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Il Cassiere e il Sottocassiere

Capitolo 2: La struttura organizzativa

4. Il Cassiere e il Sottocassiere

Il Cassiere, che altrove in Italia è indicato con il nome di Tesoriere257, viene eletto dalla Sessione, mentre a lui spetta l’incombenza di scegliere il suo «buono e fedele Sottocassiero»258. Anche per l’elezione del Cassiere è necessaria l’approvazione del Consiglio dei XII e L; l’entrata in carica avviene a marzo e l’ufficio dura tre anni, con obbligo di vacanza dall’incarico per il medesimo tempo, ma il memoriale sottolinea che, in pratica, la mansione parte con il primo di aprile.

Per quel che riguarda la “pieggeria”, il nostro documento non è chiaro: fa prima riferimento ad una somma di duemila ducati, poi di quattromila, ma sottolineando infine che la pratica vede esibire garanzie di seimila ducati. A tutela della buona amministrazione è posta anche la seguente norma:

Li Cassieri, che saranno eletti mentre vivono in communione de’ beni con fratelli, o con la madre, devono tutti obligarsi simal, et in solidum per la buona amministrazione, oltre le solite pieggerie259.

In merito allo stipendio, esso è stabilito essere di trecentoventi ducati dal grosso (col che si indica sempre il rapporto di 1 ducato = 6 lire e 4 soldi), ma da questa somma il Cassiere deve detrarre cento ducati della medesima specie da corrispondere al Sottocassiere.

È a carico del Cassiere il compito di accettare tutti i denari che di giorno in giorno vengono depositati presso il Monte, così come di restituire ciò che viene richiesto. Sempre nelle sue mani i Massari consegnano le somme riscosse e da esse prendono il necessario per il prestito. Tuttavia, il Cancelliere non può consegnare denaro a Massari eletti per la prima volta dal Consiglio, se essi non presentano mandato del Cancelliere del Comune e se il Consiglio non ha approvato la pieggeria. Su mandato del Priore e dei Governatori è lui a pagare i salari di tutti i ministri e salariati del Monte. Non può però pagare nessuno senza aver visto la fede

257 È il caso, ad esempio, di Cremona, come suggerito dai capitoli del 1626; MONTANARI, Il credito e la carità, I,

p. 288.

258 A.S.Vr, Storia di Verona, b. 20, Santo Monte di Pietà, memoriale cit., c. 21/. 259 Ivi, c. 21/.

del Quaderniere che attesta l’esistenza del credito260. Egli riscuote ed esborsa tutta le somme che è necessario ricevere e pagare per ciò di cui il Monte abbisogna. Inoltre, riceve legati ed offerte ed elemosine effettuate al luogo pio, così come tutti i resti che avanzano nelle mani dei Massari al termine del loro ufficio.

È obbligato a tenere conto su appositi libri di cassa, e d’accordo col Cancelliere, di tutto il denaro che entra ed esce. Ogni quattro mesi e alla fine di ogni muta, il Cassiere deve rendere conto della propria attività, numerando i denari di ciascuna cassa alla presenza di almeno uno dei Governatori di muta e del Priore; i conteggi effettuati su queste somme vengono confrontati con quelli del Cancelliere; se egli venisse trovato debitore di qualche somma, dovrebbe provvedere immediatamente al saldo; inoltre, nel caso in cui in qualche cassa fosse trovata moneta falsa o pregiudicata nel valore, il danno va tutto a pregiudizio del Cassiere.

A lui il compito di tenere una delle tre chiavi della cassa della “monizione”; da tale cassa non possono essere lasciati fuori e in mano del Cassiere più di mille ducati per i bisogni occorrenti. Presso di sé, tiene il libro dei resti vecchi, sopra il quale, alla presenza di almeno un Governatore di muta e del Priore, il Notaio delle massarie scriverà tutti i resti che i Massari non hanno pagato. È incombenza del Cassiere anche quella di pagare tutti i resti a coloro che si presenteranno con i bollettini dei pegni venduti, nel caso in cui i Massari competenti abbiano terminato il loro ufficio.

