525 1632 febbraio 10, Cagliari
Il sindaco della città di Cagliari Giovanni Carnicer chiede l'approvazione dei seguenti capitoli:
1. si riprenda a fissare il prezzo d'afforo del grano non in autunno ma il 16 agosto per consentire ai contadini di trasportare tempestivamente i loro cereali in città senza che questi ultimi vengano danneggiati irrimediabilmente dalle piogge;
2. in considerazione del fatto che dopo aver distribuito il grano ai giudici ed ai consiglieri regi ciò che resta è insufficiente a soddisfare le necessità della popola-zione, Cagliari chiede che la riserva annonaria venga elevata a 40 mila starelk
3. poiché gli abitanti di Stampace, di Villanova e della Marina sono tenuti per
• sei mesi l'anno a fare la guardia alle mura e i sergenti delle milizie li maltrattano imponendo pesanti corvées ed estorcendo loro del denaro con la promessa di esentarli dai turni, la città chiede che i cagliaritani, tenendo conto delle rilevanti tasse che pagano per il donativo, vengano esentati da tale servizio;
4. i sergenti delle milizie non possano obbligare gli abitanti delle appendici a fare le ronde notturne nelle strade dei quartieri e tale compito venga riservato agli alguazili, sottoveghieri e capiguardia;
5. i sergenti non obblighino i cittadini a portare messaggi e lettere e per tali mansioni si rivolgano ai messi che a tale fine ricevano un adeguato salario;
6. i sergenti non possano esentare nessuno dalle adunate e i cittadini renitenti vengano multati e tali multe utilizzate per acquistare polvere da sparo e muni-zioni, pagare il salario ai soldati poveri, ai pifferai ed ai trombettieri delle compa-gnie;
7. poiché in base al Coeterum, concesso nel 1327 da re Giacomo d'Aragona, gli abitanti di Cagliari sono esentati dal pagamento dei censi sui beni mobili e immobili, la città chiede al sovrano di rinunciare all'arrendamento di tale dirit-to. Dal tributo il fisco ricava infatti solo 30 lire mentre gli appaltatori, con multe, sequestri e minacce, traggono vantaggi molto maggiori creando però cre-scente malcontento tra i cittadini;
8. gli abitanti delle ville che contraggono prestiti in natura possano essere nuovamente sottoposti a "carta del terzo" anche quando l'importo del contratto di debito è inferiore a 50 lire;
9. poiché con l'abolizione della "carta del terzo" è caduto in disuso l'obbligo imposto ai debitori morosi di sedersi sulla pietra della vergogna o di portare un segnale sugli abiti ed è ora difficile riconoscere chi non onora i propri impegni e pratica la frode, la città chiede che a tali individui venga fatto divieto di sotto-scrivere patti implicanti la cessione di beni;
10. si richiamino all'ordine i notai e i depositari del peso reale affinché rispet-tino le antiche tariffe e non pretendano salari più elevati di quelli stabiliti in pre-cedenza dalla legge;
11. tutti i notai affiggano nei locali della real vegheria il tariffario con il quale informano e notificano al pubblico il prezzo fissato per i beni posti all'asta e per quelli volontariamente venduti dai debitori;
12. i notai della vegheria reale vengano obbligati a rilasciare copia autentica degli atti di deposito, del bando e delle sentenze giudiziarie alle parti che l'hanno richiesta senza pretendere dai litiganti alcuna somma perché i ricorrenti hanno già corrisposto quanto dovuto al momento della richiesta della sentenza e ai medesimi obblighi siano sottoposti i notai e i segretari della Luogotenenza generale;
13. i notai che rilasciano ai creditori gli atti di ricognizione sui beni dei debi-tori non possano pretendere più di 10 soldi,.
14. i notai e i segretari delle curie e dei tribunali espongano pubblicamente e in luogo accessibile il tariffario indicante i salari e i diritti di segreteria che gli utenti sono tenuti a pagare ai notai, ai messi, ai commissari, alle guardie;
15. per evitare che nelle esecuzioni per debiti inferiori a 30 lire i banditori e gli ufficiali giudiziari richiedano somme superiori a quelle ricavabili dalla vendi-ta di ciò che è svendi-tato sequestrato, costringendo i creditori a sollecivendi-tare altre esecu-zioni,' la città chiede che i banditori pubblici non possano chiedere più di 15 soldi e dimostrino ai richiedenti di avere effettuato tali bandi,.
