Russo.

* 3.304. Lollobrigida, Zucconi, Trancas-sini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.

* 3.128. Claudio Borghi, Vanessa Cattoi,

Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Co-maroli, Garavaglia, Bellachioma.

* 3.217. Lucaselli, Prisco, Trancassini,

Don-zelli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere, il seguente: 6-bis. All’articolo 1, comma 14-bis, del

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno

2020, n. 40, le parole: « fino 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2021 ».

** 3.311. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura,

Sani, Topo.

** 3.213. Ferro, Prisco, Trancassini,

Don-zelli, Lucaselli, Rampelli.

** 3.33. Giacomoni, Mandelli, Prestigia-como, Occhiuto, D’Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A decorrere dal 2021, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni appro-vano i piani economico-finanziari del ser-vizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all’esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le de-libere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, le relative varia-zioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.

3.184. Gava, Bordonali, Fogliani, Iezzi,

In-vernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, To-nelli, Vinci, Ziello, Covolo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paterno-ster, Zennaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In deroga all’articolo 2615-bis del codice civile, la situazione patrimoniale dei consorzi è redatta e depositata presso l’uf-ficio del registro delle imprese entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. La disposizione di cui al periodo prece-dente si applica alle situazioni patrimoniali redatte e depositate presso l’ufficio del re-gistro delle imprese entro il 30 giugno 2021.

* 3.207. Ubaldo Pagano.

* 3.197. Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* 3.43. D’Attis, Sisto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In deroga agli articoli 2435 e

2615-bis del codice civile, i bilanci e gli atti

collegati sono redatti e depositati presso il registro delle imprese entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. La dispo-sizione di cui al periodo precedente si ap-plica alle situazioni patrimoniali redatte e depositate presso l’ufficio delle imprese en-tro il 30 giugno 2021.

3.176. Morrone, Cavandoli, Bellachioma,

Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pa-ternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, In-vernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, To-nelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « entro il 31 gennaio 2021 ».

3.183. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Inver-nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Covolo, Bellachioma, Clau-dio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Co-maroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pa-ternoster, Zennaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono soppresse.

3.172. Ribolla, Fogliani, Bordonali, Iezzi,

Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, To-nelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-roli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,

le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

3.170. Fogliani, Ribolla, Bordonali, Iezzi,

Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, To-nelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-roli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

3.171. Ribolla, Fogliani, Bordonali, Iezzi,

Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, To-nelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-roli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. Entro 90 giorni dalla data di en-trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Mi-nistro dell’economia e delle finanze è isti-tuita presso il Ministero dell’economia e delle finanze una Commissione di studio per le aree edificabili, di seguito denomi-nata Commissione, per la definizione delle modalità tecniche di individuazione, in par-ticolare ai fini dell’applicazione dell’IMU, delle aree edificabili e dei criteri per la determinazione dei relativi valori entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

7-ter. I componenti della Commissione di cui al comma 7-bis, in numero non superiore a 5, sono un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, un rap-presentante della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non spetta alcun com-penso, gettone, emolumento o indennità

comunque definiti, salvo eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno, che sono a carico dell’amministrazione di ap-partenenza nei limiti delle risorse umane, finanziarie e tecniche disponibili a legisla-zione vigente.

3.305. Cassese.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di conces-sione e/o subconcesconces-sione mineraria o co-munque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro paga-mento direttamente o indirettamente con-nesso, dovuti per le acque minerali desti-nate all’utilizzo da parte delle aziende ter-mali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.

7-ter. L’imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l’anno 2021 dalle aziende turi-stiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività in-dicate nella tabella di cui all’allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

7-quater. Agli oneri di cui ai commi 7-bis e 7-ter, valutati in euro 50 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nel-l’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando

l’accantonamento relativo al medesimo Mi-nistero.

* 3.32. Mandelli, Sisto.

* 3.10. Sisto, Mandelli, Baldini, Barelli, Squeri, Polidori.

* 3.210. Lorenzin.

* 3.126. Paternoster, Comaroli, Garava-glia, Bellachioma, Claudio Borghi, Va-nessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.

* 3.235. Prisco, Trancassini, Zucconi,

Don-zelli, Lucaselli, Rampelli.

* 3.139. Bellachioma, Claudio Borghi,

Va-nessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Pa-ternoster, Garavaglia, Comaroli

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di conces-sione e/o subconcesconces-sione mineraria o co-munque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro paga-mento direttamente o indirettamente con-nesso, dovuti per le acque destinate all’u-tilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.

7-ter. L’imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l’anno 2021 dalle aziende al-berghiere e turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che eserci-tano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.

7-quater. Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-ter, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell’economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

** 3.270. Pastorino, Fornaro. ** 3.161. Ianaro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L’imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l’anno 2021 dalle aziende turi-stiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività in-dicate nella tabella di cui all’allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

* 3.218. Lucaselli, Prisco, Trancassini,

Don-zelli, Rampelli.

* 3.102. Del Barba, Marco Di Maio. * 3.54. Paolo Russo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L’imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l’anno 2021 dalle aziende turi-stiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispon-dente riduzione del Fondo di cui all’arti-colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.129. Cestari, Frassini, Gava, Paternoster,

Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Clau-dio Borghi, Vanessa Cattoi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Dopo l’articolo 39 del decreto le-gislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:

« Art. 39-bis.

1. Ferme rimanendo la disciplina del-l’accesso e dell’esercizio della revisione le-gale dei conti annuali e dei conti consoli-dati e le previsioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive

modifica-zioni, gli iscritti nella Sezione A dell’albo possono conseguire il titolo di specialista.

2. Il conseguimento del titolo di specia-lista non comporta riserva di attività pro-fessionale.

3. Il titolo di specialista può essere con-seguito:

a) dagli iscritti da almeno due anni

nella sezione A dell’albo, all’esito della fre-quenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all’articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 8. Il requisito dell’anzianità di iscri-zione all’albo può essere maturato anche

Nel documento I COMMISSIONE PERMANENTE (pagine 81-90)