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Menga, Massimo Enrico Baroni

Nel documento I COMMISSIONE PERMANENTE (pagine 195-199)

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente:

8-bis. All’articolo 12 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, i medici incaricati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alle ca-tegorie di personale addetto agli Istituti Penitenziari, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740, transitati alle ASL, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 e in attività di servizio esclusivamente negli Isti-tuti Penitenziari nei quali continuano ad assicurare anche le prestazioni

medico-legali in favore del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, ai sensi dell’articolo 38, comma 7, della legge 9 ottobre 1970, n. 740, hanno facoltà di ri-manere in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collo-camento in quiescenza. ».

4.84. Giuliano.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. In via del tutto eccezionale, è prorogata fino al 30 settembre 2021 la presentazione delle domande di richiesta di indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, da parte dei soggetti vaccinati entro il 31 di-cembre 2020 e danneggiati dalla vaccina-zione, il cui nesso causale o temporale sia già stato riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera, ma esclusi dai benefìci della legge per decorrenza dei termini della domanda amministrativa. I maggiori oneri a carico sono a valere sulle disponibilità economiche del Fondo di cui all’articolo 1 comma 821 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino ad un massimo del 10 per cento. Con decreto del Ministro della sa-lute, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, vengono definite le modalità di erogazione degli indennizzi, di cui al presente comma, nonché le modalità di presentazione delle domande.

4.49. Cunial.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) i cittadini italiani iscritti

all’Ana-grafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) possono usufruire, a titolo gratuito, dell’as-sistenza sanitaria e ospedaliera del Servizio sanitario nazionale italiano per un periodo massimo di due anni dall’avvenuta iscri-zione alla suddetta anagrafe. Tale proroga non può comunque protrarsi oltre la fine dello stato di emergenza;

b) al fine di usufruire dell’assistenza

cui alla lettera a) devono essere in possesso dei seguenti requisiti: lo stato di emigrato certificato dall’ufficio consolare italiano competente per territorio; essere stati re-sidenti da almeno due anni nel territorio italiano prima della data di avvenuta iscri-zione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.

4.7. Siragusa.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

« 584. L’eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all’articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispet-tivamente, di farmaci innovativi e di far-maci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in propor-zione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell’articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acqui-sto per il Servizio sanitario nazionale. Per l’attuazione del presente comma si appli-cano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583. ».

4.43. Paolo Russo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l’espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, soprattutto in relazione all’attuale emergenza epide-miologica, e di contenere il numero di vacanze di organico, con dichiarazione del-l’interessato da presentare entro il 31 marzo 2021, è aumentata di due anni l’età di collocamento a riposo d’ufficio per

rag-giunti limiti di età, come prevista dai ri-spettivi ordinamenti, del personale diri-gente della pubblica amministrazione e dei medici e chirurghi universitari od ospeda-lieri che esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché dei me-dici in servizio presso l’istituto nazionale di previdenza sociale e l’istituto nazionale As-sicurazione Infortuni sul Lavoro.

4.69. Rospi.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’articolo 1, comma 458, dopo le parole: « delle attività medico legali in materia pre-videnziale e assistenziale affidategli », sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione degli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, ivi com-prese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, svolti, in via prio-ritaria, dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all’articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante l’utilizzo esclusivo delle risorse di cui all’articolo 22, comma 3, lettera a), del predetto decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ». Dalle disposizioni di cui al presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.42. Paolo Russo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di assicurare l’assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all’articolo 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per l’anno 2021 per un im-porto pari a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 mi-lioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-nale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione

« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzial-mente utilizzando l’accantonamento rela-tivo al Ministero della salute.

4.19. Lapia.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l’espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai servizi sanitari e di rafforzare gli organici in questo particolare momento di emergenza sanitaria, a partire dal 2021 e fino al 2025, con dichiarazione dell’interessato da presentarsi entro 15 quin-dici giorni dall’approvazione del disegno di legge di conversione in legge del presente decreto, è prorogato di due anni il collo-camento d’ufficio a riposo per raggiunti limiti di età di medici e chirurghi univer-sitari e ospedalieri in servizio alla data del 15 dicembre 2020 e che, alla stessa data esercitino attività clinica presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

4.2. Zan.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli obbli-ghi posti a carico del Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’adozione del programma operativo per la gestione dell’emergenza, il termine di sessanta giorni per la defini-zione del Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecno-logico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione Calabria, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è proro-gato di sessanta giorni.

4.162. Occhiuto.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) al comma 4-novies, secondo

pe-riodo, le parole: « della legge regionale » sono sostituite dalle seguenti: « della pre-sente legge. »;

b) al comma 4-duodecies, è aggiunto in

fine il seguente periodo: « Per l’anno 2020 e per l’anno 2021 il credito d’imposta di cui al precedente periodo è attribuito, alle me-desime condizioni, anche nell’ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d’impresa, fermo restando il limite mas-simo di 5 milioni di euro annui per il 2020 e di 10 milioni di euro annuo per il 2021. ».

