Dopo aver raggiunto nel primo dei millennium goals quello di dimezzare la povertà e la fame del mondo,6 il secondo degli
5. «… nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o anima- le, in funzione della natura, della gravità e dell’entità del rischio le autorità pub- bliche adottano provvedimenti opportuni per informare i cittadini della natura del rischio per la salute …».
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030, approvata con risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, propone subito dopo la lotta contro le for- me più estreme di povertà: «Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile.» A tal fine si propone tra l’altro entro il 2020 di conservare la diversità genetica delle sementi, delle piante coltivate, degli animali da allevamento e domestici e delle specie selvatiche affini, di raggiungere entro il 2025, i traguardi concordati a livello internazionale contro l’arresto della crescita e il deperimento nei bambini sotto i 5 anni di età, ed entro il 2030 di “garantire a tutte le persone, in particolare ai poveri e le persone più vulnerabili, tra cui neonati, un accesso sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto l’anno”, ponendo fine a tutte le forme di malnutrizione, di
raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola scala, in particolare le donne, i popoli indigeni, le famiglie di agricoltori, i pastori e i pescatori, anche attraverso un accesso sicuro ed equo a terreni, altre risorse e input produttivi, conoscenze, servizi finanziari, mercati e opportunità per valore aggiunto e occupazioni non agricole.7
La Carta di Milano, promossa dall’EXPO del 2015, ha ul- teriormente sviluppato questo obiettivo attraverso una serie di impegni personali e civili, asserendo cioè essenzialmente doveri dei consumatori e della società civile
2015%20rev%20(July%201).pdf: «The proportion of undernourished people in the developing regions has fallen by almost half since 1990, from 23.3 per cent in 1990–1992 to 12.9 per cent in 2014–2016.»
— di informarsi sull’origine di prodotti e di valutare l’impat- to dei consumi di alimenti,
— di evitare sprechi e contaminazioni di cibo e di acqua, an- che tramite forme di riciclaggio,
— di promuovere l’educazione alimentare e valorizzare i pic- coli produttori locali, nonché attraverso impegni delle im- prese e azioni politiche impegnate
— a garantire e rendere effettivo il diritto al cibo e la sovrani- tà̀ alimentare,
— a tutelare il suolo agricolo, a creare condizioni per una mi- gliore sicurezza alimentare globale,
— a considerare il cibo un patrimonio culturale e in quanto tale difenderlo da contraffazioni e frodi, proteggerlo da in- ganni e pratiche commerciali scorrette,
— a sostenere e diffondere la cultura della sana alimentazione, — a promuovere un patto globale riguardo le strategie ali- mentari urbane e rurali in relazione all’accesso al cibo sano e nutriente, che coinvolga sia le principali aree me- tropolitane del pianeta che le campagne,
— a introdurre o rafforzare nelle scuole e nelle mense scola- stiche i programmi di educazione alimentare”,
— a sviluppare misure e politiche nei sistemi sanitari nazio- nali che promuovano diete sane e sostenibili e riducano il disequilibrio alimentare ecc.
Trattasi tuttavia solo di obiettivi concordati in fonti di soft law, non coercibili, ma oggetto di procedure di monitoraggio, in particolare da parte del relatore speciale per il diritto al cibo cre- ato nel 2000 - in passato Jean Ziegler e Olivier de Schutter, ora Hilal Elver - il cui mandato era stato ridefinito dal Consiglio dei diritti umani di Ginevra e prorogato ultimamente con Risoluzio- ne del 30 giugno 2016. Furono soprattutto i commenti generali,
alcune risoluzioni del Consiglio e queste relazioni a sviluppare la riflessione interdisciplinare sui diritti relativi al cibo, riflessione partecipata anche dalla FAO, la “Food and Agriculture Organiza- tion” o “Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura” fondata nel 1945 a Ottawa e avente sede a Roma sin dal 1951, e ulteriormente approfondita sin dal 2009 nel Co- mitato per la World Food Security (CFS)8.
