• Non ci sono risultati.

Massari, Sottomassari, Pesatori e Incantatori dei pegni

Capitolo 2: La struttura organizzativa

10. Le Massarie

10.1 Massari, Sottomassari, Pesatori e Incantatori dei pegni

I Massari, che dal punto di vista operativo sono le figure centrali dell’attività del Monte, vengono eletti dal Consiglio dei XII e L e, come accennato, si deve provvedere alla nomina di due di questi ministri per il prestito su “ori” e altri due su “mobili”. Il Priore e i Governatori, tuttavia, procedono alla cosiddetta “legittimazione”282, vale a dire che essi, sotto giuramento, possono fare opposizione alle proposte del Consiglio, sottolineando eventuali inadeguatezze dei funzionari indicati. Successivamente, le scelte legittimate devono essere approvate dalla

280 Le massarie prima dell’incendio del 1630 (nel periodo di massimo splendore del Monte di Pietà) erano 8,

quattro ai mobili, due agli ori, due al monte piccolo (dedito al prestito gratuito); il 25 agosto 1632, con deliberazione del Consiglio dei XII, sono portate a quattro, due ai mobili e due agli ori, con l’abolizione di due ai

mobili e delle due del Monte Piccolo. Nel 1646 vengono sospese le due massarie agli ori, e alle due ai mobili restanti si affidava il gravoso incarico di reggere da sole al giro totale del Monte. Ma il peso per i due Massari risulta essere troppo gravoso e nel 1649 si torna alla suddivisione. Cfr. CONTE, Il Monte di Pietà.

281 A.S.V, Scansadori alle Spese Superflue, b. 115, Monti singoli – Verona – Capitolari, Informazione. Il Santo

Monte di Pietà di Verona.

Sessione con i due terzi dei voti e gli eletti restano in carica, come visto, due anni. Al termine dell’officio essi non possono ricoprire nessuna altra carica all’interno del Monte per un periodo sul quale il mansionario non è chiaro, indicando tre diverse durate (tre, due e cinque anni) in tre capoversi distinti, riportati uno di seguito all’altro. A giudicare dalle serie in nostro possesso (Tabella 12), ricavate dalle ricevute di pagamento, riteniamo maggiormente corrispondente alla realtà la vacanza di tre anni283. Resta certo che la violazione di questa

norma dovrebbe portare alla privazione di ogni carica e che alla chiusura della Massaria il suo responsabile deve saldare tutti i conti per conto di capitale, utili, resti dei pegni e maccaluffi; inoltre pare che la normativa in proposito sia molto restrittiva e che si voglia evitare anche la partecipazione indiretta dei ministri vacanti alla gestione delle massarie:

All’occasione degl’istromenti (che si celebrano di tempo in tempo) devono giurare in mano del Cancelliere di avere esercitata la Massaria senza agiuto d’altro Massaro vacante. In caso di spergiuro sia proceduto contro il Massaro come terminato sarà dalla Sessione.

Quelli della stessa famiglia congionti in primo grado di consanguinità a’ Massari vacanti, ancorché separati nell’estimo, non siano abilitati alla ballottazione di Massaro284.

Inoltre, un Massaro in carica non può rivestire altri ruoli di gestione pubblica all’interno della Città. A noi pare che queste norme si pongano come una sorta di impedimento ad eventuali “conflitti di interesse”, che possano sorgere dal ricoprire ruoli delicati nell’ambito della politica economica cittadina. In questo contesto, la carica di Massaro è quella più delicata (quando tratteremo del suo stipendio sarà chiaro anche dall’entità monetaria della retribuzione), dovendosi egli occupare di distribuire, con un certo grado di discrezione, le risorse del Monte; il luogo pio è stato più volte soggetto ad intacchi da parte dei Massari e col tempo Venezia ha voluto porre dei freni alla perdita di risorse di un ente così prezioso non solo per il sostegno ai poveri, ma anche alle casse pubbliche285. La Dominante ebbe modo più volte di farsi sentire in materia di adeguata amministrazione e salvaguardia del capitale; abbiamo notizia, ad esempio, di un intervento del Senato del 14 aprile 1753286; in ogni caso, sul problema della corretta amministrazione e degli intacchi torneremo in una apposita sezione (Capitolo 6).

283 A.S.Vr, Santo Monte di Pietà di Verona, registri nn. dal 556 al 593, 1756-1797, Filo ricevute. 284 A.S.Vr, Storia di Verona, b. 20, Santo Monte di Pietà, memoriale cit., c. 33/.

