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Gelmini, Della Frera, Cattaneo, Nevi,

Nel documento I COMMISSIONE PERMANENTE (pagine 145-167)

Spena, Polidori, Baldini, Barelli, Torro-mino, Squeri, Mandelli, Sisto.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione TARI e canoni concessione per imprese turistico ricettive e stabilimenti

ter-mali)

1. In conseguenza della notevole ridu-zione di attività connessa all’emergenza epi-demiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sospeso sino al 31 dicembre 2021.

2. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di conces-sione e/o subconcesconces-sione mineraria o co-munque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro paga-mento direttamente o indirettamente con-nesso, dovuti per le acque minerali desti-nate all’utilizzo da parte delle aziende ter-mali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell’ammontare del fat-turato e dei corrispettivi relativi alle orazioni effettuate nel corrispondente pe-riodo del 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, valutati in 190 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.083. Stefani, Andreuzza, Binelli, Car-rara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Clau-dio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Co-maroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pa-ternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto,

To-nelli, Vinci, Ziello, Loss, Piccolo, Sutto, Foscolo, Cavandoli.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. In conseguenza della notevole ridu-zione di attività connessa all’emergenza epi-demiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sospeso sino al 31 dicembre 2021.

2. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di conces-sione e/o subconcesconces-sione mineraria o co-munque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro paga-mento direttamente o indirettamente con-nesso, dovuti per le acque minerali desti-nate all’utilizzo da parte delle aziende ter-mali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell’ammontare del fat-turato e dei corrispettivi relativi alle orazioni effettuate nel corrispondente pe-riodo del 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, valutati in 190 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

* 3.097. Villani, Masi, Scanu, Di Stasio,

Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Suriano, Zanichelli, Gallinella.

* 3.03. Sani.

* 3.026. Schullian, Gebhard, Plangger,

Ema-nuela Rossini.

* 3.01. Zucconi, Trancassini, Rampelli,

Ca-iata, Lucaselli, Prisco.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l’economia cittadina nelle aree urbane più

disagiate)

1. I comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all’arti-colo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con mo-dificazioni, , dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono, al Ministero dello svi-luppo economico, entro sei mesi dall’en-trata in vigore della presente legge, un programma di interventi per le finalità di cui al cui all’articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai comuni dal Mini-stero dello sviluppo economico per l’attua-zione delle misure di cui all’articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 45 giorni dalla trasmissione del pro-gramma di interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilità rispetto alle fina-lità di cui all’articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

4. I comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi ap-provati. Le risorse per le quali non risul-tino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i pro-grammi non siano successivamente appro-vati dall’amministrazione comunale, sono versate dai comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al-l’entrata del bilancio dello Stato.

3.043. Flati, Francesco Silvestri, Salafia,

Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.

(Chiusura del contenzioso con i concessio-nari di scommesse ippiche e sportive)

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle do-gane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di conces-sioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbi-trale depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché di con-tenziosi di natura civile in essere, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento –

effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repub-blica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà ricono-sciuto un importo pari alla somma accer-tata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

b) le disposizioni di cui alla lettera a)

si applicano anche nei confronti dei suc-cessori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 48,5 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente ridu-zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con mo-dificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3.013. D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo,

Ruggieri.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Facoltatività applicazione canone unico per il 2021)

1. Gli enti locali possono non applicare per l’anno 2021 il canone di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 816-847, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della delibera-zione di cui al precedente periodo, i ter-mini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.

2. Per l’anno 2021 i prelievi relativi sull’occupazione di spazi pubblici a qual-siasi titolo gravanti sugli operatori dei mer-cati, anche su aree attrezzate e del com-mercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero del-l’Interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro per l’anno 2021, da ripar-tirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell’interno di con-certo con il Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, valutati in 60 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.055. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Inver-nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Bor-ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bianchi.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure di sostegno a favore del settore della ristorazione)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel set-tore della ristorazione, sono erogati contri-buti a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le mo-dalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privile-giando le imprese che presentano una ri-duzione del proprio fatturato su base men-sile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esi-genze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. L’efficacia delle disposizioni del pre-sente articolo è subordinata, ai sensi del-l’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’au-torizzazione della Commissione europea.

3.053. Frassini, Ribolla, Bordonali, Fo-gliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ra-vetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bel-lachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cat-toi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Car-rara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione dei termini dei versamenti re-lativi agli istituti defre-lativi del contenzioso)

1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali scadenti al 30 aprile 2021 delle somme dovute ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del de-creto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applica-zione di sanzioni e interessi relativi al pe-riodo di sospensione, entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari im-porto a decorrere dal mese di gennaio 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

3. All’onere derivante dal presente arti-colo, valutati in 200 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corri-spondente riduzione mediante corrispon-dente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.066. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa,

Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bella-chioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi e dell’IRAP e

pro-roga del termine delle definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari)

1. All’articolo 13-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite ovunque ricorrono dalle pa-role: « 30 giugno 2021 ».

