Capitolo 3 – Consulenza tecnica d’ufficio e verificazione
3.2 Novità della legge n 205 del 2000
3.2.2 C.T.U e Verificazione nella legge n 205 del
La tecnica additiva utilizzata dalla legge n. 205 del 2000 ha determinato il fatto che il giudice amministrativo potesse pro- cedere sia all’ammissione di una verificazione ex articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, regio decreto 26 Giugno 1924, n. 1054, che di una consulenza tecnica; seb- bene la prassi giurisprudenziale avesse dilatato l’ambito della verificazione sino, quasi, ad assolvere le medesime finalità della consulenza tecnica d’ufficio (soprattutto nelle ipotesi di conferimento dell’incarico ad amministrazioni terze dotate di adeguate competenze tecniche263), riconosce comunque in di-
verse occasioni la diversa rilevanza dell’accertamento esperito con la consulenza tecnica sia con riferimento all’autonomia delle parti e di diretta riferibilità del suo operato all’organo giudicante, sia con riferimento alla potenziale latitudine dell’incarico conferibile.264
Appare, da questo punto di vista ipotizzabile, che si possa continuare a utilizzare la tradizionale verificazione, sia pure nel contraddittorio tra le parti e devoluta ad una amministra- zione terza, nelle ipotesi di accertamenti di fatto di relativa
263 Come le verificazioni sanitarie devolute al Policlinico per le verifiche
dei requisiti fisici per la partecipazione ai concorsi per l’arruolamento nelle forze di polizia ad ordinamento civile (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 4 del 2000)
264 Cons. Stato, sez. IV, 27 Maggio 1991, n. 321, in Cons. Stato, 1991, I,
1015: “Le verificazioni consistono in meri accertamenti disposti al fine di completare le conoscenze dei fatti, laddove la consulenza tecnica o, in ge- nere la perizia, si sostanzia non tanto in un accertamento, quanto in una valutazione tecnica di determinate situazioni, da utilizzare ai fini della de- cisione della controversia”.
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semplicità e che si utilizzi invece la consulenza tecnica per gli accertamenti di fatto più complessi e controversi.
Tuttavia oggi, con il Codice, la situazione, come vedremo è mutata.
3.2.3 L’utilizzo della consulenza tecnica nelle giu-
risdizioni amministrative
Le questioni riguardanti l’ammissibilità della consulenza tecnica nella giurisdizione amministrativa hanno origine nella configurazione del processo amministrativo che, risolvendosi nell’impugnazione dell’atto amministrativo, ha tradizional- mente precluso al giudice amministrativo l’accesso alla cono- scenza diretta dei fatti, anche attraverso la consulenza tecnica, visto l’insindacabilità delle valutazioni tecniche riservate all’amministrazione.
Nella giurisdizione di merito l’ampiezza dei poteri di co- gnizione e di istruzione riconosciuti al giudice amministrativo dovrebbe giustificare il ricorso alla consulenza tecnica attra- verso cui indagare in maniera diretta i fatti controversi. Tutta- via, dato che oggetto dell’accertamento giudiziale sono i fatti o i comportamenti della pubblica amministrazione, il giudice, per la risoluzione delle questioni tecniche che riguardano i fatti da accertare, potrebbe avvalersi dei mezzi istruttori con cui chiedere all’amministrazione chiarimenti, l’esibizione di documenti o l’esperimento di una verificazione invece di stru- menti che richiedano l’intervento di un soggetto esterno all’amministrazione.265
265 M. ADORNO, La consulenza tecnica d’ufficio nel codice del processo am-
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Meno problematica appare la questione relativa alla giuri- sdizione esclusiva laddove la controversia abbia ad oggetto diritti soggettivi: il giudice nell’esercizio della giurisdizione amministrativa dovrebbe avere a disposizione i medesimi strumenti di tutela e degli stessi poteri di cui dispone nell’eser- cizio della giurisdizione ordinaria.