285 Cfr. CONTE, Il Monte di Pietà; P. LANARO SARTORI, L’attività di prestito dei Monti di Pietà in Terraferma

veneta: legalità e illeciti tra Quattrocento e primo Seicento, «Studi Storici Luigi Simeoni», XXXIII (1983), pp. 161-177; per quel che riguarda il ricorso di Venezia ai capitali del Monte scaligero, si consideri che tra il 18 Marzo 1696 e il 21 Marzo 1711, quindi in quindici anni, Sua Serenità chiede in prestito all’istituto veronese 220.000 ducati; cfr. A.S.Vr, Storia di Verona, b. 19, Santo Monte di Pietà, Estratti Libro Sessioni.

I Massari e i rispettivi ministri devono dare garanzia della conservazione e restituzione di denari e pegni, così come del degrado di questi; la “pieggeria”287 deve essere approvata anche dal Consiglio dei XII e L. Anche altre norme sono poste a tutela dell’integrità del capitale del Monte:

Venendo eletto Massaro alcun figliuolo di famiglia, il di lui Padre obligherà al Monte tutti i suoi beni d’ogni sorte per tutto il maneggio della Massaria, oltre l’obligo di una buona sicurtà, sicome è obligato ciascun Massaro.

Vivendo in comunione de’ bene con fratelli o con la Madre devono tutti obligarsi simul, et in solidum per la buona amministrazione oltre le solite pieggerie288.

Come abbiamo visto trattando del Cassiere, i Massari ricevono da questi il denaro necessario a svolgere con efficacia le operazioni di prestito; tuttavia, per quel che riguarda la prima consegna di moneta, è necessario un mandato del Cancelliere del Comune.

In merito alle mansioni

È ad essi rigorosamente commessa la diligente assistenza alle loro Massarie in tutti i giorni dell’anno così di mattina a buon’ora, come doppo pranzo, nessuno eccettuato, salve le Feste di precetto, e votive della Città, come pure la solita vacanza dall’ultimo di Settembre fino al giorno di S. Dionisio289.

Andando più nello specifico, ed incrociando il nostro memoriale con altre fonti, sappiamo che, in base a decisioni prese alla metà degli anni Quaranta del Settecento, i Massari e i loro ministri devono presentarsi al lavoro la mattina all’ora di terza (le 9), e vi devono rimanere fino a mezz’ora dopo l’ora di nona (15,30); inoltre, per il periodo chiamato “estivo” (da aprile a tutto settembre) devono prestare servizio anche dalle 20 alle 22,30, mentre negli altri sei mesi dalle 21 alle 23290. Tra le loro competenze vi è il custodire, e far sorvegliare dai propri ministri, i pegni ricevuti; se qualcuno di essi andasse perso per negligenza o colpa del Massaro o di un addetto preposto, scatterà l’obbligo di risarcimento del valore, nel caso in cui

287 Essa deve essere pari a 8000 ducati; su questo punto, però, il memoriale è contraddittorio: riferisce prima che

entrambi i Massari devono garantirsi per 8000 ducati, mentre nella riga successiva sottolinea che per il Massaro ai Mobili sono sufficienti 6000 ducati. Come si fa, nel concreto a garantirsi agli occhi del Monte? Nella pratica intervengono dei garanti, delle persone che, con il proprio capitale, intendono “coprire” i rischi della mala- gestione eventuale del Massaro; in questo caso, si indica che ciascuna persona non può prestare “sicurtà” per meno di 1000 ducati.

288 A.S.Vr, Storia di Verona, b. 20, Santo Monte di Pietà, memoriale cit., c. 32/.

289 Ivi, cc. 33/-34/. Il prestito su pegni nei giorni festivi è da svolgersi nei limiti dell’indulto vescovile del 13

marzo 1746 (che segue una richiesta della Sessione dell’8 marzo), e secondo i prescritti della Parte del 20 dicembre 1750, restando assolutamente vietato il rimettere o riscuotere pegni nei giorni di precetto; cfr. A.S.Vr,

Storia di Verona, b. 19, Santo Monte di Pietà, Estratto Libro Sessioni 18 agosto 1761, Antico Archivio del Comune, registro n. 129, 1750-1753, Atti del Consiglio, c. 60. Il problema del prestito nei giorni festivi è legato

alla tutela dei poveri dallo “sciacallaggio” dei pelagati, ma questo tema sarà da noi discusso nel dettaglio in seguito.

