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Rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi ed oneri straordinar

Par 2.1.9: Le altre modifiche minor

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi ed oneri straordinar

Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito

Utile/perdita sull’esercizio

E’ un modello che trae origine dall’art. 23 della Dir. 127/91, di matrice tedesca, con configurazione a costi e valore della produzione, in quanto nella sua formazione concorrono componenti +/- riferenti all’intera produzione ottenuta nell’esercizio e si prescinde da quanto ne viene venduta.

Quindi nello schema a scalare la classificazione dei costi operativi avviene con due modalità:

 per destinazione: costo del venduto, spese di vendita, generali, amministrative ecc..

 per natura: suddivisione in base alla causa economica dell’evento.

Per capire meglio che cosa significano valore e costi della produzione si tratta di esaminare i rapporti che legano, da un lato, i concetti di costo del venduto e dell’ottenuto, dall’altro i concetti di valore dell’ottenuto e del venduto.

C’è diversità tra produzione venduta e produzione ottenuta in quanto il fattore discriminante sono le scorte di prodotti finiti, bisogna vedere l’aumento o la diminuzione che viene subito dalle rimanenze finali.

L’aggregato A) valore della produzione non è che una misura approssimata di quello reale che sarà analogo in caso di mancanza della variazione, quindi sarebbe stato meglio l’utilizzo di un valore “convenzionale”.

Infatti si ha che a fare con una somma di valori eterogenei tra loro, e non consente di identificare meglio il risultato operativo e tale mancanza è rilevante in quanto viene a diminuire la capacità informativa del C.E.

Lo schema legislativo si basa sulla distinzione tra gestione ordinaria e straordinaria, con la prima a sua volta distinta in:

 tipica;  accessoria;  finanziaria.

La definizione della gestione straordinaria viene presa dalla relazione accompagnatoria al D.Lgs. 127/91, perché si considera anche l’estraneità della fonte dell’onere rispetto all’attività ordinaria88 e non solo l’eccezionalità o l’anormalità.

Non è facile questa interpretazione, dal punto di vista concettuale, anche se l’intenzione del legislatore è limitare la portata della gestione straordinaria vista la grande aleatorietà della distinzione, ritenuta sì valida ma con rischio di una inesatta conoscenza dell’influenza di fatti straordinari sotto l’aspetto sostanziale. Però la dottrina e la prassi contabile preferiscono la distinzione della gestione in:

 “caratteristica”: si raggiungono gli obiettivi “tipici”;

 “non caratteristica”: quelle gestioni “atipiche” come patrimoniale e finanziaria;

 “straordinaria”: carattere eccezionale più componenti imputabili ad esercizi passati e mutamenti di principi adottati89.

In materia di costi della produzione, si utilizza l’accezione lata di produzione economica per raccogliere la maggior parte dei componenti negativi, con un’articolazione utile per fornire i consumi sostenuti per la produzione, ma per la sua determinazione si devono aggiungere inoltre le svalutazioni a carattere straordinario.

Nel fare una breve analisi dei problemi del contenuto delle voci, balzano a prima vista due criticità:

1. l’eccessiva analiticità dovuta all’inserimento di molte sottovoci che di fatto hanno reso non apprezzabile la significatività del bilancio;

2. la separata indicazione dei costi delle materie prime, sussidiarie ecc. dalla loro variazione incide negativamente sulla chiarezza.

88

C.N.D.C. e R., Composizione e schemi di bilancio, in CONTABILITA’, FINANZA E CONTROLLO, IL SOLE 24 ORE, 2005, pag. 39.

89

In merito a queste voci si applica l’art. 2425-bis (analogia con i ricavi) nel senso di iscrizione dei valori al netto di sconti, abbuoni e resi, perché si pone il problema degli sconti per cassa e viene risolto con il loro inserimento nei proventi finanziari.

La classe C “Proventi ed oneri finanziari” viene a comprendere in maniera generale sia i ricavi derivanti da investimenti temporanei e durevoli sia gli oneri finanziari.

La suddivisione è la seguente:

 proventi da partecipazioni: dividendi, plusvalenze da partecipazioni ecc., quelli diversi indicati in NI;

 altri proventi finanziari: raccoglie i proventi scaturiti da crediti/titoli iscritti nelle immobilizzazioni, titoli iscritti nell’attivo circolante e quelli diversi;

 interessi ed altri oneri finanziari: si richiede l’indicazione separata per quelli oneri derivanti da partecipazioni vs. controllate, collegate come per es. le minusvalenze da cessioni e gli oneri derivanti da operazioni di pronti c/termine. Non si usa la distinzione in base alla durata ma si comprendono quegli oneri capitalizzati90.

