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Zucconi, Trancassini, Rampelli, Ca-

Nel documento I COMMISSIONE PERMANENTE (pagine 167-178)

Ca-iata, Lucaselli, Prisco.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All’articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « per l’anno 2021, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria » sono so-stituite dalle seguenti: « per l’anno 2021, non è dovuta l’imposta municipale pro-pria ».

3.0113. Lollobrigida, Zucconi, Trancas-sini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione recuperi dei disavanzi)

1. In considerazione dell’emergenza epi-demiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ri-piano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano pre-visto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al re-cupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell’annualità 2021. Conse-guentemente, il piano di recupero è pro-lungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell’ambito dei piani di ri-entro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta dispo-nibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto, non-ché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.086. Prisco, Trancassini, Albano,

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga termine avvio lavori oggetto di con-tributi statali (articolo 1, comma 32, legge n. 160 del 2019; contributi 2020 ex comma 14-bis, articolo 30, decreto-legge n. 34 del

2019))

1. Per l’anno 2020, il termine previsto all’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro cui il comune beneficiario del contributo è tenuto ad ini-ziare l’esecuzione dei lavori, è prorogato al 31 maggio 2021.

2. I termini di cui all’articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 31 marzo 2021.

3.088. Prisco, Trancassini, Albano,

Don-zelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Tassazione scommesse ippiche e sportive)

1 Al fine di uniformare la tassazione nel settore delle scommesse ippiche a quelle sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall’emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-sente decreto legge, in coerenza con l’arti-colo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complemen-tari di cui al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla dif-ferenza tra le somme giocate e le vincite, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta di dette scommesse, rilevata

bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete « fisica » al 34 per cento e per il « gioco a distanza » al 38 per cento, nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete « fisica » al 25 per cento e per il « gioco a distanza » al 29 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete « fisica » al 20 per cento e per il « gioco a distanza » al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei monte-premi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l’alle-vamento dei cavalli.

3.022. Paolo Russo.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al comma 595, della legge 30 dicem-bre 2020, n. 178, le parole: « quattro » sono sostituite dalle seguenti: « nove ».

3.039. Rizzetto, Prisco, Trancassini,

Ram-pelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga termine della comunicazione delle informazioni relativa ai meccanismi

tran-sfrontalieri)

1. Il termine delle comunicazioni rela-tive allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale di cui al decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 di attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, rela-tivi al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31

dicembre 2020 è effettuata entro 120 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Il termine delle comunicazioni rela-tive ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020 sono effettuate entro il 30 giugno 2021.

3.0120. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Ge-rardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bor-donali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Mol-teni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zen-naro.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione canone speciale Rai per le strut-ture ricettive)

1. In conseguenza della notevole ridu-zione di attività connessa all’emergenza epi-demiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive è sospeso sino al 31 di-cembre 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all’articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, valutati in 22 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3.041. Masi, Scanu, Di Stasio, Dori, Faro,

Di Lauro, Manzo, Suriano, Zanichelli, Gallinella, Elisa Tripodi, Villani.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga delle soglie di rilevanza per le espo-sizioni bancarie).

1. I termini di applicazione delle soglie di rilevanza di cui al Regolamento delegato

(UE) 2018/171 della Commissione europea sono prorogati al 31 dicembre 2021.

2. L’efficacia delle disposizioni del pre-sente articolo è subordinata, ai sensi del-l’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’au-torizzazione della Commissione europea, da richiedere entro trenta giorni dall’en-trata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3.0116. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Ge-rardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bor-donali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Mol-teni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zen-naro.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di crediti commer-ciali nei confronti della pubblica

ammini-strazione).

1. Dopo il comma 2-ter dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:

« 2-quater. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appo-sitamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrici pos-sono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo ».

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il limite massimo di compensa-zione di cui al comma 1 del presente arti-colo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione

compensabili ai sensi dell’articolo 17, comma 2-quater, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. ».

3. Ai fini dell’attuazione delle disposi-zioni di cui al presente articolo è autoriz-zata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l’attestazione dell’esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui a presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro annui a de-correre dall’anno 2021, a valere sulle mag-giori risorse derivanti da interventi di ra-zionalizzazione e revisione della spesa pub-blica. Entro la data del 30 giugno 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono ap-provati, provvedimenti regolamentari e am-ministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l’anno 2021. Entro la data del 30 settembre 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono appro-vati, provvedimenti regolamentari e ammi-nistrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi infe-riori a quelli indicati, con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri da adot-tare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell’anno ed entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamen-tari competenti per materia, sono disposte

variazioni delle aliquote di imposta e ridu-zione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare mag-giori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la ne-cessaria tutela, costituzionalmente garan-tita, dei contribuenti più deboli, della fa-miglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

3.0117. Cancelleri.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di eventi sismici).

1. All’articolo 57, comma 3, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 dopo le parole: « e del sisma del 2016 », aggiungere le seguenti: « e del 2017 ».

2. All’articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo, le parole: « fino all’anno di imposta 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all’anno di imposta 2021 », al secondo periodo le parole: « fino all’anno di imposta 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all’anno di imposta 2021 ».

3. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni con la legge 16 novembre 2018, n. 130, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: « 31 marzo

2019 » sono sostituite dalle seguenti « 31 marzo 2021 » e le parole: « degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « de-gli anni 2019, 2020 e 2021 »,

b) al comma 3, le parole: « per il

biennio 2019-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2019-2021 ».

4. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 733 le parole: « dal 2018

al 2020 dei mutui » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2018 al 2021 dei mutui ».

b) al comma 734 le parole: « fino al 31

dicembre 2020 » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicem-bre 2021 ».