Ogni ultimo del mese, dopo pranzo, farà i conti dei Massari all’imprestito, di quello che hanno prestato e quanto è stato riscosso, così come di quanto si trova ancora in cassa delle massarie. Similmente, alla medesima scadenza, dovrà fare i conti dei pegni venduti, con i relativi resti. Dai Massari che riscuotono, ogni tre giorni riceverà il denaro ricavato dai pegni venduti, in conto utile come in conto capitale; di essi deve fare la ricevuta, da annullarsi alla fine del mese, quando il Cancelliere redigerà l’istromento con i totali.

Oltre ad essere tenuto a rispondere di ogni danno o spesa, il Cassiere incorre nella pena di cinquecento ducati, da versare alla Cassa del Monte, nel caso i Massari non eseguano adeguatamente le formalità di conteggio da effettuarsi a fine mese. Forte è il legame tra il Cassiere e le massarie, dunque: da esse deve, al loro termine, e alla presenza dei Governatori di muta e del Priore, ricevere tutti i resti e avanzi; sarà poi compito del Cancelliere stilare l’istromento di esborso dei resti a favore dei Massari medesimi.

260 Queste fedi del Quaderniere sono proprio le ricevute di cui finora abbiamo parlato e nelle quali abbiamo

trovato i nomi di ministri e salariati del Monte, così come le somme percepite. Cfr. A.S.Vr, Santo Monte di

Ogni sabato, terminato il giro della cassa, consegna allo Scontro dei Massari nota fedele e segnata di suo pugno del denaro che avrà consegnato in quella settimana ai Massari per il prestito, e di quanto avrà da essi riscosso, per qualsiasi ragione, «distinguendo il tutto con chiarezza»261, e annotando inoltre l’importo dei rispettivi giri eseguiti dai Massari in questione per conto dei pegni rimessi. Il Cassiere sottoscrive poi il giornale dello Scontro del Monte in calce a ciascun foglio, per la responsabilità sua circa la manutenzione e la realtà delle somme che saranno da lui effettivamente riscosse e pagate. Non può effettuare alcuna spesa senza la licenza del Priore o dei Governatori di muta. Queste spese, inoltre, non possono superare i dieci ducati, eccettuando le spese ordinarie di libri, carta, spaghi e altre simili cose necessarie. Nel caso in cui il Cassiere effettui spese straordinarie eccedenti i dieci ducati, ordinate dalla Sessione, ma non approvate dal Consiglio, egli, oltre a dover restituire la somma, decadrà dalla carica ricoperta. Similmente, il Cassiere dovrà risarcire di tasca propria la Cassa del Monte nel caso abbia sborsato, senza autorizzazione del Senato, somme a Città o altre Comunità che ne abbiano fatto richiesta.

Non può ricevere pagamenti o depositi se non in denari effettivi, valute alla Parte, scrivendoli nei libri pubblici del Monte d’accordo col Cancelliere. Sono considerati nulli tutti quei pagamenti, o depositi, che vengono effettuati in oggetti o con ricevute private. Senza decreto della Sessione, il Cassiere non può pagare resti dei pegni venduti se sono trascorsi più di cinque anni dalla vendita all’incanto.

Di mese in mese redige le scritture contabili con puntualità ed effettua il saldo, da pubblicarsi alla presenza del Podestà, il quale manderà di mese in mese il saldo medesimo, accompagnato da lettere con le proprie impressioni, al Senato, con la fede giurata e con la nota del denaro che si trova in mano dei Massari. Incombenza del Cassiere è, infine, sborsare il denaro occorrente per far fronte all’impegno della seta lavorata cruda sopra i bollettini che vengono rilasciati dai rispettivi Massari; ugualmente, al disimpegno di questa, riscuote capitale e utile maturato su di essa a norma dei bollettini suddetti, facendo nota di volta in volta del corrispondente debito, o credito, nel libro intitolato “Ricevute Massari”; con essi poi, ogni sabato, sistemerà le scritture, nell’incontro che devono girare in Cassa il capitale dei pegni passati in rimessa.