16. i notai e gli ufficiali giudiziari incaricati di consegnare i beni messi all'asta nelle mani degli acquirenti non pretendano per l'opera svolta più di 15 soldi;
17. gli ufficiali giudiziari incaricati di mettere all'asta le eredità non possano pretendere più di 10 soldi al giorno per la trasferta, oltre ai 2 cagliaresi da asse-gnare ai banditori per ogni lira di valore della merce posta in vendita;
18. nel circondario della città il Procuratore reale non possa assegnare ai pri-vati terre e beni senza avere prima informato per iscritto il Consiglio civico;
19. per consentire ai cavalli, ai buoi e ai maiali che durante l'inverno vengono portati in città per conto dell'annona di pascolare senza essere disturbati siano restituiti alla città i lotti di terra posti nelle vicinanze della torre di San Pancrazio e annullate le concessioni fatte al riguardo ad alcuni privati che utiliz-zano ora questi terreni per uso personale;
20. per elevare la preparazione culturale dei notai, molti dei quali non cono-scono bene neppure il latino, venga istituito un collegio notarile con un numero di piazze non inferiore a 12 e non superiore a 18. Di esso faranno parte solo i notai cagliaritani. A tal fine non dovranno essere concesse altre autorizzazioni ad esercitare l'ufficio notarile e qualora si liberi una di queste piazze gli aspiranti ad essa dovranno dimostrare di aver studiato retorica e instituta, di conoscere il latino, di avere fatto pratica presso studi notarili per almeno 5 anni e di godere di sufficiente prestigio e moralità;
21. della commissione chiamata ad esaminare i nuovi notai facciano parte 2 dottori in leggi e la maggior parte dei membri del collegio notarile;
22. i notai osservino rigorosamente quanto è stato già disposto sui tempi loro assegnati per trasferire gli atti redatti nel registro di protocollo e a tal fine, ogni 6 mesi, un consigliere civico e il priore del collegio notarile ispezionino le scrivanie per verificare il rispetto di tali disposizioni;
23. nessun notaio possa redigere o accettare atti da persone di cui non conosce con certezza l'identità o dare per noti testimoni che non ha mai visto;
24. per evitare interessate manipolazioni o addirittura la perdita degli atti di prestito i notai vengano obbligati a redigerne tre copie: una per la parte con-traente, un'altra per il notaio e la terza per l'archivio della città. Alla scadenza dell'impegno contrattuale il notaio è tenuto a recarsi nell'archivio della città per effettuarvi la cancellazione del debito e per tale opera riceva la metà del salario previsto per la stesura dell'atto;
25. i procuratori delle cause non siano più di 18 e sappiano leggere, scrivere e contare e nessuna guardia della Luogotenenza generale o altre curie possa, in futuro, accettare procure e comparire in giudizio per conto terzi;
26. poiché alcuni individui residenti in altre città fanno stampare libelli che suscitano odi e divisioni tra gli abitanti del Regno, la città chiede che non si possa stampare nessun libretto senza l'autorizzazione del viceré e della Reale Udienza;
27. in considerazione del fatto che gli uffici di veghiere e di assessore sono gli unici in cui possono dignitosamente servire nobili, cavalieri e dottori, la città chiede che tali compiti vengano affidati esclusivamente a sudditi nati a Cagliari da padri naturali ivi residenti;
28. poiché vi sono alcuni canonici della chiesa metropolitana che usufruiscono di rilevanti rendite malgrado trascurino i loro servizi sacerdotali mentre altri possono contare sulla sola distribuzione giornaliera assegnata a chi presenzia al coro, la città supplica il sovrano di chiedere al papa un breve che consenta di riservare ai canonici le rendite vacanti distribuendo 600 patacche a ciascun prela-to ed assegnando il restante ad altre prebende ed ai servizi generali in modo tale che ogni canonico possa ricavare 200 ducati dalla distribuzione e 600 dalle altre rendite;
29. in considerazione del fatto che nei campi posti attorno alla chiesa di Sant'Agostino e negli altri luoghi della città e, ultimamente, nelle fondazioni scavate per costruire i magazzeni di Battista Gabella si sono trovati dei tubi in piombo uno dei quali pesava 80 libbre, e da tali reperti si arguisce che la città disponeva di un acquedotto mentre ora l'acqua è insufficiente alle necessità della popolazione, il sindaco chiede al sovrano l'autorizzazione a cercare sorgenti, ad attraversare le proprietà private e ad imporre tasse per pagare sia i danni causati a terzi nella realizzazione dell'acquedotto sia le spese di costruzione della rete idrica urbana;
30. i possidenti e i guardiani di orti e vigne possano sparare con l'archibugio o ferire con altre armi i ladri trovati a rubare nei terreni sottoposti alla loro custo-dia;
31. per evitare il rialzo dei prezzi e la rarefazione del prodotto non si possano più imbarcare interiora salate di bue;
32. nessuno suddito possa imbarcare sego o candele;
33. nella concessione delle sacche di grano i commercianti nati nella città o ivi accasati e residenti con le loro famiglie siano preferiti ai forestieri,.
