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Il preambolo della Convenzione e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo proclamano che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a un’assistenza particolari. I minori rifugiati, specialmente, hanno bisogno di misure adegua- te per godere dei diritti previsti dalla Convenzione.

Al fine di assistere e proteggere i minori richiedenti asilo, l’art. 22 della Convenzione stabilisce tre obblighi nei confronti degli Stati contraenti. In primo luogo, assicurare che un minore rifugiato o richiedente asilo riceva adeguata protezione e assistenza umanitaria per consentirgli di usufruire dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e da altri strumenti internazionali in materia di diritti umani o di aiuti umanitari, quali la Convenzione di Ginevra

2 Operating Plan agreed by EASO and Italy, Valletta Harbour e Roma, 19 dicembre 2018.

Disponibile in inglese all’indirizzo: https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/OP-I- taly-2019_0.pdf.

del 1951 e il Protocollo di New York del 1967.3

In secondo luogo, la Convenzione prevede l’obbligo degli Stati parte di collaborare con le organizzazioni competenti al fine di “proteggere e assi- stere [la] persona di minore età e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di qualsiasi persona di minore età rifugiata al fine di ottenere le informazioni necessarie per il ricongiungimento con la sua famiglia”. In terzo luogo, è sancito il diritto del minore non accompagnato a beneficiare della stessa protezione di quella di ogni altro minore privato del suo ambiente familiare, diventando così un obbligo correlativo per le autorità e per le isti- tuzioni o gli organismi pubblici e privati.

Tutti gli Stati membri dell’UE sono parti contraenti della Convenzione e soggetti agli obblighi sopra menzionati. In altre parole, sono tenuti ad adotta- re le opportune misure positive necessarie a garantire che i diritti dei minori rifugiati e richiedenti asilo siano tutelati e che le garanzie rilevanti siano mes- se in atto. L’UE è impegnata a proteggere e promuovere in modo globale i diritti dei minori, in linea con le disposizioni della Convenzione e con le altre norme e trattati internazionali pertinenti.4

In particolare, l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE pre- vede che i minori abbiano diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi dovrebbero poter esprimere liberamente la propria opinione, questa deve essere presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 5

Nell’ambito della protezione internazionale in Europa, il Consiglio eu- ropeo di Tampere del 1999 ha gettato le basi di un’Unione europea aperta e sicura, pienamente conforme agli obblighi derivanti dalla 1951 Convenzione di Ginevra e da altre convenzioni pertinenti sui diritti umani, tra cui la Con- venzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Questa è stata la pietra miliare della creazione del sistema europeo comune di asilo (Common Eu-

ropean Asylum System: “CEAS”). Il quadro giuridico del CEAS copre tutti

3 UNGA, Convenzione relative allo status dei rifugiati, 28 luglio 1951, United Nations,

Treaty Series (UNTS), vol. 189, p. 137. UNGA, Protocollo Relativo allo Status di rifugiato, 31 gennaio 1967, UNTS, vol. 606, p. 267.

4 Per un approfondimento sui rapporti tra la Convenzione e il diritto dell’Unione europea in

generale, si veda in questo volume il contributo di aDelina aDinolFi. Commissione Europea,

Orientamenti dell’UE relativi alla promozione e alla protezione dei diritti del bambino (2017) — Che nessun bambino venga lasciato indietro, 12 aprile 2017, p. 4.

5 UE, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 26 ottobre 2012, 2012/C 326/02

gli aspetti del processo di asilo sulla base dei principi di solidarietà e fiducia reciproca tra gli Stati membri. Lo scopo del CEAS è che casi simili siano trat- tati allo stesso modo e producano lo stesso risultato indipendentemente dallo Stato membro in cui è rivendicata la protezione internazionale. Cinque sono gli strumenti legislativi considerati gli “elementi costitutivi” della politica di asilo dell’UE.6

Oltre all’adozione di norme giuridiche, sono necessarie prassi comuni che contribuiscano a tradurre in pratica la normativa europea e a raggiun- gere l’obiettivo di uniformare i sistemi nazionali d’asilo. EASO svolge un ruolo di rilievo nell’attuazione effettiva del CEAS e nel rafforzamento della solidarietà tra gli Stati membri. Mentre da un lato, la Commissione europea è responsabile del monitoraggio dell’adeguato recepimento nel diritto na- zionale degli strumenti giuridici dell’UE di cui sopra, il ruolo di EASO è incentrato sulla promozione di un’attuazione coerente.

In tutte le sue attività, EASO integra standard e best practice relative alle persone con esigenze particolari, con una speciale attenzione a quelle dei minori. Per fare ciò, EASO agisce in stretta cooperazione con altri soggetti

6 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure co-

muni per la concessione e la revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), 26 giugno 2013 (GU L 180 del 29.6.2013, p. 60), di seguito: “direttiva procedure (rifusio- ne)”; Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), 26 giugno 2013 (GU L 180 del 29.6.2013, p. 96), di seguito: “direttiva accoglienza (rifusione)”; Direttiva 2011/95/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, 13 dicembre 2011 (rifusione), (GU L 337 del 20.12.2011, p. 9), di seguito: “direttiva qualifiche (rifusione)”; Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione), 26 giugno 2013 (GU L 180 del 29.6.2013, p. 31), di seguito: “Rego- lamento Dublino III (rifusione)”; Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’effica- ce applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), 26 giugno 2013, (GU L 180 del 29.6.2013, p. 1), di seguito: “Regolamento Eurodac”.

interessati, quali altri organismi dell’UE, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), organizzazioni internazionali, la società civi- le e il sistema giudiziario.