L’aggregato D “Rettifiche di valore” viene a raccogliere al suo interno tutte le variazioni di valore scaturite dai criteri di valutazione previsti al nuovo 2426 cod. civ. e si dividono in:

1. Rivalutazioni 2. Svalutazioni.

A loro volta si dividono in base alla natura delle attività oggetto della rettifica che hanno dato luogo ad un mutamento quantitativo del patrimonio cioè il contributo fornito al reddito da:

 Partecipazioni

 Immobilizzazioni che non sono partecipazioni  Titoli iscritti nell’attivo circolante.

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Tutti gli oneri che non risultano dal CE vengono recuperati a livello di informativa nella NI; ai fini del rispetto del postulato della chiarezza, il punto 12 prescrive l’obbligo della suddivisione degli interessi relativi a prestiti obbligazionari, debiti bancari ecc..

Il concetto di rivalutazioni si rifà ai ripristini di valore intervenuti quando vengono meno i motivi di una svalutazione precedente e tutte le plusvalenze scaturite dall’applicazione del metodo del PN (opzione prevista dal 2426.4). Il concetto di svalutazioni viene usato per accogliere tutte le variazioni negative richieste dalla nuova normativa, anche se si pongono problemi del loro utilizzo per svalutazioni eccedenti il P.N. contabile delle partecipate e versamenti a fondo perduto.

Infine abbiamo l’ultimo aggregato E) Proventi ed oneri straordinari dove si comprendono componenti +/- considerati tali in base alla definizione data prima (estraneità della sua fonte)91.

Si ritiene che devono iscriversi tre categorie di voci:

 Sopravvenienze, insussistenze, plusvalenze e minusvalenze patrimoniali quando causate da fatti non continuativi (aggettivo definito in maniera ampia92; la stessa legge prevede, in maniera non idonea, l’iscrizione di plusvalenze/minusvalenze originate da alienazioni i cui rispettivi ricavi o perdite non sono iscrivibili nelle voci A.5 (altri ricavi di e proventi) e B.14 (oneri diversi di gestione);

 Elementi relativi ad esercizi passati: assimilazione di oneri e proventi prevista dall’art. 29 della IV° Dir. CEE: si deve precisare che in questa categoria non sono compresi quelli che derivanti da cambiamenti di stime, perché essendo soggette a variazioni e aggiornamenti e grazie a informazioni maggiori possono essere fatte rientrare nel regime ordinario;  Plusvalenze/minusvalenze derivanti da cessioni di immobili e altri beni non strumentali per l’attività economica e non afferenti alla gestione finanziaria;

 Plusvalenze/minusvalenze derivanti da cessione di beni strumentali alla normale attività produttiva che abbiano una incidenza rilevante sulla totalità degli strumentali utilizzati sempre per la suddetta attività;

91

C.N.D.C. e R., Composizione e schemi di bilancio, in CONTABILITA’, FINANZA E CONTROLLO, IL SOLE 24 ORE, Agosto/Settembre 2005, pag. 44.

92

Possono essere cessioni di rami aziendali, conferimenti, ristrutturazioni aziendali, dismissioni di macchinari, impianti e macchinari, definizioni di contenziosi, ecc.

 Errori compiuti nella rilevazione dei fatti contabili o valutazione delle poste relativi ad esercizi passati;

 Gli effetti dei cambiamenti dei criteri di valutazione: ammissibili in via eccezionale, derogando ai principi generali dell’art. 2423-bis, rappresentano il solo riflesso contabile, mancando totalmente di un significato economico, in pratica estraneità alla sua attività in senso totale. L’esempio classico è la valorizzazione delle rimanenze dove c’è la possibilità di passare dal LIFO (last in first out) al FIFO (first in first out)93.

Par. 2.2.2: Il nuovo C.E. dopo la Direttiva 2003/51

Come si è avuto in più occasioni di dire, a partire dall’esercizio 2005, tutte le società che abbiano titoli finanziari quotati sul mercato UE hanno l’obbligo di costruire il loro consolidato secondo i principi IAS/IFRS94.

