• Non ci sono risultati.

Regole generali sul rapporto tra Massari e altri ministri

Capitolo 2: La struttura organizzativa

10. Le Massarie

10.4 Regole generali sul rapporto tra Massari e altri ministri

Il memoriale a nostra disposizione contiene un paragrafo di quattro facciate intitolato “Massari, e Ministri”. Esso riporta regole generali circa il funzionamento delle Massarie. Il contenuto è estremamente semplice, ma chiarificatore; riteniamo possa essere utile alla comprensione dell’organizzazione funzionale del Monte di Pietà riportarlo integralmente, riservandoci di fare qualche commento dopo che il lettore abbia letto la normativa.

Li Massari, Nodari, Stimatori, Scrivani329, et altri Ministri sono obbligati ad andare ogni giorno al suo

officio alle ore debite, che dalli Governatori, o Prior saranno loro ordinate, et ogniuno di essi deve fare quanto occorrerà per ordine del suo officio; eccetto le Feste comandate da S. Chiesa.

Alli Massari resta rigorosamente commessa la diligente assistenza alle Massarie in tutti li giorni dell’anno, così di mattina a buon’ora, come doppo pranzo, niuno eccettuato, salve le Feste di precetto, e votive della Città, e la solita vacanza dall’ultimo di Settembre fino al giorno di S. Dionisio330.

Li Massari all’imprestito, e loro Ministri nelle mattine de’ giorni festivi sì del Monte, che di Precetto si troveranno pronti all’officio da un’ora avanti Terza331 fino a due ore doppo332; eccettuati unicamente il giorno del

S. Natale, di Pasqua, et il primo di Pentecoste.

Nei giorni non festivi siano pronti all’imprestito la mattina da un’ora avanti Terza333 fino a Nona334, nel doppo pranzo da primo Aprile a tutto Settembre dalle ore venti fino alle ventidue, e nelli altri sei mesi dalle ore ventiuna fino alle ventitre. Si eccettua il solo ultimo giorno del mese per la facitura, e pubblicazione de’ conti.

Ne’ suddetti giorni festivi di Precetto è proibito il prestare più di T.335 200 sopra cadaun pegno, e ciò sotto

vincolo di Sacramento, e pena al Massaro, Sottomassaro, e Stimador di perder cadauno ducati cinque del loro salario per ogni contravenzione, applicati alla Cassa Utili.

Non possono sottoqualsivoglia colore, o pretesto, rimettere, né rascuoter pegni di qualsisia sorte ne’ giorni festivi di precetto, in pena come nelli Capitoli contro gl’inobedienti, e come nella Parte 20 Decembre 1750.

Devono prontamente ubidire a tutto quello, sarà loro ordinato dalla Sessione in pena di T. 25 per la prima inobedienza; di T. 50 per la seconda ; e di T. 100 per la 3°, e di privazione di ogni officio, e beneficio di questa Città per anni dieci. Le pene pecuniarie siano trattenute da’ loro salarij, et applicate alla Cassa Poveri.

Servendo quelle persone, che dalli Governatori fossero state come Pelagati336 escluse dal Monte, soggiaceranno a quelle pene pecuniarie, che venissero stabilite dalla Sessione, da essere trattenute a’ contrafacienti da’ loro salarij.

Resta espressamente ad essi vietato il servire nel negozio ad essi spettante le persone volgarmente nominate Pelagati, sotto la cominazione delle più severe pene, et esecuzioni, come ne’ Capitoli del Monte.

Non possono partire di Città senza licenza dal Priore, e se non averanno prima colla di lui sodisfazione sostituito altri in loro luogo. Contravenendo a quanto sopra, overo stando lontani oltre il termine della licenza, perdono il doppio del salario pro rata di quel tempo, che staranno absenti.

Sono obligati mostrare alli Governatori non solo gli armari, e pegni, ma ancora quelle partite, che desiderassero vedere, in pena di ducati dieci alli Massari, e di ducati cinque alli Ministri per ogni inobedienza, applicati alla Cassa de’ Poveri.

Trovandosi alcun Massaro, o suo Ministro in difetto de’ pegni di qualsivoglia sorte, et il difetto proceda da malizia, o inganno, ne siano dal Priore avvertiti immediate li Provveditori di Comun, li quali, nel primo Consiglio de’ XII e L lo facciano publicare per furfante, e facciano eleggere altro Massaro, dovendosi contro di

lui, che si troverà in diffetto, e contro le sue sicurtà procedere alla redintegrazione del Monte con ogni rigore.

329 Riteniamo che con questa dicitura ci si riferisca ai Giornalisti delle massarie. 330 9 Ottobre.

331 L’ora di terza sono le 9 del mattino, quindi l’ora cui si fa riferimento sono le 8. 332 Quindi sino alle 11.

333 Le 8. 334 Le 15.

335 Troni, o lire venete.

Così contro il Massaro, come contro ogni altro Ministro, che si trovasse aver commessa fraude, sia proceduto criminalmente, né possa in modo alcuno esser fatta remissione, o grazia ad alcuno di questi colpevoli, né per via di supplica, né in altra imaginabile maniera.

Tutti li Ministri, che hanno salario nel Monte, lo perdano qualunque volta siano trovati infedeli nel loro officio; e ciò oltre le altre pene, che meritassero.

