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Nevi, Mandelli, Sisto

Nel documento I COMMISSIONE PERMANENTE (pagine 124-145)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-bis. All’articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 1, l’ultimo periodo è

sostituito dal seguente: « Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in sca-denza gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito, senza

appli-cazione di sanzioni e interessi, rispettiva-mente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e quinto anno immediatamente suc-cessivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi ».

3.310. Berardini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-bis. All’articolo 56, comma 2, lettere

a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma

8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 30 giugno 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ». Per le finalità di cui al presente comma la dota-zione della sedota-zione speciale del Fondo di garanzia piccole e medie imprese di cui all’articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari 200 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si mani-festano nel corso della gestione di cui al-l’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190.

3.121. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma,

Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all’ar-ticolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della

riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 di-cembre 2019 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’ar-ticolo 30, comma 1, del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme ag-giuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all’agente della riscossione

a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell’agente della

riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del de-creto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della car-tella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio

2021;

b) nel numero massimo di quindici

rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con sca-denza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammon-tare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita

dichiara-zione, con le modalità e in conformità ai modelli che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sce-glie altresì il pagamento in unica soluzione o rateale, indicando in quest’ultimo caso il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo pre-visto dal comma 2, lettera b).

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione atte-stante i pagamenti effettuati; in caso con-trario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata an-teriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell’am-montare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’arti-colo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di noti-fica della cartella di pagamento. Se il de-bitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anterior-mente alla definizione, restano definitiva-mente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi de-finibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di

prescri-zione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza

della prima o unica rata delle somme do-vute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dila-zioni in corso alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi

fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove

procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le

procedure esecutive precedentemente av-viate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato

ina-dempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica l’articolo 54 del

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2021, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, non-ché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) nella forma della domiciliazione

bancaria mediante autorizzazione perma-nente all’addebito diretto del pagamento sul conto corrente bancario o postale in-dicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati,

che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11 se il debitore non ha richiesto di ese-guire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell’agente della

riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le moda-lità previste dal decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiara-zione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2021 le

dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dila-zioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica

rata delle somme dovute a titolo di defini-zione determina l’estindefini-zione delle proce-dure esecutive precedentemente avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insuf-ficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono

acqui-siti a titolo di acconto dell’importo com-plessivamente dovuto a seguito dell’affida-mento del carico e non determinano l’e-stinzione del debito residuo, per il quale

l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero;

b) il pagamento non può essere

ra-teizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 602.

15. Nei casi di versamento delle rate con ritardo non superiore a cinque giorni, non si produce l’effetto di inefficacia della de-finizione, previsto dal comma 14, e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere compresi nella defi-nizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pa-gamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previ-sti nel decreto di omologazione dell’ac-cordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di

recu-pero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di

condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni

pecuniarie dovute a seguito di provvedi-menti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle

irro-gate per violazioni tributarie o per viola-zione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si appli-cano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono

oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione ne-goziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededuci-bili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti cre-ditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche per via tele-matica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del pre-sente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede me-diante utilizzo delle risorse destinate all’at-tuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitorag-gio e che sono versate all’entrata del bilan-cio dello Stato. Qualora, a seguito del sud-detto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei fa-miliari richiedenti e dei nuclei fafa-miliari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gen-naio 2019, n. 4, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedi-menti normativi entro il 31 luglio di cia-scun anno, nei limiti delle risorse del sud-detto Fondo, come rideterminate dalla psente disposizione, che costituiscono il re-lativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei benefi-ciari e dell’importo del beneficio econo-mico.

3.064. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa,

Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino,

Bella-chioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

3-bis.

(Modifiche in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti dell’e-mergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in rela-zione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Al fine di agevolare l’attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbli-che e delle società partecipate, l’articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l’anno 2020.

3. All’articolo 20 del testo unico in ma-teria di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e inte-grazioni, al comma 2, alla lettera d) le parole: « un milione di euro » sono sosti-tuite con le seguenti: « cinquecentomila euro ».

4. All’articolo 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipa-zione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modi-ficazioni e integrazioni, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

5. All’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021. ». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: « 555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell’equilibrio economico aziendale sia com-provato da un idoneo piano di risana-mento ».

6. Per l’anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 gennaio 2021.

La proposta di cui al comma 1 si rende necessaria perché il Testo Unico sulle so-cietà pubbliche (decreto legislativo n. 175 del 2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecu-tivi. Condizione quest’ultima in cui ri-schiano di trovarsi numerose società pub-bliche anche in ragione dell’attuale con-giuntura economica e dell’inevitabile pro-trarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale costo sarà a carico delle società che gesti-scono servizi pubblici locali, prevalente-mente in house.

