L’ultimo report del Relatore speciale per il diritto al cibo avanza delle raccomandazioni concrete agli Stati, raccomandazioni che
14. Global Peace Index 2017, http://visionofhumanity.org/app/uplo- ads/2017/06/GPI17-Report.pdf
sarebbero applicabili anche all’Italia. Innanzitutto la legislazione nazionale dovrebbe riconoscere formalmente ed implementare efficacemente gli obblighi di rispettare, proteggere e realizzare il diritto all’alimentazione adeguata in tempi di pace e di conflitto15.
Al riguardo, l’art. 81 commi 29, 32ss. del d.lg. 112/2018, convertito con modifiche dalla legge n. 133/2008 ha istituito in- nanzitutto un «Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti». È stata creata una carta d’acquisti
al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai residenti cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione europea ovvero familiari di cittadini ita- liani o di Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permes- so di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che versano in condizione di maggior disagio economico (co. 32).
La Carta ha tuttavia solo un valore di 40 Euro e quindi potrebbe essere non sufficiente a garantire l’alimentazione in situazioni di povertà estrema.
Nell’ambito delle misure di lotta alla povertà coordinate dall’Unione Europea, l’art. 58 del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012 ha qundi istituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) un fondo per l’efficienta- mento della filiera della produzione e dell’erogazione e per il fi-
15. Interim report of the Special Rapporteur on the right to food, 21. 7. 2017, UN General Assembly, A/72/188, http://ap.ohchr.org/documents/dpa- ge_e.aspx?si=A/72/188.
nanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti me- diante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.
Si è aggiunto il fondo Fondo di Aiuti Europei agli indigenti previsto dal Regolamento UE 2014/223, con un Programma Ita- liano di attuazione che si avvale di organizzazioni partner per di- stribuire gli aiuti alimentari tramite l’organizzazione di servizi di mensa, la distribuzione di pacchi alimentari, la gestione di empo- ri sociali, la distribuzione tramite unità di strada di cibi e bevande e la loro distribuzione domiciliare). Di fronte all’aumento delle situazioni di povertà, all’insufficienza delle garanzie di reddito lavorativo e alle difficoltà fattuali dell’assistenza sociale, anche questi strumenti amministrativi potrebbero offrire una garanzia giuridicamente insufficiente e necessiterebbero di un monitorag- gio da parte di istituzioni indipendenti.
Da ultimo, la legge 19 agosto 2016, n. 166 “Disposizioni con- cernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” ha facilitato le attività della Fondazione Onlus Banco Alimentare, ma resta pur sempre un obbligo sussidiario dello Stato prestare un’assistenza sociale diretta tale da evitare situa- zioni di mancato rispetto, insufficiente protezione e realizzabilità del diritto ad un’alimentazione adeguata, il cui contenuto essen- ziale potrebbe essere individuato nella libertà dalla fame.
Per quanto riguarda invece in particolare l’assistenza alimen- tare in aree di conflitto armato, il relatore speciale raccomanda di “garantire” che arrivi all’intera popolazione senza discriminazio- ni, con particolare attenzioni a persone “displaced”, prevenendo e punendo attacchi di gruppi armati contro le risorse di produzio-
ne del cibo e l’ostruzionismo a convogli con aiuti umanitari. A tal riguardo, si raccomanda la codificazione di diritto penale
that absolutely prohibits the starvation of civilians as a method of war- fare and forced displacement and recognizes the blocking of humani- tarian assistance as a crime subject to prosecution individually, either in national courts or, following extradition, international courts.
Il codice penale militare di Guerra contempla appositi reati di omissione di provvedimenti per la tutela di edifici destinati alla beneficenza (art. 179 c.p.m.g.), di saccheggio (art. 186 c.p.m.g.), busca (art. 188 c.p.m.g.) e di maltrattamenti di prigionieri (art. 209 c.p.m.g.). Tuttavia non sanziona ad es. l’incendio di terreni agri- coli e provviste di viveri (arg. art. 187 c.p.m.g.), l’autorizzazione all’impossessamento di viveri in misura tale da non garantire più l’alimentazione dei civili (arg. art. 188, 189 c.p.m.g.) l’uso delle armi contro rifornimenti di viveri alla popolazione civile (arg. 191 c.p.m.g.), la violenza contro persone addette al trasporto di generi alimentari per la popolazione civile (arg. art. 194 c.p.m.g.).
Infine, la relazione del relatore speciale si appella alla comu- nità internazionale, e quindi anche al governo italiano e all’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la poli- tica di sicurezza, affinché tra l’altro
1. si crei un «workable early warning system designed to warn of imminent famine conditions», forse istituziona- lizzabile all’interno del citato Comitato per la sicurezza dell’alimentazione,
2. si inizi un procedimento di emendamento dello Statuto di Roma della Corte internazionale di giustizia penale per inserire la riduzione in condizioni di fame in un crimine internazionale contro l’umanità,
3. si spinga il Comitato Internazionale della Croce Rossa o convocare quanto prima una conferenza per revisionare le norme del diritto internazionale umanitario al riguardo16.
La relazione riferisce vari appelli e missive dirette al Consi- glio di Sicurezza dell’ONU, ma resterebbe da analizzare l’azione del Consiglio di sicurezza al riguardo, ad es. nelle risoluzioni riguardanti le aree teatro di conflitto. La risoluzione n. 2393 del 19 dicembre 2017 si è limitata a un passo molto sintetico:
Noting that, despite ongoing challenges, the United Nations and their implementing partners continue to deliver life-saving assistance to millions of people in need in Syria through humanitarian aid delivered across borders, including the delivery of food assistance for on average 1 million people every month since 2016; non-food items for 4 million people; health assistance for 15 million treatments, and water and sani- tation supplies for over 3 million people.17
5. I mali della carenza con i mali dell’abbondanza sono com-