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Capitolo 3 – Consulenza tecnica d’ufficio e verificazione

3.2 Novità della legge n 205 del 2000

3.2.1 Presupposto per la nomina del consulente e

La scelta di avvalersi della consulenza tecnica spetta al giu- dice, che nell’esercizio della sua discrezionalità, deve decidere circa la necessità di ricorrere all’ausilio di un esperto, all’esito di una non sempre semplice operazione di “autocritica cultu- rale”247 che lo porta a ritenere di aver bisogno, per conoscere

a pieno la controversia, di non possedute cognizioni speciali- stiche. Questione preliminare al riguardo, è se, nel valutare la necessità della consulenza tecnica, il parametro di riferimento debba essere rappresentato dalle conoscenze dell’uomo me- dio, cioè il bagaglio di conoscenze comunemente acquisite

246 G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, Bari, 2012, 114; A.

PROTO PISANI, Lezione di diritto processuale civile, Napoli, 2012, 433 ss.

247 Così M. TARUFFO, Considerazioni su scienza e processo civile, in G.

COMANDE’ – G. PONZANELLI, Scienza e diritto nel prisma del diritto com-

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dalla generalità degli uomini in una certa comunità e in un dato momento storico, oppure se, piuttosto, si debba guardare al giudice in concreto, quale persona fisica, con le sue espe- rienze ed inclinazioni personali.248 La differenza tra queste

due impostazioni è tutt’altro che irrilevante poiché, a parte la difficoltà di tracciare gli esatti confini del patrimonio culturale dell’uomo medio,249 le competenze tecnico-scientifiche del

giudice non necessariamente coincidono con quelle dell’uomo medio. Sul punto le opinioni dottrinali sono discordanti,250

mentre la giurisprudenza di legittimità251 pare più orientata

nel senso che ove il giudice ritenga, per suoi studi o inclina- zioni personali o per le pregresse esperienze maturate, di di- sporre di capacità o conoscenze tecnico-scientifiche, o anche generali (comprese massime di esperienza, fatti notori), supe- riori alla media, egli non è tenuto a nominare un consulente. La questione poi si complica ulteriormente quando si tratta di stabilire se la competenza richiesta al giudice per poter fare a

248 Sostengono, come punto di riferimento, il patrimonio di cognizioni

dell’uomo medio, assumendo quindi che il giudice, quand’anche in pos- sesso di particolari competenze specialistiche, debba comunque nominare il consulente, V. DENTI, Scientificità della prova e libera valutazione del giu-

dice, in Riv. dir. proc., 1972, 415; L. LOMBARDO, La scienza e il giudice nella ricostruzione del fatto, in Riv. dir. proc., 2007, 46 ss.; nel senso che il giudice

ove sia in possesso di conoscenze specialistiche, non debba necessaria- mente affidarsi al consulente M. FORNACIARI, Consulenza tecnica, capa-

cità/conoscenze dell’uomo medio e capacità/conoscenze del giudice, in Il giusto processo civile, 2014, 177 ss.; M. BOVE, Il sapere tecnico nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2011, 1437 ss.

249 Nozione “mobile e storicamente relativa” come evidenziato da V.

DENTI, Scientificità della prova e libera valutazione del giudice, cit., 415.

250 Vedasi dottrina sopra.

251 Si vedano Cass., 12 Marzo 2013, n. 6093, in Giur. it., 2013, 2590; Cass.,

3 Gennaio 2011, n. 72, in Foro it., 2012, I, 240; di segno opposto, Cass. pen., 2 Dicembre 2010 – 4 Febbraio 2011, n. 4369, in Foro it., 2012, II, 10 ss.

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meno del consulente sia quella necessaria per la semplice per- cezione del fatto o anche per la sua elaborazione, ovvero per entrambe questa attività, il che equivale a distinguere consu- lenza percipiente da consulenza deducente. Tale distinzione che, come visto, risulta giuridicamente chiara, tende nella realtà a sfumare, poiché “ogni accertamento dei fatti esige sempre una valutazione, anche se essa può essere più o meno complessa”.252

Questo discorso appare particolarmente significativo pro- prio riguardo al giudice amministrativo che può provenire dai ruoli dell’amministrazione medesima e ha comunque matu- rato, grazie alla sua particolare posizione istituzionale, com- petenze specialistiche e attitudini che superano quelle me- die.253 Per sviluppare totalmente tale ragionamento bisogna

allargare la prospettiva e guardare oltre la prova scientifica, ponendo mente a differenti capacità e conoscenze, non solo di carattere tecnico-scientifico, per considerare tutte le cono- scenze, specifiche e generali, e le capacità rilevanti per la rac- colta degli elementi necessari per la ricostruzione del fatto in possesso del giudice amministrativo.254 Ciò porta ad interro-

