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Cap 3.3.3: La responsabilità del revisore legale

La responsabilità professionale del revisore rappresenta un tema abbastanza delicato, in quanto è accaduto che in alcuni stati membri UE, molte società si sono ritrovate a dover sborsare cifre sproporzionate rispetto agli onorari di revisione in relazione ai problemi di ordine finanziario, che possono venire fuori e c’è la tendenza a denunciare le parti coperte da assicurazione.

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Stefano Fortunato, Massimo Livatino, Paolo Mantovano, Nicola Pecchairi (a cura di), L’Entreprise Risk Management, dal governo dei rischi alla sostenibilità dei rischi, Milano, Giuffrè Editore, 2006, pag. 21.

199Si sottolinea pure la necessità di un’implementazione di opportuni test per ciascuna categoria

di rischi individuati, e inoltre indicazioni in tema di controlli interni e ruolo degli organi sociali allo scopo di diffondere la cosiddetta “cultura del controllo” presso tutti i dipendenti.

Nella realtà europea esistono enormi divergenze fra i regimi di revisione nazionali per disciplinare la responsabilità, in quanto alcuni prevedono legalmente un massimale che limita l’importo da pagare, in altri c’è la possibilità per il revisore di limitare l’importo per contratto200.

Tutte le varie proposte per rendere un po’ più equilibrato questo sistema hanno previsto l’applicazione, in modo generale, oltre che di queste ipotesi sopraddette, anche la costituzione di società di revisione nelle S.r.l., l’introduzione di un sistema di responsabilità variabile e un’assicurazione obbligatoria sia per revisori che per amministratori.

La proposta originaria della V° Direttiva (in tema di diritto societario) prevedeva l’assoggettamento del revisore legale alla responsabilità illimitata verso i terzi, e la modifica apportata a questa disposizione non riporta nessun riferimento esplicito ad una possibile responsabilità, ma ne stabilisce una specifica nei confronti della società revisionata e non la esclude neppure verso i azionisti/terzi, se prevista nel diritto privato di ogni Stato interessato.

Poi tale punto è stato fatto oggetto di un chiarimento più profondo, nel senso che sarebbe compito degli Stati la creazione di una disciplina per la responsabilità civile dei revisori per un “giusto risarcimento” per i danni sostenuti da società, azionisti o terzi.

Infatti non si possono ignorare gli effetti sul mercato interno causati dalla diversità di disciplina presente negli Stati, e l’eventuale esistenza di un sistema ad ampia portata induce le società ad evitare clienti ad alto rischio per arrivare a compromettere la filosofia sulla quale viene basata l’attività di revisione; e questo potrebbe causare una concentrazione del settore di revisione nelle mani di poche aziende di revisione.

L’intervento prioritario è quello di chiarire ruolo e posizione del revisore porterebbe effetti positivi per l’effettiva valutazione dell’eventuale

200

Comunicazione 96/338/IT, Il ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore legale dei conti dell’Unione Europea, pag. 29.

responsabilità, d’altro canto è ragionevole la scelta di sanzionare il danno al grado di negligenza in cui sia ricorso201.

Il discorso della responsabilità e del relativo risarcimento danni è stato ripreso anche da parte dell’ASSIREVI202 in quanto ha proposto un documento sulla riforma dei controlli dei revisori, esposto all’interno dell’”Indagine conoscitiva sui problemi dell’attuazione della Legge 262/2005 (legge risparmio per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) e suddiviso in 3 parti:

 riflessioni sulle tematiche della revisione non ancora affrontate, di cui si auspica l’adozione attraverso l’emanazione di provvedimenti;

 analisi su alcuni aspetti che costituiscono elementi di complicazione e rigidità, che non danno nessun ausilio né per il rafforzamento dell’indipendenza del revisore né per una maggiore efficacia ed efficienza dell’attività di controllo contabile;

 evidenziazione dell’esigenza che alcune modifiche inerenti agli incarichi possano essere accompagnate da norme transitorie.

La giustificazione di questo documento è adatta, perché la revisione, negli ultimi anni è stata oggetto di incessanti modifiche normative per cui l’ASSIREVI si augura una riforma organica sempre in materia di revisione contabile, anche per via del prossimo adeguamento delle disposizioni contabili nazionali ai principi portanti della VIII° Direttiva.

In pratica i temi oggetto sono:

1. introduzione di una limitazione quantitativa per la responsabilità civile (la cosiddetta liability cap);

2. modifica della durata degli incarichi;

201

Si è consapevoli del fatto che un intervento in questo campo non sarà mai facile soprattutto se al livello di UE, in quanto il settore dei revisori non è l’unico che deve fare i conti con i problemi della responsabilità e come integrazione, cosa già nota, la circostanza che le legislazioni nazionali in ambito di responsabilità sono diverse. La soluzione sarebbe quella di verificare se queste ripercussioni negative siano o no tali da giustificare un’azione ad ampio raggio se si considerano le difficoltà applicative e delle discriminazioni che tale azione mirata andrebbe a suscitare nelle altre professioni.

202

L’ASSIREVI, come già detto, è l’Associazione Italiana Revisori Contabili riunisce a sé i 2/3 delle 21 società iscritte nell’Albo Speciale che svolgono la revisione delle società quotate e si propone di fornire supporto tecnico ai suoi associati e promuovere lo sviluppo di elevati standard qualitativi della professione.

3. l’eccessiva estensione dell’ambito di applicazione di alcune norme sempre in tema di revisione;

4. modalità di conferimento dell’incarico; 5. l’esigenza di disposizioni transitorie.203

La fissazione della limitazione è necessaria se si tiene conto di due cose: da un lato l’aumento delle richieste di risarcimento per importi esosi, dall’altro la difficoltà di trovare compagnie assicurative che si impegnano nella stipula di polizze per la copertura dei danni.

