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Il diritto all’alimentazione “adeguata” come diritto econo mico, sociale e culturale di difficile implementazione

Nel documento Food Cultures and Law (pagine 149-154)

I diritti economici, sociali e culturali hanno tuttora uno status particolare nel diritto internazionale. Anche il diritto all’alimen- tazione fu dichiarato settant’anni fa nella Dichiarazione Univer- sale dei diritti dell’uomo (DUDU) come diritto individuale «à un niveau de vie suffisant […] notamment pour l’alimentation». Proveniente dalla dichiarazione americana dei diritti umani e recepito nelle fonti internazionali africane ed asiatiche, ma non nelle dichiarazioni europee e solo ina una ventina di Costituzioni più recenti (in Europa: Bielorussia, Ucraina e Moldavia), è stato riformulato come diritto ad un’alimentazione adeguata nell’art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e cul-

turali (ICESCR) del 1966 ed arricchito di fonti di soft law. Le più importanti sono gli standards tecnici e le direttive relative alla sicurezza alimentare della Commissione del Codex Alimen- tarius1 di WHO/FAO e le Voluntary Guidelines to support the

progressive realization of the right to adequate food in the con- text of national food security della FAO (2005) che richiedono, tra l’altro, di sostenere a livello locale la “diversità dietetica” e “consuetudini alimentari sane”2 e di creare “Food Insecurity and

1. Cf. art. 1 del relativo Statuto: «The Codex Alimentarius Commission shall, subject to Article 5 below, be responsible for making proposals to, and shall be consulted by, the Directors- General of the Food and Agriculture Or- ganization (FAO) and the World Health Organization (WHO) on all matters pertaining to the implementation of the Joint FAO/WHO Food Standards Pro- gramme, the purpose of which is: (a) protecting the health of the consumers and ensuring fair practices in the food trade; (b) promoting coordination of all food standards work undertaken by international governmental and non gover- nmental organizations; (c) determining priorities and initiating and guiding the preparation of draft standards through and with the aid of appropriate organiza- tions; (d) finalizing standards elaborated under (c) above and publishing them in a Codex Alimentarius either as regional or worldwide standards, together with international standards already finalized by other bodies under (b) above, wherever this is practicable; (e) amending published standards, as appropriate, in the light of developments».

2. GUIDELINE 10 Nutrition. 10.1 If necessary, States should take measu- res to maintain, adapt or strengthen dietary diversity and healthy eating habits and food preparation, as well as feeding patterns, including breastfeeding, whi- le ensuring that changes in availability and access to food supply do not nega- tively affect dietary composition and intake. 10.2 States are encouraged to take steps, in particular through education, information and labelling regulations, to prevent overconsumption and unbalanced diets that may lead to malnutrition, obesity and degenerative diseases. 10.3 States are encouraged to involve all re- levant stakeholders, in particular communities and local government, in the de- sign, implementation, management, monitoring and evaluation of programmes to increase the production and consumption of healthy and nutritious foods, especially those that are rich in micronutrients. States may wish to promote gar- dens both at home and at school as a key element in combating micronutrient deficiencies and promoting healthy eating. States may also consider adopting regulations for fortifying foods to prevent and cure micronutrient deficiencies, in particular of iodine, iron and Vitamin A.

Vulnerability Information and Mapping Systems (FIVIMS) (13) nonché un “social safety and food safety net”(14). Trattandosi di un bisogno primario di ogni essere umano, l’alimentazione “ade- guata” fa parte di uno “standard adeguato di vita” e si colloca subito dopo il diritto economico al lavoro e quello alla sicurezza sociale, ancora prima del diritto alla salute e all’istruzione.

Una riflessione preliminare merita il valore categoriale di questo diritto umano, non universalmente trasformato in dirit- to fondamentale. Innanzitutto è un diritto individuale (right of everyone) preceduto dalla riconferma del diritto all’autodeter- minazione dei popoli che include il libero perseguimento del proprio «sviluppo economico, sociale e culturale». Lo sviluppo economico può essere garantito dalla scelta di un’economia di mercato la quale tuttavia non deve pregiudicare lo sviluppo so- ciale e culturale, ragione per la quale il commentario generale n. 24 ha dedicato particolare attenzione agli obblighi degli stati nei confronti delle “business activities”, in particolare l’obbligo di garantire un’efficace protezione contro violazioni dei diritti umani da parte delle imprese3. Questo obbligo vale anche con

riguardo al diritto al cibo: «States should adopt measures such as imposing due diligence requirements to prevent abuses of Cove- nant rights in a business entity’s supply chain and by subcontrac- tors, suppliers, franchisees, or other business partners». Questo significa anche che le filiere della produzione alimentare devono essere libere da violazioni dei diritti sociali e culturali.