4.134. Dal Moro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In considerazione del perdurare della pandemia da COVID-19, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bol-zano possono potenziare, con particolare riguardo alle specialità chirurgiche e di terapia intensiva e sub intensiva, i presidi ospedalieri di base al fine di contrastare la carenza di offerta sanitaria determinata dall’emergenza COVID-19. Tale potenzia-mento si considera aggiuntivo rispetto alle scelte organizzative già adottate con i piani regionali di cui al decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, già approvati dal Ministero della salute.

4.133. Caparvi, Bordonali, Fogliani, Iezzi,

Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, To-nelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-roli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pater-noster, Zennaro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Limitatamente alla procedura di ammissione conseguente alla riapertura dei

termini per l’integrazione dell’elenco na-zionale dei soggetti idonei alla nomina dei direttori generali delle Aziende Sanitarie e degli Enti del S.S.N., pubblicato sul portale del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, sono iscritti nell’elenco degli idonei anche i candidati che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della do-manda, hanno acquisito l’ammissione al corso regionale di formazione di cui all’ar-ticolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

4.22. Fioramonti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modi-ficazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 e ovunque ricorra le

parole: « per la durata dell’emergenza epi-demiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « Fino al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 2 dopo le parole: «

inca-rico provvisorio » sono aggiunte le seguenti: « o con incarico definitivo a massimale ri-dotto a norma dell’articolo 9 del decreto-legge n. 135 del 2018 e dell’articolo 12 del decreto-legge n. 35 del 2019 ».

4.112. Carnevali.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. A causa dell’emergenza COVID e della necessità di disporre di maggiore per-sonale sanitario, fino al 31 dicembre 2023, i divieti di cui all’articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, conver-tito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano al personale dipendente del Ser-vizio Sanitario Nazionale se la persona incaricata, pur essendo stata collocata a riposo, non percepisca il trattamento di quiescenza e il contratto preveda la

cessa-zione dell’incarico nel momento in cui sia stata presentata la domanda di pensione.

4.119. Carnevali.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al comma 7 dell’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: « Qualora non venga raggiunta l’in-tesa entro il 30 aprile 2015, per l’anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora non venga raggiunta l’intesa entro il 30 aprile 2021, il Ministro della salute, d’intesa con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, applica per il 2021 i pesi secondo i criteri previsti dall’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

4.40. Paolo Russo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 9 della legge 24 otto-bre 2000, n. 323 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. La figura del massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 è abrogata.

1-ter. I titoli di massaggiatore e capo bagnino, ottenuti in Corsi autorizzati dalle Regioni, o in via di ottenimento con corsi attivati prima del 31 dicembre 2020, assu-mono la denominazione e le attività dell’o-peratore termale di cui al comma 1 articolo 9 della presente legge ».

4.124. Trancassini, Prisco, Donzelli,

Luca-selli, Rampelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « Limi-tatamente alla professione sanitaria di Edu-catore professionale di cui all’articolo 1, lettera p), del decreto del Ministro della salute del 9 agosto 2019, l’iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti

presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sani-tarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione è possibile fino al 31 dicembre 2021. ».

4.116. Bellucci, Prisco, Trancassini,

Don-zelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli obbli-ghi posti a carico del Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’adozione del programma operativo per la gestione dell’emergenza, il termine di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato di sessanta giorni.

4.158. Occhiuto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Ai fini del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre dell’esercizio 2020 di cui all’articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, non rilevano le spese sostenute dalle Re-gioni e Province autonome per fronteggiare l’emergenza COVID-19 che, non rientranti nell’ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge n. 14, 18 e 34 del 2020 e relative leggi di conversione, non sono state rimborsate dal Fondo Prote-zione civile ai bilanci regionali. Conseguen-temente non si applicano i provvedimenti previsti dal comma 174, articolo 1 della legge n. 311 del 2004 fino al completo ristoro delle somme dovute da parte del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di conte-nimento e contrasto dell’emergenza epide-miologica COVID-19 di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.

4.166. Pentangelo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli obbli-ghi posti a carico del Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’adozione del programma operativo per la gestione dell’emergenza, il termine di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato di sessanta giorni.

4.160. Occhiuto.

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

8-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli obbli-ghi posti a carico del Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’adozione del programma operativo per la gestione dell’emergenza, il termine di cui al comma 842, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato di sessanta giorni.

4.164. Occhiuto.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. In deroga all’articolo 15 del de-creto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di cui al comma 4, con riguardo agli incarichi di consulenza e/o di collaborazione assunti dal Ministero della salute è ridotto a trenta giorni con riguardo ai dati di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013 e a sessanta giorni con riguardo ai restanti dati di cui ai commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013.

Nel documento I COMMISSIONE PERMANENTE (pagine 195-199)