• Non ci sono risultati.

Par 2.2.3: Gli oneri finanziari nella prospettiva del “nuovo” IAS

108Marco Allegrini, Emanuele Ninci, Conto Economico: lo IAS 1 nelle indicazioni dell’OIC, in

AMMINISTRAZIONE & FINANZA, 11/2007, pag. 12. 109

L’evidenziazione nelle note esplicative di quella che è l’origine e natura di eventuali proventi ed oneri eccezionali, o la suddivisione della voce in cui sono inseriti darà la possibilità per il lettore di apprezzare la loro influenza sul risultato, a prescindere dalla qualifica come straordinari e siano esclusi dal risultato operativo.

In origine, fu emanato nel 1986 con la denominazione “Capitalizzazione degli oneri finanziari”, venne rivisto nel 1993 per entrare in vigore dal 1995, ed ha subito l’ultima revisione nello scorso marzo 2007 da parte dello IASB con entrata in vigore dal 2009, anche se impossibile una sua applicazione anticipata. A livello di normativa italiana, non si dispone un principio nazionale che lo possa trattare in modo specifico, ma tracce sono ricavabili dall’art. 2426 Cod. Civ. e i principi contabili n. 13 (Rimanenze), 16 (Immobilizzazioni materiali) e 24 (Immobilizzazioni immateriali).

L’ambito di applicazione dello IAS 23 (denominato Borrowing costs) è piuttosto generale e viene escluso per due figure di oneri:

1. gli oneri figurativi del P.N.;

2. gli interessi bancari attribuibili a costruzione di: attività valutate a fair value, giacenze di magazzino prodotte in maniera ripetitiva.

Infatti lo IAS 23 delinea gli oneri finanziari come “interessi ed altri sostenuti dall’azienda in relazione a finanziamenti ottenuti dalla stessa”, anche se un’altra definizione che merita di essere analizzata è quella dell’attività adatta per la quale risulta possibile una capitalizazzione degli interessi110.

A livello di contesto internazionale, si prevede un unico riferimento che si delinea come regola generale, dove si prevede che: “Gli oneri finanziari direttamente imputabili alla costruzione, acquisizione di un bene con riferimento alla possibilità di adoperare una capitalizzazione, devono essere capitalizzati come se accesero parte del costo del bene stesso e rilevati come costo dell’esercizio nel quale vengono sostenuti”.

Si prescinde dalla modalità di ottenimento dei finanziamenti e la nota deve riportare i criteri usati per la loro contabilizzazione, e la loro giustificazione deve

110 Negli oneri finanziari sono compresi: 1) gli interessi sugli scoperti bancari; 2)

l’ammortamento di aggi e disaggi relativi a finanziamenti; 3) l’ammortamento dei relativi costi accessori; 4) gli oneri relativi ai leasing finanziari (IAS 17); 5) le differenze di cambio relative a finanziamenti in valuta. Invece nelle “attività specificatamente qualificate” ci si riferisce a: giacenze, impianti produttivi, impianti generatori di energia, attività immateriali ed immobili civili; ne restano escluse le giacenze di prodotti destinati alla vendita nel breve termine.

essere la produzione di benefici economici futuri per l’impresa e attendibilmente determinabili111.

Infatti, lo IAS 23 permette la capitalizzazione degli oneri secondo due criteri: 1. imputazione diretta al C.E. dell’esercizio del sostenimento (criterio

raccomandato);

2. imputazione diretta sempre al C.E., ad eccezione di quelli direttamente imputabili per l’acquisizione di un bene che giustifica la capitalizzazione che, al contrario, devono essere capitalizzati come parte del bene stesso (criterio consentito).

Però nell’analizzare dell’utilizzo alternativo di questi criteri da parte delle imprese che applicano i principi internazionali, si nota come il criterio consentito rappresenti un aspetto molto critico

Nel caso degli oneri capitalizzabili, identificarli è una cosa molto semplice, perché si parla dell’ipotesi in cui l’impresa chiede prestiti specifici per ottenere un’attività identificata, anche se può capitare che questi fondi non siano investiti a tal fine, anzi in modo diverso da avere benefici in termini di interessi attivi; la soluzione migliore è la loro detrazione dagli interessi capitalizzabili.

