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La Convenzione del 1996, oltre a prevenire le questioni di sottrazione, vendita o tratta di minori, prevede meccanismi giurisdizionali e di coopera- zione per attuare l’art. 10, par. 2, della CRC. La Convenzione del 1996 va oltre l’art. 21 della Convenzione del 1980.

Oltre al diritto di mantenere un contatto, la Convenzione del 1996 copre un’ampia gamma di misure civili per la protezione delle persone di minore età, dalle decisioni sulla responsabilità genitoriale, alle misure pubbliche di protezione e cura, alle questioni di rappresentanza e alla protezione dei beni delle persone di minore età.

3.1 Il campo di applicazione generale della Convenzione del 1996

La Convenzione del 1996 stabilisce norme uniformi che determinano le autorità competenti ad adottare le misure di protezione necessarie. Tali nor- me, che prevengono la possibilità di un conflitto di decisioni, affidano la responsabilità primaria alle autorità dello Stato in cui il minore risiede abi- tualmente e consentono inoltre a qualsiasi Stato in cui si trova il minore di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione di emergenza. La Convenzione del 1996 individua la legge applicabile e prevede il ricono- scimento e l’esecuzione delle misure adottate in uno degli Stati contraenti da qualsiasi altro Stato vincolato dalla Convenzione. Inoltre, le misure di cooperazione previste dalla Convenzione del 1996 forniscono un quadro per lo scambio di informazioni e la necessaria collaborazione tra le autorità am- ministrative (in materia di protezione delle persone di minore età) dei vari Stati contraenti.

La Convenzione del 1996 prende in considerazione un’ampia gamma di istituzioni giuridiche e sistemi di protezione in tutto il mondo, compresa la

20 Per maggiori informazioni sulla Convenzione del 1996, si veda il volume curato dall’Au-

torità garante per l’infanzia e l’adolescenza recante anche la traduzione italiana della Relazio- ne esplicativa redatta da Paul Lagarde reperibile a questo indirizzo https://www.garanteinfan- zia.org/sites/default/files/convenzione-aja-1996-prontuario-operatore-giuridico.pdf.

kafala. Non mira a sviluppare un diritto internazionale uniforme in materia

di protezione dei minori. Le pietre miliari di tale diritto esistono già attraver- so la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il ruolo della Convenzione del 1996 è quello, piuttosto, di evitare conflitti amministrativi e giuridici, nonché di sviluppare, tra i diversi sistemi nazionali, un quadro giuridico che faciliti un’efficace cooperazione internazionale nel campo del- la protezione internazionale dei minori. A questo proposito, la Convenzione del 1996 rappresenta una notevole opportunità per costruire ponti tra sistemi giuridici di tradizioni religiose e culturali diverse.

3.2 Il campo di applicazione speciale della Convenzione del 1996: i minori non accompagnati

È importante notare che la Convenzione del 1996 prevede all’art. 6, par. 1, un criterio di giurisdizione speciale per i minori rifugiati che, a causa dei disordini nel loro Stato, sono sfollati a livello internazionale. 21 Per tali mi-

nori, le autorità dello Stato contraente nel cui territorio si trovano a seguito della loro espulsione esercitano la competenza generale della residenza abi- tuale (cioè quella prevista dall’art. 5, par. 1). Lo stesso particolare criterio di competenza della Convenzione del 1996 si applica ai minori la cui residenza abituale non può essere stabilita (art. 6, par. 2).

Così, la Convenzione del 1996 risponde all’art. 20, par. 1, della CRC, che prevede che “[l]a persona di minore età temporaneamente o permanente- mente privata del proprio ambiente familiare, o alla quale, nel suo interesse superiore, non possa essere concesso di rimanere in tale ambiente, deve avere il diritto a protezione e assistenza speciale da parte dello Stato”. A tal fine, gli Stati parte della CRC forniscono un’accoglienza alternativa a tale minore conformemente alla legge applicabile ai sensi della Convenzione del 1996, vale a dire la legge dello Stato in cui il minore è presente.22 La Convenzione

del 1996 risponde anche all’articolo 22, par. 1, della CRC, che stabilisce che “[g]li Stati parte devono adottare le misure appropriate per assicurare che una 21 Si veda, in questo volume, il contributo di e. Di napoli.

