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Cenni sull’istituzione annonaria in età repubblicana.

3. Il grano nell’alimentazione, nella società e nella politica 1 Cereali: tipologie, clima e terreni.

3.3. Cenni sull’istituzione annonaria in età repubblicana.

La storia delle frumentationes e delle leggi varate nel corso dei secoli offre sicuramente informazioni utili per valutare complessivamente il fenomeno.

Sulla scia delle leggi promosse dal fratello, nel 123 a.C. merita di essere annoverata la lex

Sempronia frumentaria di Caio Gracco.

Il censimento dell’epoca registra una popolazione di circa 400.000 abitanti, ripartita in tutto l’ager

romanus, circa 55.000 km², che si estendeva fino all’ager Gallicus, al Piceno, alla Sabina, al Sannio

e alla Campania. In questo computo devono, inoltre, essere considerati i donativi in terre, concessi ai veterani di guerra.

Considerando le notevoli distanze che separano questi luoghi da Roma, Catherine Virlouvet ritiene che probabilmente furono redatte delle liste di aventi-diritto, i quali, in giorni stabiliti, si recavano nella città per ricevere il grano pattuito.

Tale indizio potrebbe essere ricavato da un noto passo delle Tusculanae disputationes di Cicerone, in cui Caio Gracco è sorpreso di vedere Pisone, contrario alla sua legge, ricevere il grano3.

1

Cfr., G. GERACI, L’Egitto provincia frumentaria, in Le ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des débuts de la République jusq’au Haut-Empire: actes du colloque international (Naples, 14-16 février 1991), Naples- Rome 1994, pp. 279-294. Qui, in particolare, cfr., p. 282-285. Lo stesso studioso riprende questo concetto, ampliando la sua proposta, in G. GERACI, Alessandria, l’Egitto e il rifornimento frumentario di Roma, in (a cura di) Br. MARIN, C. VIRLOUVET, cit., 2003, pp. 633-634.

2 Cfr., A. TCHERNIA, Les Romains, cit., 2011, pp. 255-256.

3 Cfr., C. VIRLOUVET, Les lois frumentaires, 1994, cit., p. 19. La studiosa ritiene, inoltre, che questa idea di una lista

di aventi diritto che prelevano il grano in giorni stabiliti, possa trovare confronto in un altro passo, tratto dalla seconda Filippica di Cicerone, in cui si vede Antonio, nella porticus Minucia, probabilmente in procinto di revisionare la lista degli aventi-diritto, prevista dalla nuova riforma di Cesare. Cfr., Cic., Phil., II, 84.

C. Gracchus, cum largitiones maximas fecisset et effudisset aerarium, uerbis tamen defendebat aerarium. Quid uerba audiam, cum facto uideam? L. Piso ille Frugi semper contra legem frumentariam dixerat. Is lege lata consularis ad frumentum accipiendum uenerat. Animum advertit Gracchus in contione Pisonem stantem: quaerit audiente populo Romano, qui sibi constet, cum ea lege frumentum petat, quam dissuaserit. “Nolim”, inquit, “mea bona, Gracche, tibi uiritim dividere libeat, sed, si facias, partem petam”.

[Cic., Tusc., III, 20, 48]1.

Ritenendo valida la presenza di una lista di aventi-diritto al grano pubblico e riprendendo alcuni dati numerici, si possono trarre, con l’aiuto di notevoli studi moderni, le seguenti somme.

Si ritiene che la popolazione, all’epoca dei Gracchi, si sia aggirata tra i 200.000 e i 400.000 abitanti, con una stima di quella libera – secondo i dati del Beloch e prendendo come base l’estremo basso della forchetta proposta – intorno ai 130.000, di cui i soli cittadini maschi adulti rappresenterebbero 1/3 (circa 43.000, almeno domiciliati a Roma). Tenendo presente, invece, l’altra cifra, i cittadini ammonterebbero a 86.000.

Ammettendo una razione mensile di cinque modii, lo Stato doveva garantire da due milioni e mezzo a cinque milioni di modii in un anno2.

Nel periodo di contrapposizione tra Mario e Silla emergerà la figura di Lucio Apuleio Saturnino, il quale attraverso il ruolo giocato nella politica frumentaria di Roma, ci aiuterà, inoltre, ad aprire una parentesi sulla carica del Quaestor Ostiensis.