Ma i maggiori problemi interpretativi relativi alla possibi- lità di esperire la consulenza tecnica scaturiscono dalla strut- tura impugnatoria del giudizio di legittimità, in cui la consu- lenza tecnica d’ufficio assume essenzialmente la veste di uno strumento volto ad affiancare il giudice nel sindacato sulla di- screzionalità tecnica. Ad un iniziale atteggiamento di ostilità, da parte della giurisprudenza, è seguita una progressiva aper- tura ad ammettere il sindacato giudiziale sulle valutazioni tec- niche dell’amministrazione attraverso l’ausilio del consulente tecnico. Anche se bisogna distinguere tra accertamenti e ap- prezzamenti tecnici. Nel caso degli accertamenti (dove, come abbiamo visto in precedenza, la tecnica conduce a risultati univoci) l’apporto del tecnico è certamente più incisivo poiché appunto il risultato che dalla legge tecnica può scaturire è so- lamente uno. Invece più complicato per gli apprezzamenti (dove la tecnica non conduce a risultati certi ma opinabili), una volta acquisita, la valutazione del consulente tecnico in- contra limiti più forti e si ritiene che non possa sostituirsi al giudizio espresso dall’amministrazione. Ovvero, come ab- biamo visto, nel capitolo precedente, secondo la maggioranza della giurisprudenza, è ipotizzabile solo un sindacato intrin- seco di tipo debole. Negli apprezzamenti, essendo possibili più soluzioni alla questione tecnica, il consulente si limita ad
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accertare se la valutazione fatta dalla pubblica amministra- zione rientri tra il ventaglio delle possibili soluzioni tutte tec- nicamente corrette, ma non può consentire al giudice di affer- mare quale tra di esse sia da preferire, poiché questa scelta spetta solamente all’amministrazione. La consulenza tecnica d’ufficio non può costituire uno strumento per un amplia- mento ingiustificato dei poteri del giudice oltre la giurisdi- zione, nell’opinabilità della scelta dell’amministrazione.266
Si riscontra l’utilizzazione della consulenza tecnica nei giu- dizi in materia di accertamenti sanitari dei soggetti alle dipen- denze della pubblica amministrazione per le vicende relative al rapporto di lavoro, ad esempio il riconoscimento di una pa- tologia o l’accertamento dell’idoneità fisica dei partecipanti ad un concorso pubblico. In tali casi se il giudizio tecnico su cui si basa il provvedimento impugnato ha natura di accerta- mento tecnico, nel senso che si riferisce a regole scientifiche dotate di indubbia certezza, e non è frutto di apprezzamenti tecnico-discrezionali, si può addirittura ammettere la sindaca- bilità piena e forte di tali accertamenti,267 con addirittura una
valenza sostitutoria. Diversamente si è seguito un orienta- mento restrittivo riguardo l’utilizzo della c.t.u., ove il provve- dimento impugnato si sia fondato su accertamenti di tipo psico-attitudinale, che non essendo riconducibili ad alcuna scienza esatta, denotano alti profili di discrezionalità.268
266 Sempre che non si sostenga la citata dottrina che difende un sinda-
cato intrinseco di tipo forte.
267 Cons. Stato, sez. VI, 4 Settembre 2007, n. 4621, in Foro it., 2008, voce
Atto amministrativo, n. 160; Cons. Stato, sez. IV, 30 Giugno 2004, n. 4811, in Foro it., 2004, voce Atto amministrativo, n. 122.
268 V. Cons. Stato, sez. IV, 17 Settembre 2007, n. 4849, e sez. VI, 11 Set-
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Infine nell’ambito dei giudizi risarcitori per lesione di inte- ressi legittimi si ritiene che la consulenza tecnica possa essere lo strumento più idoneo per determinare l’ammontare del ri- sarcimento, a condizione che la parte non ricorra ad essa per supplire le carenze probatorie.269