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Cap 3.2.5: La relazione del revisore

Rappresenta lo strumento con il quale il revisore legale comunica con azionisti, creditori, dipendenti e l’opinione pubblica e, come si ha avuto modo di dire fino ad adesso, la certificazione dà una grossa mano a fare del bilancio uno strumento che sia capace di fornire informazioni attendibili e neutre per queste categorie interessate alla sorti dell’azienda.

Attraverso il controllo sui conti annuali e consolidati, si riesce da parte del revisore ad accertare la corretta formazione del bilancio e la sua conformità alle disposizioni, un compito abbastanza complesso visto che si tratta di analizzare a fondo i criteri utilizzati dai redattori: si ha la conferma che i principi di revisione stanno sempre alla base della certificazione perché si riesce ad avere quelle caratteristiche oggettive necessarie con produzione di numerosi effetti:

 riconosciuta la validità per il giudizio espresso e facilitano i rapporti dell’azienda con i terzi;

 miglioramento delle funzioni del controllo interno sia per il coordinamento dello stesso lavoro sia per informazioni più attendibili per la direzione.

Le sole relazioni sui bilanci non aiutano tanto a capire quello che è il lavoro svolto a tutti gli effetti dal revisore, e in mancanza di queste informazioni, difficilmente sia investitori che gli altri destinatari siano capaci di farsi un’idea sulla portata del valore da attribuire alla relazione di revisione.

L’attività di certificazione ha cominciato a muovere i primi passi nel nostro paese con la Legge 216/74 con lo scopo di fornire informazioni più complete, si introdussero controlli più concreti per le società quotate e fornì la delega per l’adozione di una normativa più idonea sempre per la revisione delle quotate; così si giunse all’emanazione del D.P.R. 136/75, anche se successivamente si ha avuto la sua modifica con il D.Lgs. 88/92 per recepire l’VIII Direttiva CEE150. Già all’art. 10 del D.P.R. 136/75 viene ribadita l’adozione di criteri e principi sia per il controllo delle società sia per la certificazione dei bilanci previa parere del C.N.D.C. e R per il fine dell’indipendenza delle società di revisione.

150

E’ la Direttiva che richiedeva la sottoposizione dei conti annuali a un controllo esterno, e si affronta la problematica legata all’abilitazione dei soggetti e delineano i requisiti e le qualifiche professionali da possedere.

Appare significativa la delibera della Consob n. 1079/82 per fare dei principi come un valido punto di riferimento sia per le quotate sia per le altre società, disponendo che nel caso in cui fossero insufficienti, ci si poteva avvalere, in integrazione, di quelli internazionali dello IASC.

Contestualmente, per cercare di definire al meglio il raggio dell’attività di revisione, venne raccomandata l’adozione dei principi di revisione ad eccezione del n. 18 (relazione di certificazione) che prevedeva 5 possibili tipi di giudizi, ma sorsero molte perplessità perché usati normalmente nelle relazioni di matrice anglosassone e ritenuti non idonei alla realtà nazionale.

Per cui la Consob cercò, con la comunicazione 83/3853, uno schema di relazione diverso con due soli giudizi, con aggiornamento possibile solo dopo il recepimento della IV° Dir. Cee, però anche per questo nuovo schema vennero sollevate critiche da parte dell’ASSIREVI (Associazione Italiana Revisori Contabili) per due motivi:

1. la struttura inficiava la sostanza della certificazione;

2. la professionalità del revisore non era tutelata, mancando le condizioni per un giudizio motivato151.

Poi le innovazioni apportate dalla IV° Direttiva hanno comportato il rivedere questo schema, si abroga il riferimento ai principi corretti e si impone un giudizio di aderenza rispetto alla legge.

I punti più rilevanti di questo documento della Consob sono; 1. l’espressione di quattro possibili tipologie di giudizi;

2. per una tutela migliore della funzione informativa, il giudizio viene ricondotto alla sua giusta dimensione, nel senso che il paragrafo che precede l’opinione del revisore deve essere libero da qualsiasi commento che non comporti effetti sull’opinione cioè contenere una semplice descrizione dettagliata dei rilievi relativi a dissensi/errori nell’applicazione o impedimenti nelle procedure152;

151

Sergio Terzani, Introduzione al bilancio d’esercizio, Cedam, 1995, pag. 226. 152

Comporta che gli eventuali richiami d’informativa devono essere messi dopo l’opinione e riguarderanno tutti gli eventi eccezionali e/o straordinari sui quali si vuole attirare l’attenzione

3. adesione alla più recente prassi contabile per regolamentare gli effetti concernente le situazioni d’incertezza;

4. effettuare controlli di concordanza con il bilancio;

5. eliminazione del riferimento ai principi contabili emanati dallo IASC;

6.

per esigenze di uniformità delle relazioni, si raccomanda l’adozione dello

schema di relazione pure per le revisioni volontarie.

