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Certificati verdi e bianchi: cenni

Nel documento L'informativa ambientale esterna d'azienda (pagine 155-160)

3. Profili di bilancio

3.3. Certificati verdi e bianchi: cenni

Per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili risulta essenziale il sostegno pubblico. L’Europa, infatti, oltre ad aver istituito un vero e proprio mercato energetico in cui scambiare le quote di emissione, ha adottato diversi schemi di incentivazione dell’utilizzo di energia pulita. Oltre ad incentivi fiscali e contributi diretti, uno dei meccanismi previsti è quello dei certificati verdi (CV) a cui l’OIC ha dedicato un apposito principio contabile

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ai fini della loro rilevazione in bilancio308. Questo appare, dunque, un primo aspetto in comune con i certificati grigi309, analizzati al precedente paragrafo, e, al tempo stesso, un

punto di differenza con i certificati bianchi, che costituiscono Titoli di efficienza energetica (TEE) per la cui contabilizzazione è intervenuto anche l’Assonime310 con il caso 2/2012311.

I certificati verdi sono “titoli attestanti la produzione di una determinata quantità di

energia da fonti rinnovabili”312, la cui offerta è rappresentata dai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e dal GSE. Sono titoli vendibili separatamente caratterizzati da una validità pluriennale, pari a 3 anni, che hanno, tuttavia, un periodo di riconoscimento limitato nel tempo. La durata dell’incentivo, introdotto dal 2002, è di 15 anni e, pertanto il principio contabile di riferimento non risulta più applicabile. L’Organismo Italiano di Contabilità ha, infatti, abrogato definitivamente, nel gennaio 2019, l’OIC 7313.

È tuttavia, necessario, per completezza analizzare il testo dell’OIC 7 ed il funzionamento dei TEE. A livello contabile, pertanto, il principio contabile opera una distinzione tra314:

a) Società che producono energia elettrica da fonti rinnovabili

b) Società che producono/importano energia elettrica da fonti non rinnovabili, in capo alle quali pende “l’obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale,

308 Il principio contabile di riferimento per la rilevazione dei certificati verdi è l’OIC 7, pubblicato nel febbraio 2013. 309 Con l’espressione certificati grigi si fa riferimento alle quote di emissione di CO

2 (paragrafo 3.3.)

310 Associazione fra le società italiane per azioni che si occupa dello studio e della trattazione dei problemi che

riguardano gli interessi e lo sviluppo dell’economia italiana (Wikipedia.org)

311 Assonime, Il caso 2/2012, La rilevazione in bilancio dei titoli di efficienza energetica denominati “certificati

bianchi”

312 N. Lo Bianco, C. M. Capè, F. Sampek, La Guida del Sole24ore al Management, op. cit., pag. 246

313In data 28 gennaio 2019, l’OIC ha pubblicato gli emendamenti ai principi contabili nazionali approvati in via

definitiva dal Consiglio di Gestione

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nell’anno successivo a quello di produzione/importazione, una quota minima di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o, in alternativa di acquistare sul mercato i certificati verdi equivalenti”315

c) Società di trading che, come nel caso dei certificati grigi, acquistano i certificati verdi al solo scopo di rivenderli sul mercato. La contabilizzazione delle operazioni di acquisto e di vendita di tali titoli, dunque, coincide con quanto previsto dall’OIC 8316.

Relativamente alle prime due categorie di società, invece, le modalità di rilevazione differiscono in quanto, mentre per le prime i certificati verdi rappresentano dei ricavi destinati a compensare i maggiori costi sostenuti per l’utilizzo di fonti non tradizionali, per le seconde comportano un sistema penalizzante. Quest’ultime, infatti, risultano obbligate ad acquistare sul mercato i titoli per l’adempimento dell’obbligo, comportando un aumento dei costi di produzione. Ciò comporta, dunque, per i produttori di energia da fonti rinnovabili, l’iscrizione a Conto economico di Ricavi per CV maturati, da iscrivere nella voce A5 – Altri ricavi e proventi, in quanto costituiscono contributi in conto esercizio; mentre per i produttori da fonti non rinnovabili sarà necessario rilevare, sempre a Conto economico, gli Oneri per CV, da classificare nella voce B14 – Oneri diversi di

gestione, in quanto rappresentanti un onere di sistema. In contropartita verranno rilevati

rispettivamente un Credito verso clienti (SP Attivo, C.II 1) o un Credito v/GSE per CV

maturati (SP Attivo, C.II 5) a seconda che la società ceda a terzi il certificato o decida di

trattenerlo in portafoglio; e un Debito verso fornitori (SP Passivo, D 7) o un Debito v/GSE

315 Organismo Italiano di Contabilità, OIC 7, op. cit., paragrafo 11 316 Si veda il paragrafo 3.2.3. al punto 5

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per CV da acquistare (SP Passivo, D 14) qualora vi siano dei residui di competenza da

acquistare.