22 Art. 20, par. 3 della CRC: “Tale cura potrebbe includere, tra l’altro, l’affidamento, la ka- fala di diritto islamico, l’adozione o, se necessario, il collocamento in istituti adatti alla cura

delle persone di minore età. Si deve tenere debitamente conto dell’opportunità di continuità nell’educazione della persona di minore età e del suo background etnico, religioso, culturale e linguistico”.

persona di minore età richiedente lo status di rifugiato o che sia considerata rifugiata in conformità con il diritto internazionale o nazionale e le procedure applicabili, sia essa non accompagnata o accompagnata dai suoi genitori o da qualsiasi altra persona, riceva un’adeguata protezione e assistenza umanitaria nel godimento dei diritti applicabili sanciti nella presente Convenzione e in altri strumenti internazionali in tema di diritti umani o umanitari di cui tali Stati sono parte”.23

3.3 Le Osservazioni del Comitato sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Nelle Osservazioni conclusive del 2019 al rapporto periodico relati- vo all’attuazione della CRC in Italia,24 il Comitato sui diritti dell’infanzia

e dell’adolescenza ha formulato diverse raccomandazioni relative ai minori richiedenti asilo, rifugiati o migranti, e anche ai minori non accompagnati.

Il Comitato ha raccomandato all’Italia di rafforzare le attività di preven- zione della discriminazione adottando misure a favore delle persone di mi- nore età, in particolare di quelle emarginate e svantaggiate, come i minori richiedenti asilo, rifugiati e migranti.25 Il Comitato ha chiesto che l’Italia

“rafforz[i] il proprio impegno per garantire che il principio del superiore in- teresse di ogni minorenne sia adeguatamente integrato, coerentemente in- terpretato ed applicato in tutte le Regioni del Paese e in tutti i procedimenti e le decisioni legislative, amministrative e giudiziarie così come in tutte le politiche, i programmi e i progetti che siano rilevanti e che abbiano un im- patto sui minorenni, in particolare quelli non accompagnati”.26 Il Comitato

ha raccomandato inoltre di mettere a punto procedure e criteri che siano di indirizzo per tutti i professionisti competenti nel determinare in ogni ambito

23 Art. 22, par. 2 della CRC: “A tal fine, gli Stati parte devono fornire, secondo quanto rite-

nuto opportuno, la cooperazione in tutti gli sforzi delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che cooperano con le Nazioni Unite per pro- teggere e assistere tale persona di minore età e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di qualsiasi persona di minore età rifugiata al fine di ottenere le informazioni neces- sarie per il ricongiungimento con la sua famiglia. Nei casi in cui non sia possibile rintracciare genitori o altri membri della famiglia, alla persona di minore età deve essere garantita la stessa protezione di qualsiasi altra persona di minore età permanentemente o temporaneamen- te privata del proprio ambiente familiare per qualsiasi motivo, come stabilito nella presente Convenzione”.

24 Op. cit. nota 38. 25 Ibid. par. 15, lett. c). 26 Ibid. par. 16, lett. a).

quale sia il superiore interesse del minorenne e nel dare ad esso il dovuto peso come considerazione prioritaria, in particolare in relazione ai minorenni non accompagnati o separati arrivati nello Stato parte.27 Il Comitato ha racco-

mandato inoltre che l’Italia adotti una legge di portata generale che sancisca il diritto all’ascolto del minore senza alcuna discriminazione in base all’età, alla disabilità o ad altri fattori, in particolare per quanto riguarda tutte le de- cisioni relative ai minori non accompagnati.28 Infine, “con riferimento al pro-

prio Commento generale n. 6 (2005) sul trattamento dei minorenni non ac- compagnati e separati al di fuori del loro Paese di origine, il Comitato esorta l’Italia a dare attuazione in modo efficace alla previsione normativa relativa alla nomina di tutori volontari per minorenni non accompagnati, garantendo la nomina tempestiva di un tutore che abbia adeguate competenze e la dispo- nibilità necessaria e sia esente da qualsiasi potenziale conflitto di interessi”.29

È auspicabile che una rigorosa applicazione della Convenzione del 1996 consenta all’Italia di seguire alla lettera le sopra menzionate raccomandazio- ni del Comitato sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

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