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Sul piano delle fonti del diritto dell’Unione, la rilevanza dei principi enunciati dalla CRC emerge anzitutto dalla Carta dei diritti fondamentali alla quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione”.

11 Non sono invece stati ratificati da tutti gli Stati membri i tre protocolli facoltativi alla

Convenzione: Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict; Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography; Optional Protocol on a communications procedure.

12 Sull’efficacia delle disposizioni della Convenzione nell’ordinamento italiano si veda, in

quale è attribuito lo stesso valore giuridico dei Trattati; in virtù dell’art. 6, par. 1, TUE e dell’art. 51 par. 1 della stessa Carta, il diritto dell’Unione e le normative nazionali che ad essa danno attuazione devono conformarsi ai diritti e principi che essa enuncia. Di conseguenza, qualora la Carta contenga disposizioni che riaffermano i principi contenuti nella CRC, l’efficacia di questi ultimi sarà, in sostanza, resa equivalente a quella che è propria di tali disposizioni. Sarà perciò attivabile dalla Commissione europea il procedi- mento di infrazione contro uno Stato membro che, in un ambito riferibile all’attuazione del diritto dell’Unione, non rispetti la CRC (rectius, le dispo- sizioni della Carta coincidenti con quelle della Convenzione); come pure, il giudice nazionale e le autorità amministrative avranno l’obbligo di disap- plicare la norma interna che contrasti con le disposizioni della Carta – ivi comprese, per ciò che qui interessa, quelle coincidenti con la CRC – allorché queste soddisfino i requisiti necessari ad assicurarne l’effetto diretto.13 La

Corte di giustizia non ha sinora avuto modo di esprimersi circa la idoneità delle disposizioni enunciate dall’art. 24 della Carta a produrre effetti diretti; in relazione ai consueti parametri di chiarezza, precisione e carattere incon- dizionato si può prospettare che alcune di tali disposizioni – come quelle che enunciano in termini assai netti il principio dei best interests in tutti gli atti relativi ai minori e il diritto all’ascolto14 – potrebbero essere ritenute idonee a

venire direttamente invocate dinanzi alle autorità nazionali.

Tali meccanismi possono assumere notevole rilevanza pratica se si con- sidera che i diritti che la Carta enuncia all’art. 24 coincidono in gran par- te, benché espressi in modo più generale, con alcuni dei diritti tutelati dalla CRC. Così, il diritto dei minori “alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere” (art. 24, par. 1) esprime l’art. 3 par. 2 della CRC che precisa, tuttavia, l’obbligo di coloro che ne hanno la responsabilità legale di assicura- re “al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere”. Il diritto dei minori di “esprimere liberamente la propria opinione” e l’obbligo che quest’ultima sia “presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in

13 Riguardo all’idoneità di disposizioni della Carta a produrre effetti diretti cfr. le sentenze

della Corte di giustizia 14 gennaio 2014, Association de médiation sociale, causa C-176/12, e 6 novembre 2018, Bauer, cause riunite C-569/16 e C570/16.

14 Occorre tuttavia considerare che se la enunciazione di tali principi presenta caratteri di

chiarezza nella formulazione accolta, la concreta modulazione che essi assumono è in buona parte soggetta alla discrezionalità degli Stati membri, specie in relazione alle modalità proce- durali; v. infra.

funzione della loro età e della loro maturità” (art. 24, par. 1) trova riscontro nell’art. 12 della CRC; la formula generica utilizzata dalla Carta può, infatti, certamente comprendere le decisioni relative al fanciullo specificate nella CRC ove si afferma che il minore deve “essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato”. Una formulazione quasi identica a quella di cui all’art. 9, par. 3, della CRC concerne il diritto del minore di “intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due ge- nitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse” (art. 24, par. 3). Infine, di particolare importanza appare la “codificazione” all’interno della Carta del principio dei best interests of the child, che pone un obbligo alle autorità pubbliche e alle istituzioni private di considerare preminente “l’interesse su- periore del minore” in qualsiasi atto che lo riguardi (art. 24, par. 2).

Le Spiegazioni15 relative all’art. 24 della Carta rendono trasparente il le-

game con la CRC indicando che “questo articolo si basa sulla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (…) e in particolare sugli articoli 3, 9, 12 e 13 di detta Convenzione”. Una rilevante precisazione concerne il par. 3 dell’art. 24, relativo al diritto del minore di intrattenere relazioni con en- trambi i genitori; si chiarisce nelle Spiegazioni che tale paragrafo tiene conto che la competenza dell’Unione con riguardo alle questioni di diritto civile che presentano implicazioni transnazionali (art. 81 TFUE) può comprendere, tra l’altro, i diritti di visita volti appunto a consentire ai figli di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori. La Corte di giustizia ha talora valorizzato la derivazione dell’art. 24 dalla CRC; così, nella sentenza 6 giugno 2013 MA, essa ha richiamato la CRC nell’af- fermare che l’interesse superiore del minore richiede che per i minori non accompagnati la procedura di determinazione dello Stato membro competen- te ad esaminare la domanda di protezione non sia “prolungata più di quanto strettamente necessario, il che implica che, in linea di principio, essi non

15 È opportuno ricordare che le Spiegazioni indicano le fonti delle disposizioni enunciate

dalla Carta ed hanno una funzione di carattere interpretativo; come prevede l’art. 6, par. 1, TUE, la Carta deve essere interpretata “tenendo in debito conto le Spiegazioni”. Cfr. V. sCia- rabba, “Le Spiegazioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione”, in Diritto pubblico

comparato ed europeo, 2005, I, p. 59 ss., J.P. JaCqué, “The Explanations Relating to the

Charter of Fundamental Rights”, in The EU Charter of fundamental Rights. A Commentary, cit., p. 1715 ss.; N. laZZerini, “Considerazioni sul valore delle spiegazioni relative alla Carta

siano trasferiti verso un altro Stato membro”.16

Altre disposizioni della Carta possono, peraltro, interessare la tutela dei diritti dei minori e trovare un riscontro nella CRC pur in assenza di un espli- cito riferimento nelle relative Spiegazioni. Così, il divieto di discriminazione – enunciato dall’art. 21 della Carta per ragioni che comprendono, tra l’altro, l’età e l’origine etnica – nonché i diversi diritti che la Carta riconosce alla “persona” i quali devono ragionevolmente intendersi come riferiti anche al minore pur con le peculiarità che possono risultarne; tra questi, il diritto alla vita (art. 7 CRC e art. 2 Carta), la libertà di espressione (art. 13 CRC e art. 11 Carta), la libertà di pensiero, coscienza e di religione (art. 14, par. 1, CRC e art. 10 Carta), di associazione e di riunione (art. 15 CRC e art. 12 Carta), il rispetto della vita privata (art. 16 CRC e art. 7 della Carta), il diritto all’i- struzione (art. 28 CRC e art. 14 Carta), il divieto di tortura o pene o tratta- menti inumani o degradanti (art. 37 CRC; art. 4 Carta) nonché alcuni principi in materia penale (art. 40 CRC e art. 49 Carta). Anche rispetto a tali diritti la CRC assume rilievo in funzione interpretativa, contribuendo a chiarire il contenuto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta e potendo fornire un contributo soprattutto in relazione alle particolarità che questi assumono quando applicati nei confronti dei minori.

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