Il decreto-legge n. 23 del 2020 (liquidità per le imprese), contiene una serie di mi-sure che non sono applicabili alle società pubbliche che hanno nel TUSP la loro disciplina speciale (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

La norma proposta serve dunque ad intervenire temporaneamente anche sulle società pubbliche al fine di evitare respon-sabilità e divieti discendenti dall’inevitabile crisi finanziaria derivante dall’emergenza COVID-19, stabilendo che almeno il 2020 non rilevi nel calcolo del triennio previsto dall’articolo 14 comma 5 del TUSP e so-spendendo l’obbligo fissato dall’articolo 6 comma 2 del medesimo Testo Unico.

La modifica di cui al comma 2 è neces-saria alla luce della situazione emergen-ziale legata all’emergenza COVID-19 che sta trascinando numerose società pubbli-che in una crisi economica e finanziaria. Pur essendo di natura esogena, tale crisi non esonererebbe le amministrazioni dagli adempimenti ordinari annuali del TUSP inerenti il piano di razionalizzazione ed i relativi vincoli per la sua attuazione. Con-siderato inoltre, che la crisi di liquidità ha toccato tutti i comparti e le difficoltà che gli enti incontrerebbero nell’attuazione delle dismissioni societarie – solo ed

esclusiva-mente in attuazione di precetti normativi stringenti – si propone la sospensione del-l’applicazione, per il 2020, dei vincoli alla dismissione e della redazione e trasmis-sione del Piano annuale ai soggetti di cui al TUSP. Gli enti potranno comunque com-piere le operazioni che riterranno neces-sarie per la salvaguardia delle società con una modalità in linea con la situazione locale, senza le misure sanzionatorie.

La proposta di cui al comma 3 è neces-saria al fine di consentire agli enti locali l’alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni legate al solo valore soglia di bilancio – fissato nel TUSP quale vincolo normativo che però prescinde dalla sana gestione della società – utilizzando il fatturato medio triennale provvisorio di 500.000,00 euro, in via definitiva a regime. Tale valore, che terrebbe conto di situa-zioni societarie particolari e complesse, so-stituirebbe quello eccessivamente oneroso di 1 milione di euro, attualmente previsto nel TUSP da quest’anno.

La proposta di cui al comma 4 prevede di posticipare il termine prevista dall’arti-colo 24 comma 5-bis del TUSP, per la dismissione delle società con bilancio in utile ed oggetto di revisione straordinaria, dal 2021 al 2023. Ciò in quanto l’inevitabile crisi finanziaria derivante dall’emergenza COVID-19, avrà sicuramente ripercussioni negative non solo sull’esercizio 2020, ma anche su quelli successivi, pregiudicando il valore delle quote societarie rispetto alle quali i soci pubblici hanno previsto di pro-cedere all’alienazione.

La proposta di cui al comma 5 steri-lizza, in primo luogo, gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria del 2020 con ri-percussioni anche nel 2021, sull’obbligo di cui al comma 555 della legge n. 147 del 2013, che impone di porre in liquidazione le aziende speciali e le istituzioni a parte-cipazione di maggioranza, diretta e indi-retta, delle pubbliche amministrazioni lo-cali titolari, nel caso di risultati negativi per almeno quattro esercizi sui cinque esercizi precedenti. In secondo luogo, la proposta introduce una deroga alle previsioni dello stesso comma 555 nel caso in cui il soggetto partecipato attivi un percorso di recupero

dell’equilibrio economico ove supportato da un idoneo piano di risanamento. La previsione, inoltre, conferma l’avvicina-mento delle aziende speciali al cosiddetto modello aziendalistico in termini gestio-nali, risultando anche coerente con quanto già previsto in tema di società a partecipa-zione pubblica.

Infine, la proposta di cui al comma 6 evita l’applicazione di sanzioni per il man-cato tempestivo deposito presso le CCIA entro il 31 maggio 2020 dei bilanci delle istituzioni e altre forme societarie partico-lari degli enti locali.

3.032. Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo

Pagano, Dal Moro, Miceli.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione)

1. Il contribuente può definire il conte-nuto integrale dei processi verbali di con-statazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore della presente legge di conversione, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in ma-teria di imposte sui redditi e relative addi-zionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto. È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di ac-certamento o ricevuto un invito al contrad-dittorio di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 maggio 2021 con le modalità stabilite da un prov-vedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all’arti-colo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e

all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei

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