Prima dell’introduzione di questo corpo normativo, la redazione dei bilanci era disciplinata dalle IV° e VII° Direttive CEE, di cui una delle caratteristiche principali era la previsione di numerose opzioni, lasciate alla libertà degli Stati membri, sia della loro applicazione sia del contenuto e struttura.

Recepimento avvenuto in tempi e modi diversi per ogni Stato ed il risultato è stato un quadro radicalmente diverso da caso a caso in termini di schemi di classificazione, finalità e criteri di valutazione; infatti la logica adatta è che un investitore dotato delle normali competenze in materie aziendali non sempre ha con sé le informazioni necessarie per l’acquisizione di titoli delle quotate europee

93

La loro evidenziazione separata era poco usata da parte delle imprese italiane. La nuova disciplina non dovrebbe permettere la loro omissione per due motivi: 1) per la loro rilevanza; 2) una loro mancata evidenziazione influisce in maniera negativa sui valori delle varie aggregazioni e risultai intermedi, e la loro indicazione nella N.I. non è sufficiente.

94

Viene imposto dal Regolamento CE 1606/2002, il quale dispone pure tutta una serie di opzioni applicabili al bilancio d’esercizio delle quotate, al bilancio d’esercizio e consolidato delle non quotate ed al bilancio delle imprese delle altre tipologie non incluse nel consolidato delle quotate (In Italia sono state esercitate con il D.Lgs 38/2005).

in quanto occorre avere la conoscenza delle disposizioni vigenti nazionali, al fine di comprendere la situazione patrimoniale economica e finanziaria95.

Nel Framework IASB, al contrario del codice e dei principi nazionali, abbiamo una definizione idonea di costi e ricavi, nel senso di costituire “l’incremento (decremento) dei benefici economici sotto forma di afflusso (deflusso) o rivalutazione (svalutazione) di attività o decremento (incremento) di passività, tali da comportare un incremento (decremento) del patrimonio netto”; incrementi diversi da quelli collegati alle contribuzioni di coloro che partecipano al capitale sociale; dal punto di vista concettuale vuol dire classificare costi e ricavi sotto due gruppi:

 Costi in “senso stretto” ed oneri;  Ricavi in “senso stretto” e proventi96.

E’ come se emergesse la concezione “patrimonialista” del reddito che viene a mettere il fulcro del bilancio nello S.P., definendo prima gli elementi patrimoniali dopodiché quelli di costo/ricavo (logica piuttosto lontana dalla dottrina nazionale) e la misurazione di questi incrementi/decrementi rappresenta una condizione essenziale per poter essere riconosciuti97.

Dal punto di vista logico, il C.E. redatto ai fini degli IAS/IFRS viene regolamentato dallo IAS 1 (denominato Presentazione del bilancio) con lo scopo di definire meglio i criteri generali per la sua presentazione e la struttura senza entrare nel dettaglio della rilevazione e valutazione delle singole voci. Volendo entrare nel merito del C.E., lo IAS 1 (disciplina IASB) dal paragrafo 78 al 95, tratta l’argomento dividendolo in due gruppi:

1. da una parte, struttura e contenuto;

2. dall’altra, criteri per la classificazione delle voci.

95

Fabio Rizzato, Conto economico e performance di gruppo, in Bilanci IAS/IFRS nei paesi UE: confronto, in CONTABILITA’, FINANZA e CONTROLLO, 02/2007, pag. 118.

96I costi “in senso stretto” (“expenses”) sono originati dall’attività ordinaria (es. costi di vendita,

ammortamenti, stipendi) mentre gli oneri (“losses”) sono decrementi di benefici economici; invece nell’altro gruppo, i ricavi “in senso stretto” (detti anche “revenues”) sono originati, come per i costi, dall’attività ordinaria (es. vendite, onorari, royalities, interessi e dividendi) mentre i proventi (detti anche “gains”) si riferiscono ad incrementi dei benefici economici e non sono diversi per natura dai ricavi.

97Marco Allegrini, Emanuele Ninci, Conto Economico: lo IAS 1 nelle indicazioni dell’OIC, in

In merito alla struttura, gli aspetti maggiormente rilevanti sono:  l’esclusione di alcuni componenti reddituali;

 il contenuto economico;

 l’indicazione dei risultati intermedi;

 l’eliminazione dell’area dei componenti straordinari;  la richiesta obbligatoria dei soli ricavi.

