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Capitolo 2: La struttura organizzativa

2. Il Priore

Il Priore, soggetto nobile, è eletto dal Consiglio dei XII e L. Egli viene “ballottato” in dicembre ed entra in carica il primo gennaio successivo; all’elezione partecipano coloro che sono creditori del Monte per somme superiori ai mille ducati. Il Priore eletto resta in carica due anni e non può essere rieletto per i sei successivi. È previsto che il Monte gli assegni un alloggio e inoltre che gli vengano pagati sessanta ducati correnti del denaro degli utili, in qualità di compenso ulteriore rispetto alla paga annua, fissata in centocinquanta ducati.

Ha gli stessi diritti ed obblighi dei Governatori, vale a dire dei componenti della Sessione, organo assimilabile, come abbiamo detto, ad un attuale Consiglio di Amministrazione. A lui spetta l’onore di convocare la Sessione e di prendere, d’accordo con gli altri Governatori, i provvedimenti di cui il Monte necessita per un’efficace gestione. È sua incombenza, inoltre, verificare la correttezza dei conti che i Massari sono tenuti a consegnargli alla fine di ogni mese, confrontandoli con quanto rilevato anche dal Cancelliere, dal Cassiere, dal Sottocassiere e dal Cogitore Generale agli Utili.

Nella riunione della Sessione successiva al termine dell’ufficio di una massaria deve provvedere ad eleggere, in seno alla Sessione stessa, due Ragionati, che, nel termine di dieci giorni, dovranno redigere i conteggi relativi alla massaria terminata; detti conteggi saranno quindi portati a conoscenza del Provveditore di Comune, che dovrà poi renderli noti al Consiglio dei XII e L. Il Priore, inoltre, deve essere presente alla conta dei denari esistenti nelle massarie, che spetta al Cassiere ogni quattro mesi. Similmente, è richiesta la sua presenza ai conteggi, effettuati, alla fine di ogni mese, dai Massari prestanti rispetto a quanto presente in

241 A.S.Vr, Santo Monte di Pietà, registro n. 1, 1782-1796, Libro Sessioni. 242 A.S.Vr, Santo Monte di Pietà, registro n. 601, 1761-1796, Limosine.

massaria. Presenzierà anche, o in sua vece uno dei Governatori, alla stipula di istromenti243 effettuata dal Cancelliere per interesse del Monte, altrimenti l’istromento viene considerato di nessun valore.

Il Priore assiste agli incanti dei pegni. Ogni quattro mesi egli deve riportare sul libro del Cassiere i resti dei pegni venduti, che il Cassiere avrà nel frattempo sborsati244. Sarà presente, inoltre, con il Notaio, quando, al termine dell’ufficio di questi, il Notaio rileverà dal proprio libro degli incanti tutti i resti dei pegni che non sono stati pagati dal Massaro corrispondente, e li annoterà nel libro dei resti vecchi. È suo compito anche quello di sottoscrivere, ogni quattro mesi, le spese effettuate dal Cassiere su di lui licenza.

Dal quadro dipinto sinora, emerge la figura di un funzionario “di garanzia”, come diremmo oggi, una sorta di supervisore legale delle operazioni. In questo quadro possiamo configurare anche l’incombenza di essere presente al taglio in due pezzi delle monete che, consegnate al Massaro in riscossione, siano trovate false. Inoltre, egli assiste, con due Governatori di muta, agl’istromenti da celebrarsi con coloro che depositano presso il Monte denaro ad utile.

Il Priore deve tenere presso di sé una chiave della cassetta che è esposta per ricevere denunce segrete contro i Ministri; tale cassetta viene aperta la seconda e la quarta settimana di ogni mese e il Priore rende partecipe la Sessione immediatamente di eventuali disordini riscontrati; anche da questa funzione emerge il suo ruolo di garante del rispetto della legalità. Egli è poi tenuto a visitare più volte nell’arco della settimana tutte le Massarie, facendosi mostrare quei pegni che riterrà maggiormente opportuno vendere all’incanto. Trovando, nel corso di queste ispezioni, delle irregolarità, deve darne immediata notizia ai Magnifici Provveditori, per rendere possibili quei ricorsi che saranno creduti necessari dagli Eccellentissimi Rettori.

Il Priore, ma anche i Governatori, insieme o disgiunti, devono vigilare sul prestito, per verificare che non siano girati pegni finti o non equivalenti al valore stimato, e che siano soddisfatte in primis le richieste dei poveri e di quelli che portano personalmente per proprio conto i pegni. Trovando nei pegni difetto, che provenga da malizia o inganno, è tenuto a denunciare immediatamente il Massaro, o il suo Ministro, ai Magnifici Provveditori di Comune, i quali a loro volta sono tenuti a sporgere denuncia presso il Consiglio.