Un’ulteriore differenza con le quote di emissione riguarda le eventuali differenze di titoli posseduti rispetto all’energia effettivamente prodotta. L’eventuale surplus o deficit, infatti, potrà manifestarsi solo nel caso in cui i certificati verdi siano emessi a preventivo, e non a consuntivo317, i quali verranno contabilizzati, per il surplus, come un’integrazione dei ricavi relativi ai certificati verdi ricevuti a preventivo e venduti nel corso dell’esercizio, oppure rilevando, nel caso di deficit, un risconto passivo in misura pari alla quota di ricavi la cui competenza è rinviata all’esercizio successivo.

Al fine di completare il quadro dei titoli rilasciati dallo Stato per l’incentivazione dell’utilizzo di energia pulita, è necessario descrivere brevemente il meccanismo dei certificati bianchi, rilasciati anch’essi dal Gestore dei mercati elettici. Questi sono “titoli

di efficienza energetica (TEE) che attestano la misura della riduzione dei consumi derivante da interventi e progetti di efficienza energetica”318. Relativamente ad essi si pone il problema della contabilizzazione nel Bilancio di esercizio in quanto l’OIC non si è ancora pronunciato sui riflessi che comporta tale sistema di incentivazione. Se la questione appare più semplice per i soggetti obbligati a conseguire determinati obiettivi di risparmio energetico, per le società di servizi (Esco)319, invece, la problematica è stata controversa. In merito alle prime, infatti, valgono più o meno le stesse regole di quanto visto per le quote di emissione320; mentre per le Esco si è pronunciata l’Assonime,

317 I CV possono essere emessi a preventivo sulla base della produzione attesa, oppure a consuntivo sulla base della

produzione effettiva (A. Quagli, Guide e Soluzioni – Bilancio e principi contabili, op. cit., pag. 839)

318 Assonime, La rilevazione in bilancio dei titoli di efficienza energetica denominati “certificati bianchi”, Il caso n.

2/2012, pag. 6

319 Si tratta di società di servizi energetici (Energy Service Company) che si impegnano a supportare gli investimenti

necessari ad ottenere un risparmio energetico

320 La vendita, infatti, comporterà l’iscrizione di un Credito a Stato patrimoniale e di un Ricavo a Conto economico;

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secondo cui è pacifico assimilare i certificati bianchi ai crediti i quali verranno, pertanto, iscritti in un’apposita voce dell’Attivo circolante tra i Crediti per Titoli di efficienza

energetica e valutati al loro presumibile valore di realizzo in accordo con le disposizioni

del codice civile, in contropartita all’iscrizione di un Ricavo per TEE maturati, da inserire a Conto economico nella voce A5 – Altri ricavi e proventi.

Appare, ora, completo il quadro degli strumenti proposti ed applicati in funzione del pacchetto 20-20-20 promosso dall’Unione Europea al fine di combattere il cambiamento climatico e di promuovere l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile. È importante sottolineare, però, che questi incentivi non sono stati né gli unici adottati né saranno gli ultimi: sono, infatti, in continua espansione studi e movimenti volti a sensibilizzare le aziende in merito alla tematica ambientale le quali possono ottenere numerosi benefici in termini di produzione e di costi/ricavi, ottenendo, inoltre, un maggior consenso degli

stakeholders esterni. Ciò è evidente anche attraverso la sola lettura del bilancio: le imprese verdi321, infatti, iscrivono ricavi rappresentati da titoli e non costi ed oneri da sostenere per la loro attività, come fanno, invece, i soggetti che non producono sufficientemente attraverso energia rinnovabile. È, però, evidente che risulta fondamentale l’informativa qualitativa e complementare al Bilancio di esercizio fornita mediante la Nota integrativa oppure attraverso altri canali di comunicazione, in modo da ottenere, non solo benefici in termini di produzione, ma anche in termini di maggiori ricavi di vendita, ottenibili grazie al miglioramento reputazionale e di immagine che ne derivano.

321 Sempre in numero crescente, si definiscono imprese verdi quelle imprese che svolgono la propria attività ponendo

attenzione all’impatto ambientale. In particolare, sono imprese che nell’ambito della propria attività industriale e produttiva attuano politiche ambientali volte alla riduzione, appunto, dell’impatto ambientale.

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4. Analisi empirica delle informazioni ambientali presenti nella disclosure obbligatoria di impresa

4.1. Definizione del campione – 4.2. Profili di analisi – 4.2.1 Risultati dell’analisi empirica – 4.2.2. Esempi

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