La carica di quaestor Ostiensis fu probabilmente stabilita nel 267 a.C., anche se vi è chi ha ritenuto di dover datare questa magistratura solo al tempo della fine della guerra annibalica quando, come si è detto, maggiori cominciarono ad essere le necessità di approvvigionamento dell’Urbe. Gli studi più recenti, basandosi soprattutto su alcuni passi di storici antichi3, tendono tuttavia a collocare

l’istituzione di tale magistratura alla prima delle date indicate poiché, in quel periodo, risalirebbe anche una riforma dell’ufficio questorio, con la quale sarebbero stati istituiti altri magistrati. Per completezza dobbiamo ricordare che altri studi collocano, invece, l’istituzione di tale carica solo dopo la creazione, sul finire della prima guerra punica, della provincia di Sicilia, uno dei primi

1

“Anche Gaio Gracco, dopo le enormi elargizioni con le quali aveva dissanguato l’erario, a parole non rinunciava a difendere l’erario. Perché ascoltare le parole, quando vedi i fatti? Il famoso Lucio Pisone Frugi si era sempre espresso contro la legge frumentaria. Ma, una volta promulgata la legge, egli, ex console, si era presentato a prendere la sua parte di frumento. Gracco si accorge di Pisone in piedi tra la folla; gli chiede, davanti a tutto il popolo, dove stia la sua coerenza nel chiedere il frumento in base a quella legge che tanto ha contrastato. ‘Non vorrei, Gracco,’ risponde ‘che ti sorridesse l’idea di dividere i miei brani fra i singoli cittadini, ma, nel caso che tu lo faccia, vorrei la mia parte”. [(a cura di) L. ZUCCOLI CLERICI, Cicerone, Tuscolane, Milano 1996].

2Cfr., C. VIRLOUVET, Les lois frumentaires, 1994, cit., p. 20. Si consideri che 50 anni dopo, la Sicilia di Verre poteva

garantire circa tre milioni di modii.

granai di Roma repubblicana1.

Il ruolo assegnato a questi questori era di sovrintendere all’importazione di grano ad Ostia, porto che, già nella media età repubblicana, cominciava ad assumere un ruolo importante per Roma, per decollare propriamente solo dopo i lavori di allargamento apportati dall’imperatore Claudio.

Non abbiamo purtroppo testimonianze rilevanti su questa magistratura prima del riferimento all’espulsione dalla carica del nostro.

Studi più recenti hanno, però, gettato nuove basi di partenza sull’analisi della figura del quaestor

Ostiensis. La data di istituzione della magistratura al 267 a.C. è fornita da un solo testo, quello di

Giovanni Lido2 che riporta, altresì, anche un titolo differente: quaestor classicus, con riferimento ai preparativi per una spedizione militare contro gli alleati di Pirro. I dati che forniscono anche Livio e Tacito3 farebbero propendere per una carica con compiti militari, piuttosto che annonari e di rifornimento verso la città di Roma. In realtà, secondo Mireille Cebeillac-Gervasoni4 questi ultimi scopi vennero solo in un secondo momento, quasi come conseguenza naturale, avendo comunque a

1Cfr. J. ROUGÉ, Recherches sur l’organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l’Empire romaine, Paris

1966, p. 202; R. Meiggs, Roman Ostia, Oxford 1973, pp. 24-25; W. V. Harris, The Development on the Quaestorship, 267-81 B.C., «CQ», 26 (1976), pp. 92-106 e D. Chandler, Quaestor Ostiensis, «Historia», 17 (1978), pp. 328-329, i quali ritengono che i questori del 267 a.C. siano da ritenere quelli definiti dal Lydus, klassicoi, con compiti militari, piuttosto che annonari; E. Lo Cascio, L’organizzazione annonaria, in (a cura di) S. SETTIS, Civiltà dei Romani. La città, il territorio, l’impero, Milano 1990, p. 240; L. Loreto, Sull’introduzione e la competenza originaria dei secondi quattro questori (ca 267-210 a.C.), «Historia», 42 (1993), pp. 494-502; W. Kunkel – R. Wittman, Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik. 2, Die Magistratur, München 1995, p. 513.