Invece l’ipotesi dei finanziamenti generici è più particolare, perché abbiamo una differenza di contenuto tra lo IAS 23 e il principio n. 16 in quanto la prima disposizione ammette la capitalizzazione (con il rispetto di alcuni limiti) mentre la normativa italiana lo esclude se non sono specifici.

Per il calcolo della quota da ammettere, occorre fare una media ponderata di tutti gli oneri posseduti durante l’esercizio ed è ovvio che il valore degli oneri capitalizzati non può essere maggiore di quelli sostenuti.

Sulla possibilità di includere pure gli interessi della controllante e/o delle controllate, abbiamo disparità di espressione tra i principi OIC n. 16.4 e 24, perché “ai fini della determinazione, si deve considerare che le condizioni di equilibrio finanziario presuppongono che gli investimenti a breve siano coperti

111Riccardo Bauer, Gli oneri finanziari: la modifica dello IAS n. 23, in AMMINISTRAZIONE

da fonti a breve e che le attività immobilizzate siano coperte dai mezzi propri e fonti a medio/lungo112.

Il problema sull’inizio della capitalizzazione viene risolto, affermando che l’inizio è quando li si stanno sostenendo, nel verificarsi delle seguenti condizioni:

1. sta avvenendo la costruzione;

2. si stanno sostenendo gli oneri finanziari;

3. si predispongono le azioni necessarie per l’utilizzo o la vendita113.

Se poi siano completate sostanzialmente le operazioni di costruzione, si prevede l’interruzione contemporanea della capitalizzazione; lo stesso vale anche se non si sono completate le fasi burocratiche ed amministrative.

In tempi recenti, in ambito internazionale, lo IAS 23 è stato al centro di una revisione da parte del Board, però gli emendamenti approvati nel marzo 2007 non hanno ancora avuto effettiva applicazione da parte dei legislatori dei vari Stati membri, perché si sta attendendo l’entrata in vigore di uno specifico regolamento affinché avvenga il perfezionamento di questo processo di adozione (endorsement).

La novità di maggior rilievo portata dalla nuova versione dello IAS 23 ai fini IASB è l’introduzione del vincolo alla capitalizzazione di tutti gli oneri finanziari imputabili a un bene per il quale la capitalizzazione è ammessa; dal punto di vista pratico, significa che quello che era il trattamento consentito diventa l’unico ammesso per l’applicazione, e sicché tutti gli altri oneri non direttamente correlabili al bene dovranno essere rilevati nel C.E. dell’esercizio nel quale sono sostenuti.

112Nell’acquisizione di cespiti effettuata in parte con le fonti a medio/lungo e in parte con fonti

a breve, la sequenza giusta da tenere è questa: acquisizioni effettuate, a priori, con le fonti assunte specificatamente per le attività immobilizzate, per la parte residua le fonti a breve. Per il tasso di interesse si fa riferimento a quello sostenuto realmente per il finanziamento a lungo adoperato per il pagamento delle immobilizzazioni materiali; nel caso di interessi diversi, si consiglia l’utilizzo della media ponderata per il periodo di costruzione.

113Lo IAS chiarisce meglio quest’ultimo aspetto, nel senso di affermare che si ricomprendono

pure le attività tecniche precedenti la costruzione del bene (es. l’ottenimento delle concessioni edilizie ecc..).

Quali sono le ragioni che hanno agito da stimolo per lo IASB nell’emanare una nuova versione dello IAS 23 che tronca i ponti col passato?! Sono molteplici, ma quelle più importanti sono 3:

1. convergenza con gli US GAAP, soprattutto con lo SFAS 34 denominato “Capitalization of interests costs”, anche se residuano delle diversità come la definizione di oneri e bene, la modalità di calcolo del valore da capitalizzare, per cui ci sarà bisogno di fare una riconciliazione tra i valori IAS/IFRS e US GAAP114, con applicazione del nuovo criterio in funzione prospettica, cossiché il bene non vedrà esaurirsi il suo ammortamento o non avverrà la sua alienazione fintanto che sussistano queste differenze di valore;

2. il nuovo standard consente una determinazione più adatta del costo di un bene a fecondità ripetuta che potrà includere tutti i costi di finanziamento relativi e che hanno un valore rilevante rispetto a quello dell’attività di riferimento;

3. si favorisce la comparabilità tra bilanci di operatori economici che applicano principi omogenei.