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Cap 3.2.4: Gli altri principi generali nel documento n

Il principio generale della competenza richiede che il revisore ne debba possedere tanta per poter svolgere un compito delicato come quello del controllo dei conti.

Soprattutto la competenza professionale viene analizzata sotto due aspetti:

 il suo ottenimento da conseguire attraverso il possesso di un diploma/laurea universitaria o quanto meno aver superato il relativo esame di abilitazione;

 il mantenimento della competenza che avviene attraverso il seguire corsi di aggiornamento per le materie attinenti l’attività di revisione; inoltre provvedere all’aggiornamento costante dei suoi collaboratori in base al rispettivo grado d’esperienza accumulata.

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C.N.D.C. e R., Principi di Revisione Documenti 200-620, Giuffrè Editore, 2003, pag. 5. 145

Daniela Santosuosso, Massima indipendenza dei revisori contabili per ridurre il rischio di conflitti di interesse, in Speciale Tutela del Risparmio, in IL SOLE 24 ORE, 11/02/2006. Si tratta dei servizi elencati in maniera tassativa al comma 1-ter e comprendono la tenuta dei libri contabili, i servizi di valutazioni e stime, l’emissione di pareri, nonché la consulenza di difesa giudiziale.

La diligenza viene assunta come l’impegno da parte del revisore e dei collaboratori ad adempiere i doveri professionali imposti dalla legge, in particolare, all’osservanza dei principi statuiti per l’attività revisionale, e nel caso in cui si avvalesse di altro personale viene richiesta un’assidua opera di controllo e un riesame critico e attento dei risultati ottenuti.

Per quanto concerne la riservatezza, esiste il dovere esplicito per il revisore di mantenere riservate tutte le informazioni sulla società di cui ne sia venuto a conoscenza durante l’attività, che deve continua a sussistere anche dopo la fine dell’incarico.

E’ un principio che deve essere sempre rispettato ed è valido anche per i collaboratori del revisore, a meno che la divulgazione sia stata autorizzata o imposta da parte della legge146.

A livello di normativa comunitaria la riservatezza viene disposta all’art. 23 della dir. 2006/43/CE dove viene detto che gli Stati membri devono assicurare che tutte le informazioni verso i quali si ha diritto d’accesso siano protette da regole previste in maniera adeguata che non devono costituire un ostacolo per l’applicazione della direttiva stessa.

Quando si verifica un’ipotesi di sostituzione di un revisore con un altro, si deve permettere l’accesso per il subentrante alle informazioni riguardanti l’ente che viene sottoposto alla revisione.

Quello della responsabilità è un principio molto importante perché lo scopo dei principi non è tanto quello di interpretare la legge ma quanto piuttosto l’indicazione di parametri comportamentali.

Deve essere analizzata sotto due aspetti importanti:

 la responsabilità vantata dal revisore nei confronti della società di cui il bilancio subisce la revisione e i terzi quando subiscono danni da inadempienze/errori valutata in base alla loro influenza sulla relazione di revisione;

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Esistono altri casi in cui la deroga al divieto di divulgazione può essere concessa: 1) protezione degli interessi professionali durante un procedimento legale; 2) controlli di qualità del lavoro autorizzati dagli organismi di vigilanza; 3) in risposta ad indagini degli organismi stessi.

 questi errori vengono valutati, a loro volta, in base alla natura della revisione.

Questo comporta che il revisore sarà considerato responsabile in caso di non applicazione o un’applicazione erronea dei principi e l’influenza sulla correttezza del giudizio espresso; al contrario un revisore non dovrebbe mai essere considerato inadempiente se non era riuscito nell’identificazione di fatti fraudolenti, nonostante una diligente attuazione dei principi147.

Responsabilità non solo esaminata sotto l’aspetto civilistico148 ma pure in quello penale in quanto comporta l’assoggettamento in caso di falsità di comunicazioni, abbia agito come barriera alle funzioni esercitate da pubbliche autorità, rapporti illeciti tenuti con l’azienda, divulgazione di notizie di cui era vietata la diffusione, compensi conseguiti in maniera difforme149.

In maniera generale si suole dire che la revisione di un’azienda viene effettuata in maniera ordinaria da un unico revisore perché ha la possibilità di coordinare al meglio lo svolgimento del lavoro e l’assunzione della responsabilità totale. Nell’ipotesi di revisione concernente gruppi di aziende o aziende che possiedono sedi secondarie, può configurare il caso che il revisore della casa madre possa essere distinto da quello delle consociate e si viene a creare la questione di determinare le condizioni per il possibile utilizzo del lavoro svolto dal revisore secondario da parte del principale, anche se dal punto di vista sostanziale si potrebbero verificare due situazioni:

 la richiesta all’associato di agire come revisore secondario;

 la consociata nomina un revisore diverso da quello della casa madre. La funzione del revisore secondario poi viene esaminata a seconda se sia stato incaricato o mano da parte del revisore principale, perché nel caso che abbia

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C.N.D.C. e R., Principi di revisione Documenti 200-620, Giuffrè Editore, 2003, pag. 6. 148

L’art. 164 del T.U.F. (D.lgs. 58/98) recita: “I responsabili e i loro dipendenti che hanno svolto l’attività di revisione sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni derivanti da inadempimenti propri o fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei 3° danneggiati.”

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Le disposizioni di riferimento sono gli art. 2624 e 2628 Cod. Civ., art. 177, 178 e 179 del T.U.F. e l’art. 622 Cod. Pen.

ricevuto l’incarico il revisore principale si deve assumere la responsabilità del lavoro svolto dal secondario, nel senso che gli toccherà l’onere di:

 valutare la qualifica e le reputazione del revisore al quale chiede l’aiuto ed indicargli, in maniera analitica, quali principi contabili e di revisione deve seguire nello svolgimento del suo lavoro;

 esaminare la documentazione del lavoro quando gli è richiesto dalla sua importanza, anche se questo tipo di collaborazione non viene neppure citato da parte del revisore principale nella sua relazione. Invece se il revisore secondario non è stato incaricato, allora quello principale potrà lo s tesso utilizzare il lavoro del primo a patto di rispettare tutta una serie di condizioni tra le quali:

 svolgere revisione di una parte preponderante del bilancio dell’azienda o gruppo oggetto dell’esame;

 possesso, da parte del secondario, di un’adeguata reputazione professionale per garantire uno svolgimento idoneo;

 indipendenza dalla entità;

 seguire procedure che siano almeno analoghe a quelle seguite dal principale;

 comunicazione di eventuali divergenze tra principi utilizzati dalla casa madre stessa e quelli applicati dall’entità esaminata;

 indagine sull’ottemperanza delle condizioni precedentemente esposte. Se poi è il revisore secondario ad occuparsi della revisione della parte significativa, quello principale ha la facoltà di avvalersi del lavoro di altri, citandola nella relazione, ma è ben chiaro che non deve essere qualificata come limitazione alla validità della relazione stessa, ma indica la suddivisione della responsabilità tra i due soggetti.

Per fare un buon lavoro bisogna che il revisore principale abbaia una conoscenza molto buona dell’azienda nel suo complesso.