290 A.S.Vr, Storia di Verona, b. 19, Santo Monte di Pietà, Estratti Libro Sessioni sedute del 9 giugno 1744 e del

il proprietario fosse in grado di giustificarne il valore; nell’ipotesi contraria, l’oggetto andrà stimato un terzo o la metà in più del valore per cui fu impegnato, salva diversa disposizione dei Governatori.

Nelle operazioni di prestito, il Massaro e il suo Stimatore devono far scrivere dal Notaio e dal Cogitore dell’Imprestito sui i libri e sui bollettini la qualità e la quantità del pegno, facendone annotare anche numero, peso e misure; i bollettini così compilati saranno poi consegnati all’impegnante, insieme al denaro. L’attività di prestito è però soggetta a dei limiti estremamente precisi:

Deve prestare sopra pegni, che siano equivalenti, e siano pegni portabili.

Sopra gioje, non comprese però le perle, gli è proibito il servire summa maggiore di cinquanta ducati, sotto pena, contrafacendo, di perdere il salario.

Sopra pegni di perle non presterà più di Ducati 500 per cadaun pegno, e cadauna partita, ancorché il pegno valesse molto più; e ciò sotto pena di T291. 50 per cadauna volta da esser tolta a’ Massari contrafacienti da’ loro

salarij, et applicata alla Cassa de’ Poveri.

Non può prestare sopra cose sacre, o che siano per uso sacro, in pena di perdere il denaro prestato, che si applica metà all’accusatore, e metà al Monte de’ Poveri, oltre le pene della Parte dell’Eccellentissimo Senato 17 Ottobre 1412.

Non deve prestare sopra alcun pegno di Forastiere, il quale non abiti nella Città, o suo Territorio, in pena di Ducati 100 per ogni contrafazione, da essergli irremissibilmente tolta, et applicata metà all’accusatore, che sarà tenuto secreto, e metà al Monte de’ Poveri.

Non deve prestare sopra alcun pegno di Ebreo, in pena di dieci ducati per ogni volta, che contrafarà.

Trovandosi alcun pegno di Ebreo, o di Forastiere, impegnato secretamente, sia venduto immediatamente al publico Incanto, e pagato il credito del Monte, tutto il di più, che se ne ricaverà, sia diviso metà al Monte de’ Poveri, e metà all’accusatore, ancorché fosse quello che ha impegnato il pegno medesimo.

Non può prestare sopra fodere di pelli, sopra panni con oglio non purgati, sopra sete non bollite, né filiselli crudi, né sopra altra cosa, che gli fosse proibita dalli Governatori, in pena di perdere due ducati per ogni contrafazione applicati metà all’accusatore, e metà al Monte de’ Poveri.

Non deve prestare sopra alcuna sorte d’armi offensive.

Non può prestar denaro del Monte a chi si sia sopra scritti, né far partite morte senza pegno.

Non deve prestare sopra pegni, li quali non siano descritti ne’ giornali di mano del suo Nodaro; e se in questo contrafarà incorre la pena di perdere la decima parte di quanto avrà servito, da esser divisa metà all’accusatore, e metà al Monte de’ Poveri292.

Abbiamo scelto di riportare integralmente questo brano perché, nella sua estrema chiarezza, ci pare metta in luce alcuni aspetti significativi. In particolare, da molte di queste norme possiamo constatare una fede ai principi che in origine hanno ispirato la nascita dei Monti di Pietà: la vocazione religiosa e il sostengo ai poveri. Si noti che la metà delle pene inflitte ai Massari per la mancata osservanza delle disposizioni va destinata sempre al Monte dei Poveri, ovvero a quella sezione dell’istituto dedicata ai prestiti gratuiti di modeste somme

291 Simbolo usato per indicare i Troni, o Lire venete.

di denaro (quatto lire e poi otto)293; inoltre, vengono impedite le operazioni che abbiano in oggetto oggetti sacri o pericolosi, come le armi, o ancora impuri, come le pelli.

Tornando allo specifico dell’attività del Massaro, v’è da dire che gli è impedito di disporre dei pegni in qualunque modo, scambiandoli, prestandoli ad altri, nemmeno con autorizzazione di Governatori, Priore o Consiglio dei XII; se contravvenisse a dette disposizione, egli si troverà a pagare una multa di 50 ducati e risarcire il proprietario del pegno. Al momento della riscossione dei pegni, poi, i Massari sono obbligati a segnarne l’utile sui bollettini; ogni tre giorni i mazzi dei bollettini riscossi andranno consegnati al Notaio e al Cogitore Generale agli Utili. Alla fine di ogni mese, invece, essi dovranno smettere qualunque attività, per dedicarsi unicamente ai conteggi relativi alla gestione: denari ricevuti dal Cassiere, quelli restituiti, gli utili e i bollettini riscossi e rimessi nel mese in questione. Inoltre, dovrà effettuarsi, alla presenza del Priore e dei Governatori, il conto dei denari avanzati, che saranno lasciati alla massaria per i primi giorni del prestito del nuovo mese.