Dal punto di vista strutturale, la Relazione al decreto di attuazione della Direttiva 2003/51 ci chiarisce sin da subito che il nuovo schema di C.E. non sia molto diverso da quello previgente, per due motivi: il primo motivo è la previsione della forma a scalare e il secondo il mantenimento della forma di classificazione dei costi in base alla loro natura, quindi nella sua definizione, inoltre ci si ispira alla logica prevista dai principi internazionali che tende alla riduzione del numero delle voci con rinvio alle note per i maggiori dettagli98.

Con riguardo all’esclusione di taluni componenti reddituali, lo IAS 1, ai par. 78/80, richiede l’inserimento di tutti i costi e ricavi, a meno che in altri principi internazionali non sia previsto un trattamento diverso, con la conseguenza che possono esservi dei casi dove costi e ricavi non siano proprio inseriti.

Nel contesto europeo, nel quale ha trovato applicazione la IV° Direttiva CEE, si ha a che fare con un’ipotesi non del tutto nuova; basti pensare alle rivalutazioni derivanti dalle specifiche leggi99.

Dal punto di vista sostanziale, sono molti i casi in cui non si ha il passaggio di costi e ricavi al C.E. ma che devono essere iscritti in maniera diretta nel P.N.:

1. la scelta di valutare le immobilizzazioni immateriali al fair value (IAS 38): possibile solo se negli esercizi passati, non si sia verificata una svalutazione a C.E.;

2. la scelta della valutazione delle immobilizzazioni materiali al fair value (IAS 16);

98

Si deve ricordare che al C.E. viene fatta applicazione dell’art. 2423-quater il quale prevede l’obbligo della suddivisione delle voci, quando sia necessaria ai fini della chiarezza del bilancio. 99

Normalmente, quando una società europea effettua una rivalutazione, che sia monetaria o economica, abbiamo l’aumento del valore dei beni oggetto; la relativa contropartita non sarà una contropartita da iscrivere nel C.E., ma una riserva del P.N., al fine di evitare la distribuzione di utili non ancora realizzati.

3. la valutazione delle attività finanziarie disponibili per la loro vendita (IAS 39);

4. il cambiamento dei criteri di valutazione (IAS 8);

5. le operazioni a copertura di flussi finanziari e investimenti in una gestione estera (IAS 39)100.

Di tutti questi cambiamenti, ne deve essere fatto l’inserimento in un “nuovo” prospetto integrativo, ai sensi dello IAS 1 par. 8, denominato prospetto delle variazioni del P.N., con lo scopo di evidenziare, nella maniera idonea, la composizione del patrimonio netto aziendale, che consente al lettore del bilancio di comprendere, appunto le variazioni e il risultato complessivo della gestione101. Infatti l’introduzione della facoltà di effettuare valutazioni di voci di bilancio al fair value, come criterio alternativo a quello del costo e le conseguenti contropartite (economica/patrimoniale a seconda dei casi), ha comportato difficoltà maggiori nel capire quale sia la destinazione del capitale e l’inizio del reddito e viceversa (operazione attuabile solo su basi convenzionali).

Quindi, per ovviare a questi enormi dubbi che possono crearsi, lo IASB, anche allo scopo di migliorare l’informativa per il mercato, ha predisposto una modifica, anche se non ancora totale, dello IAS 1 che preveda un arricchimento dell’informativa, per mezzo di un prospetto chiamato statement of recognised incombe and espense, dove inserire tutti i costi e ricavi, che siano inseriti nel C.E. oppure riconosciuti direttamente nel P.N. e l’obiettivo della sua introduzione è quello di far conoscere agli stakeholders quello che è il risultato avuto nell’esercizio da parte dell’impresa, comprensivo di entrambi i tipi di costi e ricavi.

Questo è lo schema ipotizzato di C.E. secondo lo IAS 1 “modificato”: Ricavi

Costo del venduto

100

Gli esempi classici potrebbero essere: la parte di utile/perdita per la copertura dei flussi oppure sugli investimenti nella gestione estera.

101

Per quanto concerne il contenuto, le indicazioni prioritarie sono: utile o perdita dell’esercizio, oneri/proventi che sono imputabili direttamente al patrimonio netto, sommatoria di componenti reddituali imputati al P.N. ed gli effetti derivanti da cambiamenti dei principi contabili e correzioni di errori ai sensi dello IAS 8.

Utile lordo