L’ASSIREVI fa presente come altri paesi abbìano già introdotto la limitazione alla responsabilità e si sottolinea come una responsabilità illimitata non garantisca né tutela del mercato né un risarcimento.

La modifica dell’incarico influenza in maniera certa sia l’efficacia sia l’indipendenza del revisore e lo Schema di D.Lgs. propone la soppressione dell’incarico di sei esercizi rinnovabile per una volta con uno della durata compresa tra un minimo di sei ed un massimo di nove esercizi e conferibile dopo un decorso di tre dalla cessazione di quello passato.

Questa formulazione non trova concorde la stessa ASSIREVI per la quale rimane efficace la disciplina dell’audit firm rotation e della partner rotation, qualificate come rigorose rispetto non solo al contesto europeo pure all’VIII° Direttiva204. Viene sottolineata inoltre la circostanza come i paesi anglosassoni preferiscano la partner rotation rispetto all’audit firm, ritenuta svantaggiosa per una serie di motivi:

1. maggiori costi per l’inizio dell’attività di revisione;

2. effetti negativi sulla qualità causati dai tempi necessari per avere una buona conoscenza;

203

Fabrizio Bava, Alain Devalle, Riforma dei controlli dei revisori: le proposte dell’ASSIREVI, in AMMINSTRAZIONE & FINANZA, 22/2006, pag. 25.

204 La critica sollevata dall’ASSIREVI si consta su questa argomentazione: “Nel contesto

americano e nella maggior parte di quello europeo, di contro, non si è ritenuto doveroso stabilire un limite per la durata e la rinnovabilità degli incarichi di revisione, in quanto rappresenta il meccanismo adatto per la salvaguardia dell’indipendenza del revisore da quelli che sono i rischi potenziali di eccessiva familiarità”.

3. disincentivi al fatto che l’attività è destinata ad essere fatta da un altro soggetto.

VIII Direttiva che considera entrambe le forme come alternative ed idonee per la difesa dell’indipendenza, cosa più tranquilla della Legge Risparmio dove si prevede termini più onerosi. La partner rotation prevista al considerando 26 della VIII Direttiva richiede che la sostituzione del revisore avvenga dopo 7 anni dalla sua designazione, con la facoltà di ricoprire lo stesso incarico decorsi due anni minimi, scelta quella italiana in linea con la previsione europea205.

L’eccessiva estensione di alcune disposizioni in tema di revisione viene criticata dall’ASSIREVI perché sono regole anche fin troppo rigide rispetto alle finalità da perseguire, e di fatto, “rende molto complessa la gestione delle procedure per il monitoraggio della conformità alle norme stesse, anche se i rischi conseguenti sono limitati”.

Tutto ciò viene spiegato dall’introduzione, da parte della riforma della tutela del Risparmio, di un insieme di norme con lo scopo di rafforzare la tutela dell’indipendenza e la qualità dell’attività di revisione svolta206.

Un’altra criticità importante è l’applicazione al di fuor del territorio nazionale di queste norme derivante dall’essere obbligatoria per soggetti stranieri, in quanto genererebbe contestazioni di violazioni alla normativa comunitaria in materia di libera prestazione di servizi.

Sulla modalità di conferimento dell’incarico, abbiamo due tesi diverse: da un lato, si spinge per la modifica del procedimento attuale basato sulla proposta del consiglio d’amministrazione (con parere dell’organo di controllo), delegandolo all’organo stesso (collegio sindacale), dall’altro, la contrarietà dell’ASSIREVI a questa modifica del potere di conferimento, perché non solo non è in linea con le

205

Secondo ASSIREVI si tutela fin troppo il rischio di un’eccessiva familiarità con la società sottoposta a revisione, grazie alla partner rotation, obbligatoria alla fine del primo periodo di 6 esercizi; durata non sufficiente a contenere i costi dello start-up relazionati all’ingresso di una nuova società di revisione.

206In particolar modo, concerne: 1) l’obbligo della partner rotation; 2) il divieto specifico per le

società di revisione e quelle entità appartenenti alla rete di fornitura di servizi che non siano di revisione ( i cosiddetti non audit services di cui es. possono essere la tenuta dei libri e scritture contabili, progettazione di sistemi informativi contabili, servizi attuariali, intermediazione finanziaria di titoli e/o servizi bancari ecc..); 3) il divieto di circolazione delle risorse professionali che abbiano partecipato all’attività di revisione.

finalità dell’VIII° Direttiva ma pure per la presunta influenza dei sindaci sul revisore esterno, inficiandone la loro reciproca autonomia e l’interazione nei controlli che rientrano nella loro competenza207.

Da più parti, viene ribadito che la strada intrapresa dal nostro legislatore è adatta per assicurare un sistema equilibrato dei controlli per il conferimento dell’incarico, nonché essere conforme con il ruolo svolto dal collegio nelle società e con i poteri che gli sono conferiti; per questo l’ASSIREVI spinge per il mantenimento dello schema previsto dal T.U.F. e manifesta l’assoluta contrarietà (motivata) al sistema di nomine delle società previsto dallo schema di D.Lgs. Infine, concludendo sulla necessità di specifiche regole transitorie, l’ASSIREVI è dell’idea che tutti gli interventi legislativi concernenti l’incarico siano integrati da apposite norme transitorie e circostanziate soprattutto in caso di regolamentare la prima applicazione delle nuove norme.

207

Se accolta, questa modifica comporterebbe il venir meno del confronto dialettico e di autotutela attualmente vigente, che prevede il monitoraggio da parte del collegio sulle scelte fatte dagli amministratori.