Per effetto dei commenti generali e degli atti di monitoraggio, lo stesso diritto all’alimentazione adeguata di cui all’art. 11 del Patto sui diritti economici e culturali del 1966 ha ricevuto una riformulazione ancora più promettente in termini di disponibilità (General comment par. 12) e accessibilità (par. 13), cioè come diritto «ad avere un accesso regolare, permanente e non ristretto, diretto o tramite compravendite finanziate, a un’alimentazione quantitativamente e qualitativamente adeguata e sufficiente che corrisponda alle tradizioni culturali della gente cui il consumato- re appartiene e che assicura una vita fisica e mentale, individuale e collettiva, piena e dignitosa, libera da paura.»9.
Andando oltre il diritto sociale alla salute e rievocando la rooseveltiana libertà dalla paura, il diritto al cibo promette non solo sicurezza sociale, ma anche una economia e una cultura ali- mentare collettiva adeguata. L’umanità organizzata promette di rispettare, proteggere e realizzare (fulfill) non più semplicemente
8. Cfr. gli ultimi lavori del 9-13 ottobre 2017 in http://www.fao.org/cfs/ home/plenary/cfs44/it/
9. http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/FoodIndex.aspx: « …to have regular, permanent and unrestricted access, either directly or by means of financial purchases, to quantitatively and qualitatively adequate and suffi- cient food corresponding to the cultural traditions of the people to which the consumer belongs, and which ensure a physical and mental, individual and col- lective, fulfilling and dignified life free of fear.» Cf. C. Morini, Il diritto al cibo nel diritto internazionale, Rivista di diritto alimentare XI, 1, 2017, http://www. rivistadirittoalimentare.it/rivista/2017-01/MORINI.pdf
il cibo come bene vitale di consumo individuale o comune10, ma
anche le relative attività economiche e culturali di produzione, preparazione e consumo alimentare.
Le promesse politiche internazionali del diritto all’alimenta- zione adeguata non equivalgono ancora a tutele giuridiche forti, equiparabili a quelle di un diritto fondamentale dotato di garan- zie costituzionali esplicite all’interno di tutti gli Stati11, ma sono
nobilitate da rivendicazioni di una “sovranità alimentare” che si sono tradotte successivamente in teorie e movimenti politici pro- positivi di una “democrazia alimentare” nella quale tutti cittadini hanno il diritto e dovere di partecipare al disegno del sistema di alimentazione per controllare il potere delle corporazioni e delle agroindustrie12. La promessa è in ultima analisi quella di
imbrigliare e mitigare i poteri di coloro che lucrano sui bisogni primari, cioè sulla fame, anche attraverso una gestione autonoma e diretta dei rapporti tra produttori e consumatori.
10. Per la qualificazione come bene vitale ma non come diritto fondamen- tale cfr. B. viMercati, Il diritto ai beni vitali. Cibo e acqua: nuovi diritti fon- damentali?, in: V. BaLDini (a cura di), Cos’è un diritto fondamentale?, Napoli 2017, 241ss. Per la qualificazione come bene ed attività culturale più articolato. M. FioriLLo, Quale ordine normativo per l’universo alimentare nazionale, in: id., S. siLverio, Cibo, cultura, diritto, Modena 2017, 27ss.
11. Cfr. M. BottigLieri, Il diritto ad un cibo adeguato, in: P. Macchia (a cura di), La persona e l’alimentazione, Roma 2014, 217ss.
12. A. rossi, G. Brunori, Towards a new food governance: Exploring the development of an integrated urban food strategy (2014), .http://www.fao.org/ fileadmin/templates/ags/docs/MUFN/CALL_FILES_EXPERT_2015/CFP1- 18_Full_Paper.pdf; O. De schutter (2015), Food democracy South and North: from food sovereignty to transition initiatives, Open Democracy / ISA RC-47: Open Movements, 17 March 2015, https://opendemocracy.net/olivier-de-schut- ter/food-democracy-south-and-north-from-food-sovereignty-to-transition-ini- tiatives; G. zagreBeLsKy, Due concetti costituzionali: sovranità alimentare e olismo, in B. Biscotti, E. LaMarque (a cura di), Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre Expo 2015, Torino, Giappichelli, 2015.
3. Le brutte statistiche della fame e dell’insicurezza ali-