2. Per i soggetti esercenti attività d’im-presa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 mi-lioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corri-spettivi di almeno il 33 per cento nel se-condo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il ter-mine di versamento della prima o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è prorogato al 30 ottobre 2021

3. All’articolo 13-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: « 1° marzo 2021 » sono sostituite dalle parole: « 30 giugno 2021 ».

3.0107. Prestigiacomo, Mandelli, Sisto.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Adeguamento accantonamento Fondo cre-diti di dubbia esigibilità)

1. Per l’anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell’emergenza epi-demiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell’allegato 4/2, re-cante il « Principio contabile applicato con-cernente la contabilità finanziaria », an-nesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l’accantona-mento da effettuare nel bilancio di previ-sione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell’importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto

di-sposto dall’articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All’articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: « e del 2021 ».

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le con-seguenze dell’emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell’80 per cento, anche in corso d’anno, l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell’accantonamento a rendi-conto.

3.058. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Inver-nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Bor-ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione canone speciale Rai per le strut-ture ricettive)

1. In conseguenza della notevole ridu-zione di attività connessa all’emergenza epi-demiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive è sospeso sino al 31 di-cembre 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all’articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, valutati in 22 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell’econo-mia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3.0103. De Menech.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione recuperi dei disavanzi)

1. In considerazione dell’emergenza epi-demiologica da virus COVID-19, in deroga

alle disposizioni vigenti in materia di ri-piano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano pre-visto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al re-cupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell’annualità 2021. Conse-guentemente, il piano di recupero è pro-lungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell’ambito dei piani di ri-entro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta dispo-nibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto, non-ché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.059. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Inver-nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Bor-ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 746 del 1983)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 746 del 1983, e successive modifi-cazioni ed integrazioni, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« d) I soggetti che intendono avvalersi

della facoltà di effettuare acquisti o impor-tazioni senza applicazione dell’IVA e che certificano le cessioni intra-comunitarie, le esportazioni e le operazioni assimilate tra-mite fatturazione elettronica, sono esone-rati dall’invio della dichiarazione di cui alla lettera c). Ai fini dell’individuazione del-l’importo massimo entro il quale il

contri-buente può acquistare beni e servizi ine-renti la propria attività senza applicazione dell’IVA, entro il 31 gennaio dell’anno suc-cessivo a quello in cui le cessioni sono state effettuate, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sul proprio cassetto fiscale l’ammontare complessivo delle somme dei corrispettivi determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle espor-tazioni e dalle operazioni assimilate certi-ficate tramite fattura elettronica. Tale co-municazione dovrà essere confermata dal contribuente attraverso le procedure tele-matiche messe a disposizione dell’Agenzia delle entrate. ».

* 3.090. Trancassini, Prisco, Donzelli,

Lu-caselli, Rampelli.

* 3.011. Mandelli.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Riapertura dei termini per rimessione e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo

automatiz-zato e formale delle dichiarazioni)

1. La rimessione in termiti e sospen-sione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni previsti dall’ar-ticolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riaperti e considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2021.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applica-zione di sanzioni e interessi relativi al pe-riodo di sospensione, entro aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere da aprile 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rim-borso di quanto già versato

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, valutati in 200 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano

nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.067. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa,

Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bella-chioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Adeguamento accantonamento FCDE)

1. Per l’anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell’emergenza epi-demiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell’allegato 4/2, re-cante il « Principio contabile applicato con-cernente la contabilità finanziaria », an-nesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l’accantona-mento da effettuare nel bilancio di previ-sione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell’importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto di-sposto dall’articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All’articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: « e del 2021 ».

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le con-seguenze dell’emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell’80 per cento, anche in corso d’anno, l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell’accantonamento a rendi-conto.

3.085. Prisco, Trancassini, Albano,

Don-zelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157)

1. All’articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: « sui

redditi » aggiungere le seguenti: « , Irap e altre proroghe »;

b) dopo il comma 1, aggiungere i

se-guenti:

« 1-bis. All’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovunque è indicato: “1° ottobre 2020”, sostituire con: “28 febbraio 2021”.

1-ter. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute rela-tive all’addizionale regionale e comunale a carico dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che scadono nel pe-riodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020, se regolarizzati entro il 31 marzo 2021 non sono soggetti ad applica-zione di sanapplica-zione. Restano ferme le dispo-sizioni di cui all’articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei red-diti precompilata. ».

* 3.010. Mandelli, Barelli, Torromino,

Nel documento I COMMISSIONE PERMANENTE (pagine 145-167)