Il diritto al cibo adeguato è un diritto economico, ma anche sociale e culturale. È innanzitutto un diritto “economico” partico-

3. UN, Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2017): Ge- neral Comment No. 24 (2017) on State obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the context of business activities. 10 August 2017, UN Doc. E/C.12/GC/24. Cfr. già general comment No. 12 (1999) on the right to adequate food, paragrafi. 19, 20.

lare perché l’alimentazione presuppone beni e servizi quali gene- ri alimentari, acqua ed energia e la loro preparazione al consumo. In una definizione ONU del 1999 so si interpreta come un diritto di accesso fisico ed economico a tali beni, da fare garantire ai mercati: «The right to adequate food is realized when every man, woman and child, alone or in community with others, has phys- ical and economic access at all times to adequate food or means for its procurement». Il consumo trasforma i beni alimentari da proprietà privata in parti del corpo della persona umana salvo quanto viene espulso. Questi beni possono essere resi oggetto di servizi di cura e specifici lavori di produzione e commercio e sono pertanto anche protetti dai diritti socio-economico al lavoro dei lavoratori coinvolti.

Il cibo è tuttavia anche diritto sociale, innanzitutto della stessa categoria dei lavoratori. Essendo il cibo fonte di riproduzione del- la forza di lavoro, non solo il diritto ad un salario proporzionato esclude letteralmente “salari da fame” nel senso della income po- verty, anche l’accesso al cibo in una pausa pranzo potrebbe con- siderarsi un diritto fondamentale del lavoratore. Inoltre i servizi relativi all’accesso al cibo possono essere qualificabili nel diritto UE come servizi di interesse economico generale (art. 36 CFREU) e richiedono un livello elevato di protezione dei consumatori (art. 37 CFREU). La food safety garantita dall’apposita autorità euro- pea istituita dall’art. 22 (1) del regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimen- tare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare” lega l’adeguatez- za dell’alimentazione soprattutto, ma non esclusivamente al diritto alla salute: «La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della sa- lute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente

conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell’ambiente.» (art. 1)

L’alimentazione adeguata può pertanto diventare anche dirit- to a prestazioni sociali per categorie di persone vulnerabili biso- gnose di assistenza quali “lattanti”, bambini piccoli, persone con malattie o portatori con disabilità specifiche o anziani non auto- sufficienti o per categorie di persone che vivono in condizioni di estrema povertà. Al riguardo, in una conferenza stampa del 1994, il Presidente Casavola aveva formulato a proposito della povertà delle pensioni “il diritto a togliersi la fame”. Nella sentenza n. 10/2010 sulla social card, la Corte ha poi desunto dall’art. 38 Cost. (alla luce dell’art. 2 Cost.) un «diritto a conseguire le pre- stazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo biso- gno, in particolare alimentare».

Se questi pochi cenni dimostrano già la complessità del diritto all’alimentazione adeguata, occorre tuttavia anche aggiungere la qualificazione del diritto all’alimentazione adeguata come dirit- to culturale complesso. Jean Ziegler, il primo relatore speciale dell’ONU su questo diritto, aveva messo in luce come l’adegua- tezza non richiede solo criteri quantitativi, come ad es. il fabbiso- gno di calorie del corpo, ma anche criteri qualitativi, includendo nella definizione il passo «corrispondente alle tradizioni cultura- li del popolo al quale la persona appartiene.» Sarebbe tuttavia, riduttivo interpretare il diritto culturale dell’alimentazione solo come un diritto allo slow food4, o come un diritto alla conser-

vazione della diversità culinaria. Innanzitutto comprende un di- ritto all’educazione alimentare che non sia limitato alle norme di igiene o alle buone maniere a tavola e non perpetui clichés circa l’essenziale responsabilità delle donne per la cucina. Inoltre implica il diritto di partecipare alla vita culturale alimentare e in

particolare un diritto al godimento dei benefici della ricerca delle scienze alimentari naturali che si traduce nella legislazione euro- pea nel principio della valutazione scientifica dei rischi. In senso più ampio è diritto culturale particolari anche il diritto all’infor- mazione alimentare, in particolare al corretto food labelling da parte dei produttori e dei commercianti e agli avvisi pubblici su situazioni di rischio da parte delle autorità pubbliche (art. 11 CE 178/20025).

Se queste sono le dimensioni del diritto all’alimentazione adeguata, resta tuttavia da vedere in che misura possa essere im- plementato nei vari ordinamenti, cioè sia in quelli inter- e sovra- nazionali, si in quelli nazionali. Al riguardo meritano di essere approfonditi innanzitutto gli aspetti globali della lotta alla fame (2.) e all’insicurezza alimentare (3.), in particolare nelle situazio- ni di conflitto armato (4.). Questi aspetti vanno poi confrontati con le politiche alimentari locali (5.) e con l’impatto ambientale delle politiche della sicurezza alimentare nazionali (6.). Infine saranno tentate alcune conclusioni sull’ideale della food demo- cracy, cioè sui modi in cui il diritto all’alimentazione si adegua alla democrazia (7.).

Nel documento Food Cultures and Law (pagine 149-154)