Nel preambolo del regolamento istitutivo di EASO n. 439/2010, è sancito il rispetto dei diritti fondamentali e l’osservazione dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.7 EASO opera non

solo come centro europeo specializzato in materia di asilo, ma fornisce anche sostegno agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione particolare. Al fine di contribuire all’attuazione del CEAS e delle sue garanzie nelle procedure di asilo e accoglienza, EASO facilita la cooperazione pratica fra gli Stati membri fornendo formazione, informazioni e sostegno operativo adottando un approccio comune.

Nel 2010, anno in cui venne istituito EASO, il secondo pacchetto del CEAS (rifusione) era in fase di negoziazione. La riforma ha incorporato ga- ranzie supplementari per rafforzare la protezione dei minori bisognosi di pro- tezione internazionale e i minori migranti. A titolo esemplificativo, l’art. 31, par. 5 della “direttiva qualifiche” esprime l’obbligo, da parte delle autorità, di rintracciare i familiari dei minori non accompagnati, così come previsto dalla Convenzione. La direttiva fornisce inoltre un elenco indicativo di considera- zioni di cui tener conto nel valutare l’interesse superiore del minore.8 Anche

negli altri strumenti riformati del CEAS sono state incluse nuove garanzie, che hanno rafforzato quelle esistenti, per aiutare e proteggere meglio i mino- ri, in particolare i minori non accompagnati.9 Ad esempio, tutti gli strumenti

richiamano l’obbligo degli Stati membri di nominare un tutore o un rappre- sentante a partire dal momento in cui il minore è identificato dalle autorità.

Oltre all’acquis dell’UE in materia di asilo, altri strumenti giuridici dell’UE includono garanzie supplementari per i minori, come, per esempio, la direttiva sulla tratta di esseri umani.10 La direttiva prevede che siano realiz-

7 Considerando 31 del Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Con-

siglio che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, 19 maggio 2010 (GU L 132 del 29.5.2010, p. 11.

8 Ibid., considerando 18 della Direttiva qualifiche (rifusione).

9 Per un approfondimento sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, la Con-

venzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e il diritto internazionale privato, si veda il contributo, in questo volume, di esTerDi napoli.

10 UE, Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del, concernente la

prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, 5 aprile 2011 (GU L 101 del

zate azioni specifiche per assistere e sostenere i minori vittime della tratta di esseri umani. Tali misure dovrebbero essere intraprese a seguito di una va- lutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minorenne, tenendo debitamente conto dei punti di vista, delle esigenze e dei timori del minore, nella prospettiva di trovare una soluzione duratura per lo stesso.11

Inoltre, l’UE offre un quadro solido per la protezione dei diritti dei minori in materia di migrazione, che copre tutti gli aspetti, comprese le condizioni di accoglienza, il trattamento delle loro richieste d’asilo e integrazione. Nel maggio 2010 la Commissione ha adottato il Piano d’azione sui minori non accompagnati (2010-2014) (il “Piano d’Azione”) che individua le principali linee d’azione riguardanti i minori non accompagnati, quali la prevenzione, l’accoglienza e l’identificazione di soluzioni durature che dovranno essere attuate dalle istituzioni e dalle agenzie dell’UE, dagli Stati membri e da altre parti interessate.12

Il Piano d’Azione ha riconosciuto inoltre quanto siano importanti le mi- sure di accoglienza per garantire un’adeguata assistenza ai minori non ac- compagnati che si trovano sul territorio dei paesi europei, con la conseguente necessità di rafforzare le misure di accoglienza e l’accesso alle garanzie pro- cedurali specifiche per i minori.13

Nell’ambito di tale Piano, EASO è stato invitato a partecipare alla raccolta di dati e a sviluppare analisi e informazioni sul Paese di origine necessarie per valutare le necessità di protezione dei minori non accompagnati in modo da favorire lo sviluppo di un processo decisionale di qualità. EASO è stato inoltre incaricato di monitorare la questione dei minori non accompagnati che neces- sitano di protezione internazionale con maggior attenzione per Stati membri più sollecitati, di organizzare attività di formazione e a sviluppare best practice per quanto riguarda le condizioni di accoglienza, le procedure di asilo e l’inte- grazione dei minori non accompagnati, nonché di valutazione dell’età. 15.04.2011, p. 1), di seguito: “Direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani”.

11 Ibid., art. 14.

12 Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Euro- peo e al Consiglio - Piano d’azione sui minori non accompagnati (2010-2014), 6 maggio

2010, COM(2010)213 definitivo.

13 Commissione europea, Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Euro- peo Relazione intermedia relativa all’attuazione del Piano d’azione sui minori non accompa- gnati, 28 settembre 2012, COM(2012) 554 definitivo, p. 7.

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