Terminati i dieci mesi dell’attività di prestito, il Massaro consegna immediatamente al Cassiere tutto il denaro che fosse ancora nelle sue mani; successivamente dovrà provvedere ogni tre giorni a consegnare sempre al Cassiere quanto incassato per la riscossione o la vendita dei pegni. È dunque obbligato a ricevere i bollettini di coloro che desiderano rimettere i pegni, accettandone ventidue per volta (quando però non eccedano i cinquanta ducati per bollettino); fattane nota nel suo memoriale, li farà consegnare al nuovo Massaro dell’imprestito, il quale deve farli subito rimettere, rinnovando le partite e i bollettini. I bollettini rinnovati saranno rimandati al Massaro vecchio, dal quale saranno consegnati ai rispettivi proprietari; non potendo quindi il ministro vecchio dare subito i bollettini nuovi alle persone venute per rimettere, consegnerà loro per cauzione la copia del bollettino, indicando il numero, il giorno, il mese, l’anno e il prezzo servito, al fine di agevolare le operazioni di rimessa definitiva. Se un pegno eccede la somma di 50 ducati non può essere rimesso, almeno che il proprietario non versi al Massaro almeno un terzo della somma eccedente i 50 ducati; se il Massaro contravvenisse a questa indicazione, dovrebbe pagare 10 ducati di multa ogni

293 In origine il Monte di Pietà scaligero era destinato solo a questo tipo di attività, ma, vista la sua floridezza e la

necessità di raccogliere depositi da remunerare, fu decisa, nel 1556, la scissione in due parti. L’attività gratuita andò però in crisi dopo l’incendio del 3 luglio 1630, cui seguì un periodo di gravi difficoltà per il Monte, visto che contemporaneamente si vide impegnato in un lungo e difficile contenzioso con il Duca di Mantova. Non ci sembra il caso di affrontare nel dettaglio queste vicende; ci basti ricordare che il Monte riuscirà a riprendersi solo con vigorosi provvedimenti di risanamento deliberati dalle sessioni nel 1659 e il 7 aprile 1674. La situazione tornerà alla normalità all’inizio del Settecento, con il ritorno alla distribuzione delle elemosine, soppressa sempre a causa delle difficoltà descritte, mentre l’attività del Monte Piccolo, o dei Poveri, è ripristinata, dopo l’autorizzazione del Consiglio dei XII e L, il 9 maggio 1735. Cfr. BELLIGOLI, Le origini; CONTE, Il Monte di

volta, da essergli trattenuti dal salario e da versare per due terzi al Monte dei Poveri294. Se qualcuno si trovasse a perdere il bollettino, e si presentasse per riscuotere o rimettere il proprio pegno, il Massaro dovrà accettare l’individuo se accompagnato da adeguate garanzie, annotando le generalità dei garanti e consegnando una nota così compilata all’impegnante in questione, dopo averla fatta sottoscrivere dal Notaio. Ma

Accadendo che alcuno rascuota con sicurtà un pegno non suo, e doppo venga il Padrone, o mandi col bollettino auntentico per rascuoter il pegno, in tal caso il Massaro dovrà convenire la sicurtà davanti li Governatori, e conoscendo li Signori che il pegno sia stato rascosso indebitamente, il Massaro sarà tenuto a farlo riportare immediate sul Monte, salva a lui ragione contro quello, che avrà fatta la sicurtà.

Non potendo trovarsi il pegno, il Massaro sarà obbligato a pagarlo per quanto verrà giustificato il suo valore; e non riuscendo poterlo giustificare, lo pagherà quanto sarà giudicato dalli Governatori295.

Al Massaro è vietato di conseguire qualunque altro guadagno per il suo lavoro, fuorché il semplice salario (come vedremo, la somma percepita è molto cospicua). E

… se mai si faccia pagare alcuna cosa da qualsisia persona, che venga per riscuoter, o rimetter pegno, o per qualsivolgia altra via, e modo, incorre la pena di perdere la prima volta la metà del salario accresciutogli (qual accrescimento è di Ducati 175) applicata metà all’accusatore, e metà al Monte de’ Poveri; la seconda volta perderà l’altra metà del suo accrescimento; e la 3° volta soggiacerà alla pena di Ducati 25, da essergli trattenuti dal suo primo salario, e della privazione di ogni officio, e beneficio della Città per anni dieci296.