34. chi ha ottenuto licenza compri il grano a Cagliari e non tenti di acquistar-lo nei vicini villaggi fino a settembre inoltrato per non creare tensioni nei prezzi dei cereali;
35. i viceré non concedano ai commercianti sacche per l'esportazione di legu-mi prima di aver verificato se i richiedenti hanno depositato in città la quota riservata al servizio d'annona;
36. per evitare frodi alle finanze della città agli ecclesiastici che risiedono a Cagliari venga concessa l'esenzione dal pagamento del dazio del solo grano di deci-ma o di 100 starelli di frumento, di due botti di vino e del frutto di 100 pecore;
37. i mercanti che acquistano merci per venderle in città, prima di scaricarle dai carri o dalle navi vengano obbligati a denunciare immediatamente (e non dopo 24 ore) agli arrendatori ciò che fanno entrare all'interno delle mura;
38. agli abitanti della città non sia permesso di acquistare per conto terzi beni o prodotti e le merci trovate nelle botteghe ed ivi vendute per conto dei cittadini cagliaritani vengano sequestrate dal fisco;
39. i veghieri non possano arrestare o inquisire i forestieri trovati a casa di una donna cagliaritana poiché tale atto finisce col diffamare l'intera famiglia;
40. i genitori non siano obbligati alla restituzione delle doti date ai loro figli a meno che essi non si siano espressamente impegnati a tale atto;
41. l'archivista della città sistemi in armadi o casse separate le carte dei notai deceduti e i contenitori vengano chiusi con due serrature, una delle quali sarà tenuta dagli archivisti e la seconda dagli eredi del notaio in modo che questi ulti-mi possano ricevere una parte del denaro pagato da chi è interessato alla consul-tazione dei documenti;
42. tutti gli archivisti vengano obbligati a stilare un inventario degli atti com-pilati dai notai deceduti e ne consegnino copia agli eredi;
43. poiché a Cagliari non si lavora la seta o la lana, vendendo le quali le donne degli altri regni mantengono le loro famiglie e l'unica attività di lavoro che esse svolgono è la preparazione del pane, del biscotto e della semola, che vengono spesso esportati, e queste sacche sono state sospese per evitare perdite al real patrimonio, la città chiede che le licenze per l'esportazione di tali prodotti vengano nuovamente concesse e i permessi siano rilasciati a più persone e non ad un solo monopolista;
44. per evitare favoritismi lo scrutinio del grano sia sottratto agli ufficiali regi e n'affidato ai commissari nominati della città e i collettori delle decime vengano obbligati a mostrare i loro registri ai consiglieri civici incaricati di accertare il rac-colto effettivo ottenute in ciascun villaggio;
45. per favorire l'incremento del bestiame si vieti agli allevatori di macellare le vacche pregne;
46. i notai e i segretari della Real Cancelleria e delle vegherie vengano obbli-gati a cancellare i debiti e ad annullare i contratti di prestito o di censo all'atto del pagamento del denaro loro dovuto e a rilasciare contestualmente la ricevuta a saldo del debito contratto;
47. i privilegi concessi alla città vengano fatti rispettare perpetuamente nono-stante qualsiasi disposizione contraria;
48. i capitoli di Corte concessi a Cagliari siano considerati inviolabili anche quando non sono più in uso;