2

Iohann. Lyd., De magistratibus, I, 27 (A.C. Bandy, Ioannes Lydus. On powers or the magistracies of the Roman state. Philadelphia: American Philosophical Society, 1983): Τῷ δὲ τρίτῳ καὶ <τεσσαρακοστῷ καὶ> διακοσιοστῷ τῶνὑπάτων ἐνιαυτῷ, ἐπὶ τῆς ὑπατείας Ῥηγούλου καὶ Ἰουλίου, κρινάντων Ῥωμαίων πολεμεῖν τοῖς συμμαχήσασι Πύρρῳ τῷ Ἠπειρώτῃ, κατεσκευάσθη στόλος καὶ προεβλήθησαν οἱ καλούμενοι κλασσικοί, οἷον εἰ ναυάρχαι, τῷ ἀριθμῷ δυοκαίδεκα κυαίστωρες, οἷον ταμίαι καὶ συναγωγεῖς χρημάτων. “nell’anno duecentoquaratatreesimo dalla creazione dei consoli, sotto il consolato di Regolo e Giulio, nel momento in cui i Romani decisero di entrare in guerra contro gli alleati di Pirro d’Epiro, si equipaggiò una flotta e furono aumentati quelli chiamati classici, o comandanti di navi, al numero di dieci, e così dieci questori, quali tesorieri e raccoglitori di fondi” (traduzione di chi scrive).

3 Cfr. Tac., Ann., XI, 22: sed quaestores regibus etiam tum imperantibus instituti sunt, quod lex curiata ostendit ab L.

Bruto repetita. mansitque consulibus potestas deligendi, donec cum quoque honorem populus mandaret. creatique primum Valerius Potitus et Aemilius Mamercus sexagesimo tertio anno post Tarquinios exactos, ut rem militarem comitarentur. dein gliscentibus negotiis duo additi qui Romae curarent: mox duplicatus numerus, stipendiaria iam Italia et accedentibus provinciarum vectigalibus “L'istituzione dei questori risale a quando il potere era detenuto dai re, come dimostra la legge Curiata, ripristinata da Lucio Bruto. Rimase ai consoli la facoltà di sceglierli, finché non spettò al popolo designare a quella carica. I primi a essere così eletti furono Valerio Potito ed Emilio Mamerco, sessantatré anni dopo la cacciata dei Tarquini, col compito di seguire le operazioni militari. Poi, col moltiplicarsi dell'attività pubblica, se ne aggiunsero altri due, responsabili dei problemi di Roma: il numero fu raddoppiato, quando l'Italia fu soggetta ai tributi e si aggiunsero le imposte delle province” [(a cura di) B. CEVA, Tacito, Annali, Milano 2009]; Liv., Ep., XV: coloniae deductae Ariminum in Piceno, Beneuentum in Samnio. Tunc primum populus R. argento uti coepit. Vmbri et Sallentini uicti in deditionem accepti sunt. Quaestorum numerus ampliatus est, ut essent VIII (Furono dedotte le colonie di Ariminum nel Piceno e Beneventum nel Sannio. Allora per la prima volta il popolo romano iniziò ad usare l'argento. Gli Umbri e i Sallentini vinti, furono accettati in dedizione. Il numero dei questori fu ampliato, affinchè fossero otto). Non si dimentichino, però, l'oscurità e la complessità che si riscontra nella testimonianza liviana contenuta nella Epitome.

4 Cfr. M. Cébeillac Gervasoni, Les rapports institutionnels et politiques d'Ostie et de Rome de la République au IIIe

che fare con operazioni oltre mare.

David C. Chandler, partendo dalle parole di Cicerone in annonae caritate quaestorem a sua

frumentaria procuratione senatus amovit1,riguardanti proprio la destituzione di Saturnino, suppone

che per frumentaria procuratio non si intendesse la sola funzione di garantire l’arrivo di quantità di grano sufficienti ai fabbisogni della città di Roma, ma anche – e direi soprattutto – che la carica implicasse ovviamente aspetti finanziari: il magistrato doveva, cioè, mantenere basso il prezzo del sussidio di grano, previsto già dalla legislazione di Caio Gracco del 123 a.C.2

Così come a Roma, anche ad Ostia erano presenti gli horrea, adibiti alla conservazione dei cereali, prima della distribuzione verso l’Urbe. Questi erano posti intorno a un cortile rettangolare, con la presenza di portici e ai quattro angoli le cosiddette cellae che, pare, non avessero tra di loro comunicazione interna e affacciassero sull’antico corso del fiume Tevere3. Per evitare che i cereali

si deteriorassero, erano poste, all’interno di questi magazzini, delle piccole pile di mattoni, in modo da isolare il suolo dal livello della terra, permettendo al contempo una maggiore circolazione d’aria4.