Probabilmente, lo scopo di tale severità è di vietare ogni forma di abuso dei Massari a danno degli impegnanti; l’elevatezza stessa delle remunerazioni, che avremo fra breve modo di constatare, è introdotta a tale scopo297. Tra i divieti ricordiamo anche che il Massaro non può ricevere pegni per rimessi da quei Massari che avessero già terminato il loro servizio, in pena di 25 ducati per pegno, da assegnare per metà all’accusatore e per metà alla Cassa dei Poveri (tutto a quest’ultima nel caso in cui mancasse l’accusatore). Per quel che riguarda, invece, gli obblighi, il memoriale dice che

Anche il Massaro che rascuote è obligato dare al suo Nodaro et al Cogitore Generale agli Utili di tre giorni in tre giorni li mazzi de’ bollettini, che averà riscossi, così de’ capitali, come degli utili, e resti pagati; et inoltre a dare alli predetti Nodaro, e Cogitore l’ultimo giorno del mese, l’ultimo mazzo de’ bollettini, onde si vedano più chiaramente le sue ragioni così de’ capitali, et utili riscossi, come de’ resti pagati in quel mese.

294 In questa parte il documento è incompleto, per cui non è possibile capire a chi va il restante terzo della multa. 295 A.S.Vr, Storia di Verona, b. 20, Santo Monte di Pietà, memoriale cit., c. 39/.

296 Ivi, c. 39/.

297 L’intenzione presente alla fondazione dell’istituto (1490) era che il Massaro servisse il Monte gratuitamente,

ma si capì da subito che ciò avrebbe portato ad una eccessiva dipendenza dalle “bizze” del ministro; così nel 1493 venne istituita una paga annua di 42 ducati, nel 1495 si obbliga al servizio per un anno e l’anno successivo la durata della carica fu portata definitivamente a due anni;ZAMPESE, Il Monte di Pietà di Verona. Il salario sarà poi più volte “adeguato”, fino a giungere nel 1787 a 600 ducati annui; ma ciò sarà oggetto di trattazione successiva.

È tenuto consegnare di sera in sera al Cogitore generale agli Utili tutti li bollettini de’ pegni rascossi in quel giorno.

Consegnerà al suddetto Cogitore ogni sabato tutti li bollettini de’ pegni passati in rimessa.

Nel consegnare di tre in tre giorni li bollettini de’ pegni riscossi, se sarà scoperto, e convinto di averne trattenuto alcuno col denaro, cade in pena di Ducati 50 toties quoties applicati metà all’accusatore, che volendo sarà tenuto secreto, e metà alla Cassa Poveri. Non essendovi accusatore, tutta la pena vada in detta Cassa.

Devono girare ogni Sabato in Cassa del Monte l’importo del capitale de’ pegni passati in rimessa298.

Alla fine del primo mese del secondo anno di servizio, il Massaro (impegnato nella rimessa e nella riscossione dei pegni), farà sì che il suo Notaio e il Cogitore Generale agli Incanti trascrivano dai giornali sul Libro degli Incanti, confrontando i rispettivi dati, le partite (complete di tutti i dati) dei pegni che hanno passato i tredici mesi da che siano state impegnati. Questi pegni dovranno essere quindi venduti all’incanto, «sotto la loggia della piazza»299, alla presenza del Notaio, del Cogitore generale degli Incanti e di almeno uno dei Governatori (o del Priore). Ogni Massaro può chiedere al compratore dei pegni un soldo per ciascun pegno; tale sorta di “regalìa” è definita “maccaluffo”300, ma su detta somma il ministro non può ricavare nulla, dovendo adeguatamente renderne conto al Monte e ad esso consegnarla. I pegni devono poi essere venduti liberamente, senza obbligo di restituzione, riscuotendo l’intero importo subito e senza possibilità di credito; il Massaro che decidesse di far credito a qualche compratore agirà a suo rischio, dovendo consegnare al luogo pio a fine mese l’importo di tutte le vendite effettuate fino a quel giorno. Sempre per quel che riguarda gli incanti, i Massari non possono procedere alla vendita di pegni sui quali non abbiano servito301, in pena di 25 lire per pegno (da consegnarsi sempre metà all’accusatore e metà al