Dall’analisi effettuata sui bilanci, si possono evincere due ipotesi alle quali ricondurre le situazioni in cui il revisore sia impossibilitato all’espressione del suo giudizio:

• gravi limitazioni al procedimento di revisione;

• incertezze rilevanti da porre dubbi sull’attendibilità del bilancio153.

In merita alla prima circostanza, le limitazioni riguardano la documentazione relativa alle valutazioni delle voci di bilancio come: immobilizzazioni immateriali, partecipazioni e crediti.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni, il compito del revisore è raccogliere la documentazione necessaria per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

1. accertamento dell’appropriata iscrizione;

2. accertamento del corretto calcolo degli ammortamenti; 3. accertamento della corretta esposizione in bilancio;

4. accertamento dell’uniformità dei principi rispetto agli esercizi passati. In merito alle partecipazioni, la raccolta serve per le seguenti finalità;

1. accertamento dell’esistenza e del titolo di proprietà;

2. verificare la valutazione, in rapporto a: costo, prezzo di mercato, costo rettificato per l’applicazione del metodo del P.N.;

3. verifica della competenza, cioè l’accertamento delle modalità di rilevazione154;

degli utilizzatori, e in maniera analoga l’esistenza di situazioni incerte, pure eventualmente le difformità tra bilancio e relazione sulla gestione.

153Fabrizio Bava, Alain Devalle, I casi di impossibilità dei revisori ad esprimere il giudizio sul

bilancio, in AMMINISTRAZIONE & FINANZA, 03/2005, pag. 9.

154 Riguarderà interessi, dividendi e perdite per diminuzione del valore concernente acquisti,

4. verifica della corretta rappresentazione di bilancio, per l’individuazione di vincoli e/o impegni;

5. accertamento dell’uniformità dei principi, mediante l’uso di procedure comparative.

Invece per i crediti, gli obiettivi sono:

1. esistenza, cioè originare da operazioni rilevate correttamente e avvenute realmente155;

2. corretta valutazione, cioè utilizzare il valore presumibile di realizzo, senza prescindere da sconti, scadenza, abbuoni ecc..;

3. corretta esposizione, cioè integrazione con informativa relativa a: disponibilità, garanzie, condizioni ecc.

In generale, il revisore è propenso ad esprimere la sua impossibilità di giudicare il bilancio anche in presenza di più situazioni di incertezza che siano rilevanti da mettere in dubbio l’attendibilità del bilancio e/o la continuità aziendale.

Le incertezze potranno riguardare:

• situazione patrimoniale/economica della società; • valutazione delle voci di bilancio.

Nel caso della situazione aziendale, i revisori hanno il compito di valutare i vari aspetti che sono determinati per la gestione dell’azienda, cioè col fine di raggiungere un adeguato equilibrio.

Invece la valutazione delle poste di bilancio riguarderà: 1. immobilizzazioni materiali;

2. rimanenze di magazzino.

L’esame delle immobilizzazioni consta nel verificare la sua conformità ai principi nei seguenti aspetti:

• determinazione del costo d’iscrizione;

• imputazione degli oneri incrementativi, contributi ecc156. La revisione delle rimanenze ha i seguenti obiettivi:

155Fabrizio Bava, Alain Devalle, I casi di impossibilità dei revisori ad esprimere il giudizio sul

bilancio, in AMMINISTRAZIONE & FINANZA, 03/2005, pag. 11.

156 Fabrizio Bava, Alain Devalle, I casi di impossibilità dei revisori ad esprimere il giudizio sul

• accertamento dell’esistenza fisica e del titolo di proprietà; • accertamento della corretta valutazione;

• verificare la competenza di costi e ricavi del periodo; • accertamento del trattamento contabile dei profitti interni.