Attraverso il ritrovamento di alcuni templi nell’area sacra sul lato nord di via della Foce, e in particolar modo il cosiddetto “Tempio tetrastilo”, la cui costruzione, secondo Zevi5, sarebbe

parallela a quella del Tempio di Ercole (100 a.C. ca) e, attraverso l’interpretazione dell’iscrizione trovata sulla scalinata dello stesso Tempio, si può ritenere verosimile che il quartiere dei magazzini di Ostia cominciò a divenire importante già nel terzo quarto del II secolo a.C., se si ritiene che “l’area portuale più antica, collegata con i primi luoghi di culto extraurbani, debba identificarsi con la zona a ovest del Castrum, delimitata da Caninio. In altri termini, […] si tratta di una zona riservata fin dalle origini alla competenza diretta del magistrato romano, e per ciò stesso sottratta alla colonia”6.

L’iscrizione del tempio di Ercole, cui si è accennato in precedenza, ci permette inoltre di avanzare un’ipotesi sull’attività ostiense di un personaggio della politica romana legato aSaturnino.

1 Cic., de har. resp., 43

2 Chandler, Quaestor Ostiensis, cit., p. 330.

3 C. Virlouvet, Tessera frumentaria. Les procédures de la distribution du blé public à Rome, École française de Rome

1995. p. 90.

4 Cfr., Virlouvet, Tessera frumentaria, cit., pp. 90-91. 5

Cfr., F. ZEVI, P. Lucilio Gamala senior e i “quattro tempietti”, in MEFR 85, 1973, pp. 555-581; id., Monumenti e aspetti culturali di Ostia repubblicana, in (a cura di) P. ZANKER, Hellenismus in Mittelitalien. Kolloquium in Göttingen (1974), Göttingen 1976, pp. 52-83.

6 F. Coarelli, Saturnino, Ostia e l'annona. Il controllo e l'organizzazione del commercio del grano tra II e I secolo a.C.,

in «Le ravitaillement en blé de Rome et des centres urbaines des débuts de la République jusqu'au Haut Empire. Actes du colloque international organisé par le Centre Jean Bérard et lURA 994 du CNRS. Naples, 14-16 Février 1991», Naples – Rome 1994, p. 39.

Nell’epigrafe, infatti, si può facilmente leggere:

[----]uleius L.f./ [---]ianus1.

La casistica dei nomi è veramente troppo ampia perché sia possibile proporre una sicura integrazione delle lettere mancanti; tuttavia si può restringere notevolmente il campo, poiché possiamo comunque fornire per l’epigrafe un sicuro appiglio cronologico, dato dal momento di costruzione del tempio: il 100 a.C.

Se l’ipotesi avanzata dal Coarelli è giusta si potrebbe vedere in questo personaggio un certo C.

Apuleius Decianus, tribuno nel 99 a.C.2, insieme a Sex. Titius, entrambi legati a Saturnino.

Evidentemente Decianus avrà contribuito alla ristrutturazione, o magari alla stessa costruzione, dell’edificio. “La cronologia di questa operazione non può non essere anteriore al 99 a.C., e collocarsi quindi nel periodo del dominio politico di Saturnino, ciò che costituisce tra l’altro una notevole conferma della datazione dedotta in base ai dati archeologici. Al tempo stesso, emerge dal nuovo dato una probabile implicazione di Saturnino e della sua factio nella costruzione in forme monumentali di due dei templi dell’area sacra ostiense”3.

Diversi sono i passi degli autori antichi che ci attestano, con buona affidabilità, che Saturnino ricoprì la carica di questore ad Ostia; in particolar modo, Diodoro scrive propriamente che questa figura era incaricata del trasporto di grano da Ostia a Roma:

Ὅτι Σατορνῖνος ὁ δήμαρχος ζηλώσας βίον ἀκόλαστον καὶ ταμίας ὑπάρχων εἰς τὴν ἐξ Ὠστίας εἰς Ῥώμην τοῦ σίτου παρακομιδὴν ἐτάχθη, διὰ δὲ τὴν ῥᾳθυμίαν καὶ φαυλότητα τῆς ἀγωγῆς δόξας κακῶς προεστάναι τῆς προειρημένης ἐπιμελείας ἐπιτιμήσεως ἔτυχε προσηκούσης. ἡ γὰρ σύγκλητος παρελομένη τὴν ἐξουσίαν παρέδωκεν ἄλλοις τὴν ἐπιστασίαν ταύτην.

