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Murelli, Legnaioli, Giaccone, Caffa-

Nel documento I COMMISSIONE PERMANENTE (pagine 117-122)

Caffa-ratto, Caparvi, Durigon, Eva Lorenzoni,

Minardo, Moschioni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garava-glia, Bellachioma, Claudio Borghi, Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. Al comma 2 dell’articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

3.196. Gemmato, Prisco, Trancassini,

Don-zelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo, la parola: « 2021 » è sostituita dalla seguente: « 2024 »;

2) l’ultimo periodo è soppresso.

3.152. Zanichelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 67, comma 1 lettera

b), del decreto del Presidente della

Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « di terreni », sono aggiunte le se-guenti: « acquistati da non più di cinque anni ».

3.150. Scanu.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « 50 per

cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento ».

3.81. Patassini, Caparvi, Marchetti,

Salta-martini, Basini, Bellachioma, De Ange-lis, D’Eramo, Durigon, Gerardi, Lucen-tini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benve-nuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Pa-rolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-roli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pater-noster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modi-ficazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

3.285. Prestigiacomo.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « di un anno, non rinnovabile » sono sosti-tuite dalle seguenti: « di un anno, rinnova-bile per un ulteriore anno ».

3.233. Ciaburro, Caretta, Prisco,

Trancas-sini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 6 del decreto legisla-tivo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: « si applicano a partire dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano a partire dal 1° gennaio 2022 ».

3.295. Pentangelo.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al

terzo periodo, le parole: « fino al 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 1° marzo 2021 ».

3.58. Gebhard, Plangger, Schullian,

Ema-nuela Rossini.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. Al decreto legislativo 21 novem-bre 2014, n. 175, all’articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « Sistema tessera sanitari » sono aggiunte le seguenti: « su base annuale e ».

3.308. Trancassini, Prisco, Donzelli,

Luca-selli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 2, comma 6-ter, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: « fino al 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 1° marzo 2021 ».

* 3.48. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,

Oc-chiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

* 3.234. Prisco, Trancassini, Donzelli,

Lu-caselli, Rampelli.

* 3.236. Trancassini, Prisco, Donzelli,

Lu-caselli, Rampelli.

* 3.160. Elisa Tripodi. * 3.279. Fassina.

* 3.143. Marco Di Maio, Del Barba. * 3.122. Comaroli, Claudio Borghi,

Va-nessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Pa-ternoster, Garavaglia, Bellachioma.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « di un anno, non rinnovabile » sono

sosti-tuite dalle seguenti: « di un anno, rinnova-bile fino a due anni ».

3.232. Ciaburro, Caretta, Prisco,

Trancas-sini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. Le disposizioni contenute nel re-golamento delegato (UE) 2018/815 si appli-cano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a partire dal 1° gennaio 2021.

3.260. Manzo.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: « 31 dicembre 2020 » con le seguenti: « 30 giugno 2021 ».

3.277. Fornaro, Fassina, Muroni.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 129-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo le

parole: « per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 1, lettera f), dopo le

parole: « per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021 ».

3.89. Braga, Fragomeli.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. Nelle more delle decisioni del Tavolo di cui al comma 788 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e visto il protrarsi dell’emergenza COVID-19, per l’anno 2021 le regioni colpite dal sisma 2016 utilizzano le quote accantonate e vin-colate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo antici-pazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 51 milioni di euro per l’anno 2021, a 62 milioni di euro per l’anno 2022, a 59 mi-lioni di euro per l’anno 2023, a 24 mimi-lioni di euro per l’anno 2024 e a 3 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante riduzione nei rispettivi anni delle risorse a valere sul fondo di cui all’articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.123. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma,

Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. Il requisito dimensionale ine-rente il numero dei lavoratori complessi-vamente occupati, ai fini dell’accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dagli articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola so-ciale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d’appalto.

