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Le risoluzioni del Parlamento europeo: la dimensione esterna della tutela dei diritti dei minori e la possibilità di adesione dell’Unione alla

CRC

Si riscontrano richiami alla Convenzione anche in atti non vincolanti dell’Unione,29 in particolare in risoluzioni del Parlamento europeo. In que-

sti casi, il richiamo assume un valore eminentemente politico, portando co- munque a valorizzare la Convenzione, e anche sollecitando la Commissione europea a prospettare iniziative legislative coerenti con quanto auspicato dal Parlamento.

La posizione manifestata dal Parlamento europeo può, tuttavia, assumere una rilevanza concreta nel momento in cui essa rifletta la posizione che l’isti- tuzione è orientata a tenere in risposta a petizioni ad esso presentate dai cit- tadini; le petizioni possono, infatti, far emergere situazioni di inadempimen- to e quindi acquisire un ruolo informativo nei confronti della Commissione europea, anche ai fini dell’avvio di un procedimento di infrazione nei con- fronti dello Stato inadempiente. La risoluzione sui diritti dei minori in base

28 Cfr. in questo senso S. hölsCheiDT, “Art. 24”, in Charta der Grundrechte der Europäis-

chen Union, a cura di J. Meyer, S. Hölscheidt, 2014, p. 427. Alcune direttive stabilisco-

no l’età del minore ai fini dell’applicazione di determinate regole, v. L. raTTi, “Commento

all’art. 24”, cit., p. 481. Riguardo all’accertamento dell’età del minore non accompagnato, la già ricordata direttiva 2013/32 sul riconoscimento della protezione internazionale prevede che possono essere effettuate visite mediche “laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri nutrano dubbi circa l’età. Se in seguito gli Stati membri continuano a nutrire dubbi circa l’età del richiedente, considerano il richiedente un minore” (art. 25, par. 5).

alle petizioni, adottata dal Parlamento europeo nel 2016,30 è significativa di

tale orientamento: essa fa emergere, tra l’altro, l’esigenza che, nel rispetto dell’art. 24 della Carta, siano previste negli Stati membri idonee procedure ai fini dell’ascolto del minore.

Sono molteplici i richiami del Parlamento europeo volti a sollecitare l’a- desione alla Convenzione,31 benché questa sia ormai stata universalmente ac-

cettata con l’esclusione soltanto degli Stati Uniti. Sembrano in concreto più rilevanti i richiami alla necessità di rispettare in modo effettivo la Convenzio- ne32 e di ratificare i Protocolli (in particolare il terzo, che prevede un mecca-

nismo di controllo) che non tutti gli Stati dell’Unione hanno sinora accettato. Sono anche frequenti i richiami all’esigenza che l’UE cooperi con gli Stati terzi al fine di scoraggiare alcune gravi violazioni dei diritti dei minori (come i matrimoni precoci, la prostituzione infantile e la tratta di minori, l’impiego dei bambini soldato, il lavoro minorile) e che essa continui a promuovere il rispetto dei diritti dei minori nella politica di cooperazione allo sviluppo.

Tra le sollecitazioni espresse dal Parlamento europeo non può trascurarsi quella relativa all’adesione dell’Unione alla CRC. Nella relazione annuale del 2018 sui diritti umani e la democrazia nel mondo33 il Parlamento “in-

30 Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016, Salvaguardia dell’interesse su-

periore del minore in tutta l’UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo. Ivi si osserva che le numerose petizioni pervenute “dimostrano che esiste un problema fonda- mentale nell’attuazione del regolamento Bruxelles II bis”; si sollecitano perciò gli Stati mem- bri ad adottare misure per un migliore coordinamento dei casi transfrontalieri e si auspica l’adozione di “norme minime per l’audizione di un minore nei procedimenti civili nazionali, in conformità dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali”.

31 Ad esempio nella relazione annuale 2017 sulla tutela dei diritti umani e la democrazia

nel mondo il Parlamento “invita i paesi che non hanno ancora ratificato detta convenzione a farlo senza indugio”; un’analoga sollecitazione si trova in precedenti risoluzioni annuali nelle quali è stata ribadita la “urgente necessità di una ratifica universale e di un’efficace attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC) e dei suoi protocolli opzionali”.

32 Come nella risoluzione del 27 novembre 2014 adottata per il 25° anniversario del-

la Convenzione (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&referen- ce=P8-TA-2014-0070&language=IT) il Parlamento considera che “dall’adozione della Con- venzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia 25 anni fa sono stati compiuti progressi, ma che i diritti dei minori continuano a essere violati in molte parti del mondo, anche negli Stati membri dell’UE, a causa di violenze, abusi, sfruttamento, povertà, esclusione sociale e discriminazioni in base alla religione, la disabilità, il genere, l’identità sessuale, l’età, l’origi- ne etnica e lo status di migrante o in materia di soggiorno”.

33 Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2018 sulla relazione annuale sui di-

ritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica dell’Unione europea in materia (2018/2098/INI).

vita la Commissione ad esplorare soluzioni e mezzi che consentano all’UE di aderire unilateralmente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), dato che tutti gli Stati membri dell’Unione l’han- no ratificata e che il diritto primario e derivato dell’UE reca disposizioni sostanziali sulla tutela dei diritti del fanciullo”. Non risulta al momento che la Commissione abbia dato seguito a tale sollecitazione. La competenza a stipulare dell’Unione potrebbe essere fondata sul criterio in base al quale la Convenzione incide, in una varietà di settori,34 su norme comuni o è idonea

a modificarne la portata;35 tuttavia, essendo la CRC, ai sensi del suo art. 46,

aperta agli Stati e non anche alle organizzazioni internazionali, sarebbe ne- cessario provvedere alla modifica necessaria al fine di consentire l’adesio- ne dell’Unione.36 Peraltro, la partecipazione dell’Unione alla CRC potrebbe

collocarsi lungo il percorso avviato con l’adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla disabilità,37 che ha per la prima volta portato l’Unione

europea ad aderire a un trattato sui diritti umani, e proseguito con la firma della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne.38

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