243 Con il termine istromenti si intendono, generalmente, gli atti notarili, i contratti.

244 I resti dei pegni sono le somme ricavate dalla vendita all’incanto dei pegni eccedenti il valore prestato in

Come abbiamo avuto modo di verificare attraverso lo spoglio delle ricevute sopraccitate, il Priore sottoscrive, con almeno uno dei Governatori, i mandati al Cassiere per pagare i salari di tutti i Ministri del Monte. Se si tratta di Ministri subalterni245 dei Massari, prima di sottoscrivere i mandati deve sufficientemente accertarsi della “loro diligenza, subordinazione e fedeltà”246, per esempio facendo attestare tale diligenza dai Massari; in effetti, sul retro delle ricevute esaminate abbiamo potuto constatare l’esistenza di tali attestazioni.

Al Priore spetta inoltre di vigilare che i Massari e gli altri Ministri siano presenti nel luogo del loro lavoro ogni giorno e nelle ore stabilite. Nelle sue mani, alla fine di ogni mese, i Massari devono consegnare il conto del mese, indicando quanto hanno prestato, quanto hanno riscosso, quanto hanno ricevuto dal Cassiere per le esigenze dei prestiti e quanto resta nelle loro mani.

È il Priore, poi, ad approvare il Cogitore, che viene eletto dal Notaio del Monte; senza l’approvazione del Priore l’elezione non ha validità. Spetta a lui, inoltre, autorizzare i Massari o altri Ministri ad operazioni straordinarie; ad esempio, può autorizzare l’incanto di pegni non ricevuti direttamente da un Massaro o non risultanti dal libro incanti; o ancora, può permettere la partenza dalla Città, purché il Ministro in questione provveda alla scelta di un sostituto adeguato e gradito al Priore; come per gli altri Governatori è nelle sue facoltà la possibilità di, a seconda dei casi, accrescere, diminuire o rimettere del tutto la pena di cinquanta ducati che spetta a quei Massari che non abbiano venduto con ordine i pegni. In ossequio alla ormai chiara funzione di garanzia, non gli è permesso di acquistare direttamente alcun pegno che sia incantato, neanche da qualcuno che avendolo comprato, lo rivenda, almeno che non si tratti di pegni al terzo incanto e degradati. Inoltre, non può prestare garanzia a nessuna persona e per nessuna causa spettante al S. Monte.

Vista la finalità eminentemente sociale, che, nonostante il passare dei secoli, permane in diversi aspetti regolamentari del Monte, non può permettere che sia accettata in pegno un’arma offensiva, ossia “schioppi, spade, piche, e simili”247.

Sotto pena di spergiuro, è a lui proibito il permettere ai Massari, o ai loro Ministri, di usare dei pegni del Monte in qualunque modo, neppure di prestarli.

Veniamo ora a delineare qualche riflessione a proposito dello stipendio percepito dal Priore; seguendo il memoriale, dovremmo attenderci di vedere indicato sulle ricevute

245 Come tutti gli impiegati delle massarie, che dipendono dai Massari, e che avremo modo di descrivere in

seguito.

246 A.S.Vr, Storia di Verona, b. 20, Santo Monte di Pietà, memoriale cit., c. 16/. 247 Ivi, c. 17/.

esaminate un importo in Lire venete, o troni248, equivalente a centocinquanta ducati annui; sappiamo che, a fini contabili, è usata l’equivalenza 1 ducato = 6 lire 4 soldi; di conseguenza, 150 ducati equivalgono a 930 lire venete. Questo è proprio l’importo che il Priore percepisce, stando ad un documento che riteniamo molto attendibile, come la ricevuta del Quaderniere. Tale somma è liquidata in diverse soluzioni: tra il 1756 e il 1759 è preferita la corresponsione in tre rate quadrimestrali posticipate da 310 lire l’una; tra il 1760 e il 1763, invece, è preferita la forma di due pagamenti semestrali da 465 lire ciascuno; successivamente, si predilige, anche se in modo non esclusivo, un’unica soluzione annuale, con l’eccezione del ritorno della semestralità tra il 1794 e il 1797. Ma dal 1787 le cose cambiano per quel che riguarda la dimensione quantitativa della retribuzione: il Magnifico Consiglio, con sua Parte del 12 giugno 1787, vara un aumento, approvato dal Senato veneziano il 16 agosto dello stesso anno249. La nuova somma percepita è di 1240 lire venete annue, pari a 200 ducati (+33,3%); da ciò deduciamo che il memoriale di cui siamo in possesso è successivo al 1750, come accennato, ma precedente al 1787.