49. poiché a causa dei continui imbarchi di frumento da parte dei mercanti i prezzi salgono e molti cittadini non riescono più ad acquistare la loro provvista annuale, la città chiede che i commercianti lascino 1/3 del grano acquistato a disposizione della popolazione e vengano obbligati a cederlo ai richiedenti al prezzo fissato dalla frumentaria civica;
50. i carcerieri non possano chiedere ai prigionieri più di 4 denari per la razio-ne di acqua giornaliera e 10 soldi per togliere loro le caterazio-ne; la città chiede inol-tre che a portare queste ultime siano solo i rei di atti criminali;
51. poiché nel mercato di Cagliari si riscontra una permanente carenza di diversi prodotti alimentari la città chiede che i commercianti stranieri che giun-gono in porto con le loro navi possano approvvigionarsi o caricare merci solo se offrono in cambio olio, seta, drappi, tele;
52. il sindaco della città chiede che in assenza dei consoli delle nazioni stra-niere (per morte del titolare o per altri legittimi impedimenti) il console della nazione sarda possa emanare sentenze sulle cause lasciate in sospeso da costoro;
53. poiché Cagliari, pur essendo capitale del Regno, è priva dei pascoli neces-sari ad alimentare i buoi da lavoro e il bestiame da macello e per tale ragione, spesso, la popolazione non trova in vendita la carne, la città chiede al sovrano, in cambio delle 30 mila lire di donativo che paga annualmente alle casse regie, il diritto di pascolo nei salti di Soleminis attualmente affittati per 1400 lire;
54. venga vietato ai commercianti di esportare ogni tipo di legname ed in par-ticolare quello di noce poiché per mancanza di tale legno gli abitanti della città sono costretti ad acquistare all'estero casse, cassoni e scrivanie.
A c. 880 Oblata per utriusque iuris doctorem Ioannem Carnicer, sindicum magnificae civitatis Calleris.
Illustrissim y reverendissim sei-1°r President, Lloctinent y Capità generai y President en lo present real Parlament
Los magnifichs consellers de la magnifica ciutat de Caller, per lo que convé al servei de Deu bé y redreg universal de aquella, supplica per medi de son sindich, lo doctor Juan Carnicer, a vostra sefioria illustrissima y reverendissima en persona de sa
Magestat sia servit decretar los capitols seguents salvo iure addendi et cetera.
1 Que per quant aprés que se ha dexat de fer lo afor del forment de la ciutat en los 16 de agost se causa gran dain als vasalls per que, fen.se com se fa, tant venen les aigues y los vassalls que estan ocupats en barbatar per llaurar las terras ab llurs bous, no poden acudir a portar lo forment y axí son forcats a venir a la present ciutat a com-prar lo forment de huns y altros a preu excesiu per acudir a llur obligagio, o vero si lo portan de llurs viles moltas vegades lis enclou la plugia per lo carni y quant arriban lo clavari dels forments y los consellers no lo volen rebre ab motíu de ser bafiat y es menester que dits vasalls lo venan a manco preu y ne compren de altro magior preu;
per gò suppliquen a vostra sefloria illustre reverendissima se servesca provehir y decretar que de así avant dit affor se fasa cada ain als 16 de agost y no se delate més, per evitar lo sobre dit dain dels pobres vasalls y que encontinent se despidescan las provisions per fer aportar dit forment com per abans se acostumava.
Que se fassa com se supplica.