Sia esposta Casseta in luogo publico e cospicuo del Monte per ricevere denoncie secrete sopra qualsisia diffetto, o mancamento di tutti li Ministri del Monte suddetto.

Alcun Ministro del Monte non può, né deve prestar denari sopra pegni, essendo ciò risservato al solo Massaro all’impresto.

Non possono adoperare pegni di sorte alcuna del Monte, né prestarli ad altri, ancorché con licenza de’ Governatori, o Priore, e né meno del Consiglio de XII, sotto pena a chi contrafarà di cinque ducati per ogni volta (applicati metà all’accusatore, e metà al Monte de’ Poveri) e di ogni interesse, che per questo potesse occorrere al Monte, et al Padrone del pegno.

Alcun Ministro del Monte non può, né deve comprar personalmente pegni di sorte alcuna su l’Incanto, né aver compagnia con alcun revendarolo, o pezzarol, eccetto li pegni, che fossero degradati al terzo incanto.

È proibito a qualunque Ministro, et Uffiziale del Monte il fare sicurtà a qualsisia persona per qualsivoglia causa spettante al Monte.

Né il Cassiere, né alcun altro Ministro può far spese di sorte alcuna senza licenza de’ Governatori di Muta, e Prior, o della maggior parte di essi.

Cadaun Massaro, e Ministro prestando denaro del Monte ad Ebrei, o dando ajuto, o favore perché ne conseguiscano, incorre la pena di perdere il salarjo, e di essere privato perpetuamente di officio in esso Pio Luogo.

Li Cattapegni, Scrittori di cartoline, cucitori delle medeme, et altri simili agiutanti non possono entrare in officio, se prima non siano stati approvati dalla Sessione colli due terzi de’ voti.

Devono far vacanza da tutti gli officij predetti per un’anno.

Così li Ministri de’ Massari, come qualunque altra persona, che eserciterà qualsivoglia carica nel Monte, soggiaccia alla vacanza (di un anno), prescritta dalla Parte 27 Decembre 1582, e vachi non solo dagli officij in essa Parte espressi, ma ancora da quello della Massaria, e da cadaun altro del Monte.

Il salario degli Ufficiali, e Ministri sia pagato a tutti indistintamente dal Cassiere del Monte, con mandato sottoscritto dal Prior, e da uno almeno de’ Governatori.

Non possono rascuoter salario inanzi tratto, salvo ne’ casi di necessità, e bisogno da essere riconosciuti dalla Sessione.

Non possono continuar nelle cariche oltre il tempo prescritto sottoqualsivoglia imaginabile pretesto, ma facciano la dovuta contumacia337.

Ci pare che il testo riportato non presenti difficoltà interpretative. Vogliamo comunque sottolineare la minuziosità della regolamentazione. Colpiscono in particolare i riferimenti al servizio prestato durante i giorni festivo-religiosi; notiamo una integrazione tra aspetto devozionale e carattere pragmatico dell’amministrazione: durante alcune festività, in ossequio ai precetti religiosi, non è possibile prestare servizio, ma esse sono estremamente limitate, mentre si lavora nei giorni di festività “normale”, come la domenica, per far fronte in particolare al problema del Pelagati. Questa soluzione, come vedremo meglio in seguito, vuole incontrare le esigenze di difesa dei poveri, ma una domanda ci accompagnerà, quale filo rosso ideale, per tutta la trattazione: l’esperienza della fede, animatrice della nascita e diffusione dei monti di pietà, è ancora presente e viva, oppure è relegata al ruolo di cornice morale di un’attività sociale nel bene e nel male emancipata dall’avvenimento che la ispirò? Seguendo Dawson338 e Giussani339, possiamo dire chel’attività settecentesca di questo luogo è

337 A.S.Vr, Storia di Verona, b. 20, Santo Monte di Pietà, memoriale cit., cc. 53-56/.

maggiormente ascrivibile all’alveo della mentalità medievale o sono anche qui vivi i segni della “disaffezione religiosa” iniziata con l’Umanesimo? Scrive Giussani:

La finale delle rime del Canzoniere di Petrarca, il congedo della canzone «Vergine bella, che di sol vestita», documenta in modo commovente lo stato d’animo diviso in questo momento di passaggio:

«Il dì s’appressa, et non pote esser lunge, sì corre il tempo et vola,

Vergine unica et sola,

e ‘l cor or conscïentia or morte punge. Raccomandami al tuo figliol, verace homo et verace Dio,

ch’accolga ‘l mïo spirto ultimo in pace»340.

Vorrei sottolineare che i versi citati rivelano sì un uomo dottrinalmente frutto di storia cristiana, ma proprio quel «tipo umano» soffre ormai una lacerazione: la sua personalità è divisa, spezzata, e la tensione provocata da tale rottura costituisce il sospiro d’anima inquieta, angustiata, il sigillo dell’opera di Petrarca: è il desiderio e l’aspirazione verso qualcosa di prezioso che ci si sente sfuggire di mano e si vede allontanare341.

Non è questo certo il momento di rispondere, ma riteniamo cruciale, pur nell’ambito della storia economica, cercare di capire il contesto culturale all’interno del quale le costruzioni umane si muovono, non per evidenziare coerenze e contraddizioni, ma per obbedire ai principi di una corretta metodologia storica.