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Par 2.1.8: Le imposte differite

Per le imposte differite si lascia piena facoltà ai principi contabili sia nazionali che internazionali in merito di decidere la loro classificazione e la loro rilevazione in SP e CE, in quanto non sono oggetto di differenze concettuali nel senso che il principio C.N.D.C. e R. n. 25 le fa originare dalla differenza tra valori civilistici e valori fiscali mentre lo IAS 12 (un po’ più tollerante) le fa derivare dal motivo che il recupero dell’attività potrebbe comportare un carico impositivo diverso se oltre alle conseguenze ordinarie non si aggiungeranno quelle fiscali.

Una diversità di atteggiamento la si ha quando l’oggetto sono le imposte differite passive in quanto il principio n .25 ne vieta la contabilizzazione in caso di non sporgenza del relativo debito.

Di diversa opinione è lo IAS 12 che dispone la rilevazione al “fair value” anche se irrilevante fiscalmente, ma il recupero del valore si tradurrà lo stesso in flussi economici imponibili e la differenza tra questo valore e quello fiscale darà vita a differenze da iscrivere nelle attività/passività.

Una teoria che rimane valida anche quando: 1. l’impresa non voglia cedere l’attività;

2. imposte differite anche in caso di investimento dei valori plusvalenti in attività analoghe79.

78Il comma 6 dell’art. 93 stabilisce di allegare alla dichiarazione dei redditi, un prospetto dove

dimostrare all’Amministrazione Finanziaria come aver determinato il valore per ogni opera/servizio; significa quantificare i lavori all’inizio della loro esecuzione, in base alla data di contratto o dell’ultima liquidazione.

79

OIC, Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, pag. 216.

Un’altra cosa sulla quale sono concordi sia i principi CNDC e IAS è l’imputazione a PN di imposte differite generate da operazioni aziendali che siano transitate in maniera diretta al P.N,, il che costituisce una deroga eccezionale al criterio di imputazione al C.E..

Per quello che riguarda le imposte differite attive viene ammessa la loro iscrizione solo se il loro realizzo viene ritenuto certo in maniera ragionevole e nel caso in cui il loro punto di riferimento siano oneri e proventi imputati in maniera diretta al PN, dovranno essere iscritte nel CE piuttosto che nello SP.

Anche se si tratta di un’enunciazione seppur sintetica, la si è voluta ritenere opportuna in quanto sono principi conformi alle principali disposizioni contenute negli IFRS, in considerazione di due cose:

 mancanza di una norma in proposito;

 esigenza di avere indicazioni univoche per i redattori di bilanci su una materia complessa e interessata da possibili interpretazioni discrezionali. L’OIC, da canto suo, ha scelto la strada della revisione del Principio Nazionale n. 25 con entrata in vigore immediata, e sono modifiche resasi necessarie per effetto delle novità legislative; infatti sono abrogate tutte le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi nazionali e internazionali, a causa della continua evoluzione di questi ultimi80.

Infatti, con l’emissione del OIC n. 1, viene a sparire ogni riferimento precedente al soppresso 2426.2 cod. civ., nel senso che viene meno la facoltà di imputare a C.E. le rettifiche di valore e gli accantonamenti che, anche se considerati deducibili fiscalmente, non sarebbero iscrivibili secondo la disciplina civilistica81.

La nuova normativa non dà indicazioni su come trattare contabilmente i valori residui dei bilanci precedenti, derivanti dall’applicazione della vecchia normativa; viene scartata, a priori, l’ipotesi del loro mantenimento perché

80Riccardo Bauer, Le modifiche dell’OIC al trattamento contabile delle imposte sul reddito, in

Amministrazione e Finanza, 11/2006, pag. 12.

81 Si pensi alla disposizione tributaria dell’art. 109.4 T.U.I.R. che stabilisce che “gli ammortamenti, le altre rettifiche e gli accantonamenti sono deducibili, solo se da un apposito prospetto risultano il valore fiscale e civili, il loro importo complessivo”.

configurerebbe una violazione del divieto di contabilizzare poste per ragioni strettamente contabili.

Sotto l’aspetto pratico, significa che l’OIC raccomanda la rilevazione degli effetti pregressi del disinquinamento al C.E., attraverso l’iscrizione in una specifica voce di componenti straordinarie82.

Per quanto concerne la loro contabilizzazione, l’OIC n. 25 prevede l’inclusione sia di quelle imposte che, pur essendo di competenza degli esercizi futuri, sono riscuotibili nell’esercizio in corso sia di quelle che sono di competenza dell’esercizio ma che sono esigibili solo successivamente83.

Nel predisporre l’elenco delle fattispecie che diano luogo alle imposte differite, il nuovo OIC 25 sopprime ogni riferimento agli ammortamenti anticipati, i quali vengono imputati direttamente a una riserva del P.N., per cui la contabilizzazione delle imposte differite attive/passive sarà ammessa solo se esiste la ragionevole condizione di un loro recupero in un tempo molto prossimo.

Questa nuova metodologia ha influenzato anche l’informativa da inserire nella N.I., perché si integrano nuove informazioni al fine di rendere più chiare le operazioni di disinquinamento; in particolar modo, deve essere evidenziata la descrizione delle varie interferenze fiscali eliminate e i rispettivi saldi dell’esercizio corrente e precedente84.

Se poi, il disinquinamento va ad interessare in maniera rilevante le voci del bilancio, la N.I. dovrà riportare prospetti di S.P. e C.E. pro-forma dove evidenziare le voci oggetto delle rettifiche conseguenti il disinquinamento, considerando gli effetti fiscali.

82Quindi, in breve, gli aspetti più importanti del trattamento contabile sono: 1) obbligatorietà

del disinquinamento; 2) a livello di effetti, sono compresi accantonamenti e rettifiche che nei bilanci precedenti erano considerati privi della giustificazione civilistica per mezzo dell’indicazione espressa della loro valenza fiscale in N.I.; 3) fornitura dell’informativa la più possibilmente completa ed esplicita, tanto più le appostazioni siano numerose.

83Riccardo Bauer, Le modifiche dell’OIC al trattamento contabile delle imposte sul reddito, in

Amministrazione e Finanza, 11/2006, pag. 14.

84 Nell’ipotesi di effetti rilevanti, si richiede l’integrazione di un prospetto che li possa

riassumere e che possa contenere gli importi sia pre che post inquinamento, l’evidenziazione delle interferenze e le correlate imposte differite.