Il Sottocassiere è scelto dal Cassiere, ma deve essere confermato dalla Sessione. Fondamentalmente, la sua è una funzione di supporto all’operato del Cassiere per tutto quello che riguarda le registrazioni e le verifiche contabili. Inoltre, «dovrà governar libri, carte, e spaghi, da essere poi dispensati secondo il bisogno dell’officio». Riceve per salario una parte

sottratta dal compenso lordo del Cassiere, che di persona provvede al pagamento del suo subordinato. Su questo punto il memoriale è discordante: se all’inizio della parte riguardante il Cassiere si parla di cento ducati da togliere ai 320 del diretto superiore, nella sezione dedicata al Sottocassiere tale cifra è di 120 ducati; purtroppo, non abbiamo la possibilità di verificare la cosa attraverso le ricevute, perché non esistono fedi riguardanti il Sottocassiere, ma solo il Cassiere; potrebbe essere che questa parte sia stata redatta in un secondo tempo, nello specifico dopo l’aumento generalizzato dei salari avvenuto, come detto, nel 1787. Per la stessa ragione262, non disponiamo di una serie con i nomi di chi ha ricoperto la carica, e

dobbiamo dunque limitarci a riportare i nomi dei Cassieri (Tabella 4).

Dalla Tabella 4 possiamo notare che la pratica dell’entrata in vigore dal primo di aprile, cui segue un ufficio triennale, è effettivamente attuata fino al 1776. La carica di Alessandro Ridolfi, principiante nell’aprile del 1776, è prolungata fino alla fine del 1779 e dal 1780 la funzione è esercitata durante il corso di tre anni solari.

Veniamo dunque alla parte finanziaria. Se il memoriale è esatto, dobbiamo aspettarci di vedere note di pagamento per un totale annuo di 320 ducati, vale a dire 1984 lire venete; è così? Per la verità non da subito; tra il 26 novembre 1756 e il 28 marzo 1761, il Cassiere riceve tre pagamenti quadrimestrali posticipati ogni anno, ciascuno di 620 lire, per un totale annuo dunque di 1860 lire, corrispondenti a 300 ducati sempre da 6:4 lire. È solo dal 24 settembre 1761 che si arriva alle 1984 lire annue, grazie a pagamenti semestrali da 992 lire o quadrimestrali da 661:6:8 lire263. Dal 1771 i pagamenti cominciano ad essere effettuati in un’unica soluzione annuale e dal 1788 riscontriamo il solito aumento. Il nuovo salario annuo ammonta a 3720 lire venete, equivalente a 600 ducati; trattasi di un aumento dell’87,5%, decisamente ragguardevole, ma sul quale non possiamo esprimerci con certezza, non sapendo quale sia la nuova parte spettante al Sottocassiere. Tali conteggi ci permettono di aggiungere un vincolo alla datazione del nostro memoriale; visto quanto appena descritto, esso deve essere stato redatto dopo il marzo del 1761.

262 Cioè per la mancanza di note di pagamento riguardanti il Sottocassiere.

263 In effetti abbiamo notizie di una delibera di aumento presa dalla Sessione del S. Monte di Pietà nella seduta

del 28 febbraio 1761. Cfr. A.S.Vr, Storia di Verona, b. 19, Santo Monte di Pietà, Estratto Libro Sessioni. Il dibattito circa le retribuzioni dei ministri del Monte è una costante delle riunioni delle Sessioni; sappiamo che il tema è stato trattato, ad esempio, nelle riunioni del 24 agosto 1720, 30 agosto 1749, 9 giugno 1744, 20 maggio 1758 e 29 marzo 1760; cfr. A.S.Vr, Storia di Verona, b. 19, Santo Monte di Pietà, vari estratti dal Libro Sessioni. Purtroppo, non è possibile ricostruire l’andamento completo del dibattito, perché il vero e proprio Libro Sessioni conservato riguarda solo il periodo 1782-1796; cfr. A.S.Vr, S. Monte di Pietà, registro n. 1, 1782-1796, Libro

Sessioni. Anche in seno al Consiglio dei XII e L il dibattito è stato molto sentito; ad esempio, una aumento è

consentito con Parte del 20 dicembre 1750, riconoscendo un raddoppio di carico di lavoro rispetto all’ultimo adeguamento, avvenuto nel 1720; A.S.Vr, Antico Archivio del Comune, registro n. 129, 1750-1753, Atti del