Montserratus Vacca secretarius. /
(Està bíen decretado por el Presidente. Episcopus preses). / B c. 191 2 Item que per quant esta ciutat de Caller per privilegis, prematiques y per capitols de A c. 880 Cort te obligasió de posar y enmaguazenar vínt y vuit milia y sinch cents starells de
forment de porsió cada ain, de la qual suina defalcats circa quatre mil estarells que sa
Magestat ordena se repartescan entre los lloctinents y capitans generals, los / Consells A c. 880v.
de Justisia y Patrimoni, los consellers d.esta ciutat, los monestirs de mongias y altres monestirs no ne resta vinti quatre mil y d.estos, llevat lo que dexan de aportar algunes viles y encontradas que por mala atiada no ne cullin, y lo que se dona al poble per les pascuas ne resta molt poch, y axí lo motiu y causas per les quals se a concedit que esta ciutat posseix dita porsió no té son degut effecte. Supplica esta ciutat se servesca vostra sefioria illustre reverendissima provehir y decretar que de assi avant puga posar y enmagazenar quaranta mil estarells de forment de porsió cada ain per que, llevat los dits quatre mil estarells y lo que se dona por les pascues al poble y als matexos vasalls de les viles circunvehines, ne restarà competent summa per lo efecte que se ha conce-dit y ago se deu ab molta magior raó concedir y decretar per que en aquest temps en aquest Cap se fa quatre vegades més forment del que se faia en lo temps que se conse-dia a esta ciutat que pogues posar dita porsió, y per gò que se fassa nou compartiment entre les viles y encontradas.
Que lo suppliquen a sa Magestat.
Vacca secretarius. /
B c. 191v. (No ha lugar. Dux) /
A c. 880v. 3 Item per quant al poble dels apendisis de Stampaig, Marina y Vilanova se ha obligat a fer guardia, cada qual en son apendisi, sis mesos del ani com sia que los altros sis mesos sa Magestat paga dos sentas y deu lliures als homens que la fan en los tres apendisis e per que en los dits sis mesos que toca a la gient dels dits apendisis, los sar-giens de aquells fan moltes extorsions al dit poble, per que no tenint mester si no de dos o quatre homens cada nit, ne nomenan vint sinch y sinquanta, y per no anar a fer dita guardia y escalaguardia se contentan de pagar quatre reals y més cada hu, y axí restan moli vexats y empobrits en grandissima manera; per gò esent cosa justa que se subleve al dit poble dita vexasió, per que ab magior animo y voluntat puga acudir al servei de sa Magestad, supplica esta ciutat se servesca vostra sefioria illustre reveren-dissima fer gragia y mergé ad aquella y al poble dels dits apendisis que de así avant no sian obligats a fer dita guardia y escalaguardia, sino que aquella se pague del patrimo-
A c. 881 ni de sa Magestad axí com se paga per los / altros sis mesos per que tot lo ain no importa sino quatre centes y vint lliures per tots tres apendisis, que serà fer gran servi-si a nostre sefior y benefiservi-siar sos vasalls tant leals.
Que contentant.se la ciutat o sindicis dels appendicis de pagar la guardia los sis mesos de la manera que paga la real caxa los altres sis. Que se fassa com se supplica.
Vacca secretarius. /
B c. 191v. (Està bien decretado por el Presidente. Episcopus preses). /
A c. 881 4 Item per quant alguns ains a esta part los dits sargients han introduhit en manar tant homens cada nit de cada apendisi per a fer ronda per los carrers y si no acudexen los executan de la pena e com agó redunde en grandissim dain del poble dels dits apendisis per que, essent com son pobres menestrals y artisans, aprés de haver trabal-lat tot lo dia per guafiar quatre reals, a la nit, que tornan en sas casas pensant reposar y descansar, troban eser manats per fer dita ronda; de manera que no toman fins las dos oras pasada migia nit, no poden lo dia seguent anar a traballar y perden lo susten-to de aquell dia, patexen llurs fills y familia per no tenir que gastar; per gò supplica dita ciutat se servesca vostra sefioria illustre reverendissima provehir y decretar que de así avant los dits sargients ni altra justisia no pugan manar a la gient del dits apen-disis a dita ronda, puix aquella la han de fer los alguazirs, sotveguer y caps de guaites com per abans las faian, sots las penas a vostra sefioria illustre reverendissima ben vistas.
Que se fassa com se supplica.
Vacca secretarius. /
B c. 192 (Està bien decretado por el Presidente. Episcopus preses). /
5 Item per quant axí bé de alguns ains a esta part se mana a la gient dels dits apendisis A c. 881
5 Item per quant axí bé de alguns ains a esta part se mana a la gient dels dits apendisis A c. 881