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0118. Caso.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. All’articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il

seguente periodo:

« Tale obbligo è altresì assolto dalle ban-che di credito cooperativo aventi sede le-gale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costi-tuzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare si-stemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 113, pa-ragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/ 2013, del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzio-nale di cui allo stesso articolo 113, para-grafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013,

dall’adesione delle stesse al Fondo tempo-raneo di cui al presente comma. »;

b) il comma 3 è sostituito dal

se-guente:

« 3. L’adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L’adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario co-operativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non com-porta il venir meno dell’adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell’adesione dell’ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli or-gani del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l’ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l’Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso. ».

3.0119. Del Barba, Marco Di Maio.

ART. 4.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di limitare gli impatti del ripiano dovuto dalle regioni e dalle pro-vince autonome come conseguenza dello sforamento del tetto della spesa farmaceu-tica per acquisti diretti di cui all’articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l’anno 2020, le risorse residue non ancora impegnate derivanti dall’incre-mento del Fondo sanitario nazionale de-terminato per effetto del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 sono rese disponibili fino al 31 marzo 2021 e sono destinate al tetto della spesa farmaceutica per acquisti di-retti di cui all’articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-ter: Agli oneri derivanti dal prece-dente comma, si provvede mediante corri-spondere utilizzo delle risorse residue stan-ziate dall’articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

4.156. Lorenzin, Carnevali, Rizzo Nervo,

Siani, De Filippo, Pini, Lepri, Campana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 30 di-cembre 1992 è inserito il seguente comma 1-ter: Al fine di contenere gli effetti dell’e-mergenza sanitaria derivante dalla diffu-sione del virus COVID-19 sulle strutture ospedaliere, ai medici convenzionati a tempo indeterminato del 118, con anzianità di servizio di almeno cinque anni alla data del 31 dicembre 2020, si applicano le disposi-zioni del comma precedente.

4.94. Panizzut, Garavaglia, Iezzi, Bella-chioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Pater-noster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, In-vernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, To-nelli, Vinci, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tira-mani.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

« 4-ter. A fine di regolare l’attività pro-fessionale dei massofisioterapisti, di cui alla legge 19 maggio 1971 n. 403, fatti salvi quanti già iscritti ai sensi del decreto 9 agosto 2019 del Ministero della salute, è prevista altresì l’iscrizione, nello specifico elenco speciale ad esaurimento, per quanti in possesso del titolo di massofisioterapista dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2021, sulla base di corsi attivati entro il 31 di-cembre 2018; l’iscrizione, da effettuarsi

en-tro il 30 giugno 2022, avviene con riserva e a seguito della prova del compimento dei trentasei mesi, anche non continuativi, di attività negli ultimi dieci anni comunque da maturarsi entro il 30 giugno 2025, diviene definitiva. Per effetto di quanto previsto all’articolo 1, comma 542, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tutti i nuovi corsi per massofisioterapisti, comunque denomi-nati, sono soppressi ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

3-ter. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all’articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. La figura del massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 è abrogata.

1-ter. I titoli di Massaggiatore e capo bagnino, ottenuti in Corsi autorizzati dalle Regioni, o in via di ottenimento con corsi attivati prima del 31 dicembre 2020, assu-mono la denominazione e le attività dell’o-peratore termale di cui all’articolo 9, comma 1, della presente legge ».

4.135. Mancini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzial-mente, lo straordinario incremento dei co-sti di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito dello stesso fondo è accanto-nata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

3-ter. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi

dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

* 4.157. Rizzo Nervo. * 4.174. Lorenzin.

* 4.122. Prisco, Trancassini, Zucconi,

Don-zelli, Lucaselli, Rampelli.

* 4.63. Gava, Paternoster, Comaroli,

Gara-vaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Va-nessa Cattoi, Cestari, Frassini.

* 4.30. Sisto, Mandelli, Baldini, Barelli, Squeri, Polidori.

* 4.64. Claudio Borghi, Vanessa Cattoi,

Ce-stari, Frassini, Gava, Paternoster, Gara-vaglia, Comaroli, Bellachioma.

* 4.56. Del Barba, Marco Di Maio. * 4.114. Lorenzin.

* 4.33. Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, nonché di conseguire risparmi di spesa, all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

4-ter. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, al fine di regolare ulterior-mente l’attività professionale dei massofi-sioterapisti, di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 403, è prevista l’iscrizione in uno specifico elenco speciale ad esaurimento, secondo quanto disposto dal precedente comma. L’iscrizione al predetto elenco, fatto salvo quanto sopra, è altresì ammessa per coloro che hanno conseguito il titolo entro il 31 dicembre 2021, sulla base di corsi attivati entro il 31 dicembre 2018. Coloro che hanno ottenuto il titolo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2021 possono iscri-versi con riserva al predetto elenco entro il 30 giugno 2022, attestando il compimento dei trentasei mesi di attività, anche non continuativa, negli ultimi dieci anni, entro il termine del 30 giugno 2025, per lo scio-glimento della riserva. Tutti i nuovi corsi per massofisioterapisti e massaggiatori capi bagnino, comunque denominati, sono

sop-pressi ad ogni effetto dall’entrata in vigore della presente disposizione.

4.136. Mancini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti « Fino al 30 giugno 2021 » e all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. Formano al-tresì oggetto della professione di odontoia-tria le attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso. Le predette attività sono consentite solo nel caso in cui le attività di medicina estetica siano contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica correlata all’intero iter terapeutico odon-toiatrico proposto al paziente medesimo ».

4.170. Mandelli.

Al comma 4, sostituire le parole: quinto

periodo con le seguenti: sesto periodo

4.171. Ceccanti, Butti, Dori, Paolo Russo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. La durata degli organi degli Or-dini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni Nazio-nali, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza sanitaria fissato con apposita Delibera del Consiglio dei ministri. L’arti-colo 2, comma 8, e l’artiL’arti-colo 8, comma 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio

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