3.142. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere, infine il seguente periodo: « In

considerazione dell’emergenza epidemiolo-gica da COVID-19, fino al 30 aprile 2021 e, comunque fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, i termini di cui al presente comma sono prorogati di sei mesi ».

3.22. Fitzgerald Nissoli.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano fino al 31 dicem-bre 2021 anche ai finanziamenti di am-montare complessivo fino a 500.000 euro.

3.130. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma,

Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti commi:

11-bis. Per l’anno 2021, i termini previ-sti per le regioni dall’articolo 18, comma 1, lettera b) e c), del decreto legislativo. 118 del 2011 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre per il rendi-conto e al 30 novembre per il bilancio consolidato.

11-ter. Per l’anno 2021 sono altresì pro-rogati al 30 giugno 2020 i termini per l’approvazione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio degli organismi e degli enti strumentali della regione.

11-quater. Per l’anno 2021, il termine di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’adozione dei bi-lanci di esercizio dell’anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2021. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell’articolo 32 del mede-simo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l’anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell’anno 2020

degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono

approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell’anno 2020

del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2021.

11-quinquies. I termini di trasmissione dei modelli economici di cui al decreto 24 maggio 2019 del Ministero della salute, in particolare di cui articolo 5 comma 2 e comma 3 per il IV trimestre e commi 4, 5 e 6 sono da posticipati del periodo corri-spondente alle modifiche dei termini di cui al precedente comma 2.

11-sexies. I termini di cui al comma 2 dell’articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 sono confermati anche per la verifica dell’equilibrio economico del Ser-vizio sanitario nazionale relativo all’anno 2020.

3.124. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma,

Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il

seguente periodo: « Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alterna-tiva alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istitu-zionale di cui allo stesso articolo 113, pa-ragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/

2013, dall’adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente

comma:

« 3. L’adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L’adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario co-operativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non com-porta il venir meno dell’adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell’adesione dell’ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli or-gani del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l’ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l’Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso ».

3.212. Rampelli, Bellucci, Prisco,

Trancas-sini, Donzelli, Lucaselli.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, le parole: « 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2022 ».

3.307. Trancassini, Prisco, Donzelli,

Luca-selli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera

a) sostituire le parole: « A partire dall’anno

2021 » con le seguenti: « A partire dall’anno 2022 ».

3.294. Pentangelo.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro centoventi giorni. ».

3.231. Ciaburro, Caretta, Prisco,

Trancas-sini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. L’entrata in vigore delle disposi-zioni di cui all’articolo 1, commi da 139 a 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è differita al 1° gennaio 2022.

* 3.29. Mandelli.

* 3.283. Squeri, Barelli, Porchietto,

Torro-mino, Baldini, Polidori.

* 3.135. Cestari, Frassini, Gava,

Paterno-ster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni. ».

3.230. Ciaburro, Caretta, Prisco,

Trancas-sini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni. ».

3.229. Ciaburro, Caretta, Prisco,

Trancas-sini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all’articolo 68, comma 1, le parole:

« 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 ».

3.240. Prisco, Trancassini, Donzelli,

Luca-selli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. L’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata al 31 dicembre 2021.

3.228. Ciaburro, Caretta, Prisco,

Trancas-sini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 è sospesa fino al 1° gennaio 2022.

3.301. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma,

Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’articolo 64, al comma 3-bis il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

3.306. Trancassini, Prisco, Donzelli,

Luca-selli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « di cui all’articolo 222 e dei residui attivi e passivi » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all’articolo 222 contratte dal 1° gennaio 2018 e dei residui attivi ».

3.290. Bellachioma, Comaroli, Garavaglia,

Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. Il requisito dimensionale ine-rente il numero dei lavoratori complessi-vamente occupati, ai fini dell’accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceolo-gico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movi-mentazione di personale a seguito di su-bentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d’appalto.

Nel documento I COMMISSIONE PERMANENTE (pagine 117-122)