[Diod. Sic., XXXVI, 12]4.

Nonostante non ci siano fonti letterarie a suffragare tale ipotesi, con prudenza, è forse più probabile

1 Coarelli, Saturnino, cit., p. 37; CIL I², 3029 = AE 1994, 324.

2 Sulla figura di C. Apuleius Decianus cfr. P. Von Rohden, Apuleius 21, «P.W.», II, 1 (1895), coll. 259-260; T.R.S.

Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, II, New York 1952, pp. 4-5, che data la sua magistratura al 98 a.C.; III, Atlanta 1986, p. 23, che riconosce come più probabile la datazione del tribunato della plebe del personaggio al 99 a.C.”; cfr. inoltre E. Badian, P. Decius P. f. Subulo: An Orator of the Time of the Gracchi, «JRS», 46 (1956), pp. 91-96, partic. pp. 95-96 e E.S. Gruen, Political Prosecutions in the ’90, «Historia», 15 (1966), pp. 32-64, partic. pp. 32-38, ancora sulla questione cronologica.

3Coarelli, Saturnino, cit., p. 38; questa ipotesi di identificazione, e dunque anche la datazione della costruzione del

tempio di Ercole, è stata recentemente ripresa anche da P. Pensabene, Ostiensium marmorum decus et decor, Roma 2007, pp. 72; 75.

4La traduzione del passo è la seguente: “Il tribuno Saturnino, che aveva condotto una vita sregolata, fu incaricato del

trasporto di grano da Ostia a Roma, quale questore dell’erario, ma per l’indolenza e la meschinità della sua condotta si credette che avesse mal condotto quell’incarico, e ne ebbe un adeguato rimprovero. Infatti il senato lo prosciolse dalla carica, e affidò quell’incarico ad altri”. [(a cura di) G. BEJOR, Diodoro Siculo, Biblioteca storica, libri XXI-XL, Milano 1988].

ritenere che Saturnino fu destituito dalla carica per il troppo prestigio che cominciava ad acquisire tra la popolazione, grazie anche all’appoggio che avrà, tra il 103 e il 100 a.C., da Mario. Destituito, sicuramente, non perché non fu in grado di portare a termine, e in maniera efficiente, il suo incarico; semmai esattamente il contrario. A sostegno di questa ipotesi potrebbe anche ritornare utile il fatto che, come abbiamo visto, alcuni personaggi politicamente vicini a Saturnino, esplicarono con successo la loro attività edilizia ad Ostia, il che effettivamente meglio si inquadrerebbe nel contesto di un’azione efficace ed incisiva del futuro tribuno della plebe nel suo incarico ostiense.

Secondo Cicerone, Saturnino acquisì comunque popolarità proprio in seguito a tale evento:

Saturninum, quod in annonae caritate quaestorem a suo frumentaria procuratione amovit eique M. Scaurum praefecit, scimus dolore factum esse popularem1.

Nuovamente la Cebeillac-Gervasoni si distacca dall’idea più diffusa, secondo la quale l’azione di Saturnino avrebbe avuto effetti incisivi sul problema del rifornimento di grano a Roma2. Ella

ritiene, piuttosto, che sia stato destituito dalla carica perché effettivamente incapace di compiere in modo efficace il proprio lavoro e che sia stato sostituito da M. Aemilius Scaurus, in quanto questi, essendo già stato censore nel 109 a.C., sarebbe stato in grado di risolvere nel migliore dei modi il problema del rifornimento di grano da Ostia verso Roma, in un momento particolarmente difficile per lo Stato Romano, dato dall’apertura di più fronti di guerra.