252 M. BOVE, Il sapere tecnico nel processo civile, cit., 1434.

253 G. NAPOLITANO, La logica del diritto amministrativo, Bologna, 2014,

284, secondo cui “la provenienza di taluni giudici dai ranghi e dalle scuole dell’amministrazione, come avviene in Francia e, solo in misura minore, in Italia, ad esempio potrebbe spiegare la loro maggiore sensibilità ai pro- blemi della cosa pubblica e del suo funzionamento”

254 Spunti in tale direzione possono ricavarsi da M. FORNACIARI, Con-

sulenza tecnica, capacità/conoscenze dell’uomo medio e capacità/conoscenze del giudice, cit., 183 ss., il quale auspica che si considerino non soltanto le com-

petenze tecniche e scientifiche, ma “tutte le conoscenze (vuoi relative a cir- costanze e accadimenti specifici, vuoi di carattere generale), i procedimenti

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garsi sul peso da attribuirsi alla specialità del giudice ammini- strativo; il fondamento di tale specialità è stato individuato in una “speciale forma mentis, una speciale preparazione per la interpretazione di certe disposizioni di legge”,255 ovvero nelle

“attitudini formate sulla base di esperienza vissuta o, in altri termini, di un’aderenza alla realtà dei rapporti controversi più penetrante di quella che possa provenire dal di fuori, dalla mera consultazione di un esperto”.256 Se questa è l’unica plau-

sibile giustificazione della giurisdizione speciale, pare allora lecito domandarsi se la riconosciuta particolare “sensibilità amministrativa” sia, in concreto, più il frutto di competenze effettivamente maturate o della vicinanza all’amministrazione di un giudice257 capace di valutare l’interesse pubblico che an-

cora stenta a spogliarsi del ruolo di amministratore di seconda istanza, da “una singolare posizione collaborativa con l’ammi- nistrazione”.258

Di per sé il giudice amministrativo non è specialista in nes- suna disciplina tecnica, a meno di non ritenerlo astrattamente e genericamente, “sapiente di amministrazione”; ma la mate- ria-amministrazione appare davvero troppo vasta e trasver-

e/o gli strumenti, di qualunque tipo essi siano, nonché le capacità, che pos- sano assumere rilevanza per la raccolta dei dati necessari per la ricostru- zione del fatto e/o per la loro elaborazione”.

255 C. MORTATI, Intervento del 21 Novembre 1947, Atti Assemblea Costi-

tuente, Discussioni, 3973.

256 C. MORTATI, Le giurisdizioni speciali di fronte alla Costituzione, Pro-

blemi di diritto pubblico nell’attuale esperienza costituzionale repubblicana, in Raccolta di scritti di Costantino Mortati, III, Milano, 1972, 1172 ss.

257 A. TRAVI, Giurisdizione e amministrazione, in F. MANGANARO – A.

ROMANO TASSONE – F. SAITTA, Sindacato giurisdizionale e “sostituzione”

della pubblica amministrazione, Milano, 2013, 6 ss.

258 G. D. COMPORTI, Il giudice amministrativo tra storia e cultura: la le-

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sale per poter assurgere ad autonomo campo del sapere, te- nuto conto che, oggi, le discipline amministrative sono forte- mente intrise di tecnicità, quasi impenetrabile per un giudice che rimane un “generalista”.259 Particolari competenze po-

tranno invece essere state realmente sviluppate dal giudice amministrativo nel corso di precedenti attività lavorative260 o

mediante lo svolgimento di incarichi esterni. Come ad esem- pio l’esperienza che un giudice può aver maturato in una am- ministrazione-stazione appaltante, che possono tornargli utili per decidere sull’anomalia di un’offerta presentata in sede di gara senza l’ausilio di un esperto;261 ma, più in generale, si

consideri che la specializzazione disciplinare gli può consen- tire di sviluppare nel tempo un’approfondita conoscenza di ambiti specifici dell’azione amministrativa.

In definitiva è all’esperienza concreta che il magistrato ma- tura nel suo percorso formativo e professionale, non all’astratta pretesa di una “secolare saggezza”262 per le que-

stioni amministrative, che bisogna guardare per valutare la necessità della consulenza tecnica nel giudizio amministra- tivo.

259 S. LUCATTINI, Fatti e processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 2015,

216.

260 Spesso i giudici amministrativi hanno alle spalle anni di concreta

esperienza amministrativa e di casi concreti.

261 Cons. Stato, sez. IV, 14 Febbraio 2014, n. 1085, dove nel decidere ri-

guardo alla determinazione del prezzo base di una gara, il giudice si rifà alla “comune esperienza”. Nella pratica è frequente che la consulenza tec- nica non venga disposta per l’accertamento di profili dirimenti, che il giu- dice ritiene di poter affrontare sulla base delle proprie esperienze e cono- scenze.

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3.2.2 C.T.U. e Verificazione nella legge n. 205 del