Dal canto mio ritengo che, seppur giunti solo in un secondo momento, gli scopi annonari abbiano scatenato le maggiori rivalità tra i personaggi-protagonisti della vicenda di Saturnino. E seppur vogliamo propendere per l’interpretazione della Cebeillac-Gervasoni, secondo la quale ancora non c’era particolare entusiasmo verso tale carica e che l’interesse per la magistratura fosse dettato solo da circostanze eccezionali, io ritengo che la destituzione di Saturnino nel 104 a.C. non sia stata dettata tanto dal fatto che egli, nel suo incarico ostiense, abbia operato in modo fallimentare, quanto piuttosto dal desiderio del Senato di accaparrarsi il consenso della plebe, soprattutto in un periodo instabile come quello segnato non solo dalla guerra in Africa contro Giugurta, ma anche dalle massicce ribellioni degli schiavi in Sicilia.

Non si deve, in effetti, dimenticare il peso politico che poteva garantire la funzione dell’approvvigionamento granario, di estrema importanza per ottenere, appunto, i consensi popolari. Se L. Apuleio Saturnino avesse continuato a rivestire tale carica, avrebbe potuto acquisire grande popolarità, cosa che avrebbe parimenti destabilizzato gli equilibri politici esistenti e il prestigio del

1Cic., de har. resp., 20, 43. “Tutti sanno che Saturnino entrò nelle file del partito democratico per risentimento. Durante

la carestia, infatti, era questore e soprintendeva quindi l’approvvigionamento del grano: il Senato lo esonerò da tali funzioni, nominando in sua vece Scauro”. [(a cura di) M. PASQUALE, Cicerone, Sul responso degli aruspici, Milano 1966].

Senato, il quale garantiva i propri interessi attraverso la figura di M. Aemilius Scaurus.

Nonostante le fonti non vengano in soccorso di tale ipotesi, la si può comunque con cautela sostenere attraverso gli sviluppi successivi della sua carriera politica.

La sua abilità nel rivestire quella carica, infatti, gli assicurò una notevole esperienza da spendere in campo legislativo. Nella veste di tribuno della plebe, infatti, si preoccupò di legiferare appunto sulla questione granaria.

Tra le proposte di Saturnino vi fu una lex frumentaria, in base alla quale la Repubblica doveva vendere il grano alla popolazione al prezzo di 5 sesti di asse al moggio1, per promuovere

un miglioramento economico e sociale alla plebe: Cum L. Saturninus legem frumentariam de

semissibus et trientibus laturus esset2.

Questo provvedimento si inserisce indubbiamente nel solco delle innovazioni introdotte dai Gracchi, e in particolare da Caio, i quali furono tra i primi a proporre una diminuzione del costo del grano per la popolazione di Roma. Saturnino propone questa legge in un periodo – si è detto – difficile per l’Urbe. Allo stesso modo, anche la legge sulle frumentationes di Caio Gracco si colloca in un’epoca non troppo sicura per Roma e per i suoi rifornimenti: Appiano attesta, infatti, che, proprio nel 123 a.C., una carestia aveva colpito l’Africa, provocando delle rivolte tra la popolazione3. Le mansioni ricoperte da L. Apuleio Saturnino, per quanto distinte a livello di

gestione propriamente annonaria, sono state in realtà complementari. La prima – ossia la questura ad Ostia – ha permesso al nostro di gestire in prima persona l’acquisto del cereale, l’importazione verso Roma, l’aumento e/o la diminuzione del costo del grano. Fu, inoltre, un’ottima palestra, per comprendere gli intrecci economici ma anche politici che scaturivano tra i negotiatores, da una parte, e con lo stesso Stato, dall’altra. La sua azione politica nel tribunato sarà stata sicuramente influenzata da tale chiara visione, come dimostrerebbe, appunto, il varo della sua lex frumentaria. Druso, figlio del famoso tribuno del 122 a.C. Marco Livio Druso, che pose il veto alla legge di Caio Gracco, provò, invece, proprio a ripristinare le leggi graccane, cercando altresì di estendere, quanto più fosse possibile, la cittadinanza agli Italici.

Le informazioni circa la sua azione politica le riscontriamo in Appiano e in Livio; quest’ultimo, a riguardo, scrive che:

1Cfr., F. Cavaggioni, L. Apuleio Saturnino tribunus plebis seditiosus, Venezia 1998, pp. 22-34; C. Virlouvet, Les lois

frumentaires d’époque républicaine, in Le ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des débuts de la République jusq’au Haut Empire, Actes du colloque International de Naples (1991), Naples-Rome 1994, p. 18.