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Natura, ambito soggettivo e oggettivo

Nel documento L'informativa ambientale esterna d'azienda (pagine 129-134)

3. Profili di bilancio

3.2. Le quote di emissione gas ad effetto serra ai sensi dell’OIC 8

3.2.2. Natura, ambito soggettivo e oggettivo

Con quota di emissione si intende il “diritto ad emettere una tonnellata di biossido di

carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o nei periodi di riferimento successivi […]”247.

La natura di tali strumenti, sebbene dopo una prima lettura della definizione sembri consistere in un vero e proprio diritto cedibile, è stata oggetto di molte controversie. Il fatto che si configuri come un diritto cedibile ha come conseguenza inevitabile che il valore per la società corrisponda all’insieme delle quote possedute, valore che può tradursi in un beneficio sia per la produzione, attraverso il rilascio nell’atmosfera delle emissioni in misura equivalente, sia per il conseguimento di un profitto, in caso di cessione e, dunque, di rinuncia a tale diritto. Questo porta ad evidenziare un primo profilo di criticità della normativa che tende, infatti, a premiare in un certo senso le imprese inquinanti. Tuttavia, tale limite viene parzialmente superato, attraverso il libero trasferimento delle quote. “Ogni trasferimento, infatti, può avvenire anche a favore di

247 Art. 3 D. Lgs. 216/2006 comma 1 lettera p) – Definizioni: “Ai fini del presente decreto si intende per: [..]

p) quota di emissioni: diritto ad emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o nei periodi di riferimento successivi, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo. [..]”

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una qualunque persona all’interno della Comunità, anche se non in possesso di autorizzazione ad emettere”248.

Sotto un altro profilo, invece, le quote possono assumere la natura di materia prima249. Vi è, infatti, un rapporto tra la produzione dell’impresa e le quote che possiede. Per lo svolgimento della propria attività, un’impresa rientrante nel campo di applicazione della normativa, deve emettere biossido di carbonio; di conseguenza le quote di emissione assumono, inevitabilmente, l’accezione di materie prime in quanto essenziali allo svolgimento della produzione.

Quest’ipotesi sembra essere confermata dallo stesso OIC 8250 che prevede, per le società

trader, l’iscrizione e la valutazione delle quote in bilancio come rimanenze di materie251. Tuttavia, sebbene questa specificazione, da un lato, sembri confermare tale secondo orientamento, dall’altro, è utile domandarsi se la particolarità prevista per le società

trader, non debba intendersi come un’implicita differenza con le altre società incluse nel

campo di applicazione del principio contabile, ovvero le società soggette alla direttiva ET. Questo comporterebbe, infatti, l’esclusione della configurazione delle quote come materia prima per tutti i soggetti che non abbiano ad oggetto dell’attività la detenzione delle quote al fine della loro cessione sul mercato.

248 Gruppo di lavoro Confindustria, Aspetti contabili e fiscali dell’applicazione in Italia della Direttiva europea sullo

scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra, Marzo 2006, pag. 6

249 Gruppo di lavoro Confindustria, Aspetti contabili e fiscali dell’applicazione in Italia della Direttiva europea sullo

scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra, op. cit.

250 L’OIC 8, ad oggetto Le quote di emissione di gas ad effetto serra, è il principio contabile di riferimento per tali

certificati in materia di valutazione, rilevazione e classificazione in bilancio

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Secondo un terzo orientamento, il legislatore comunitario, a seguito dell’emanazione della Direttiva MiFID II252, ha preso posizione in merito alla natura giuridica delle quote,

inquadrandole come strumenti finanziari253

.

L’obbligo di iscrivere presso Registri Nazionali, istituiti dalle autorità competenti, le operazioni di negoziazione delle quote di emissione sembra porsi a favore di quest’ultima teoria. Tuttavia, per opporsi a tale tesi, sembra sufficiente considerare la caratteristica di investimento finanziario, che distingue le transazioni in strumenti finanziari, ma che risulta mancante nelle operazioni di compravendita di quote di emissione, operazione che si effettua meramente per adempiere agli obblighi comunitari previsti. Inoltre, a confermare la posizione contraria, sono sia la mancanza di una regolamentazione ad hoc per l’attività di negoziazione delle quote – regolamentazione che è, invece, prevista per l’attività di negoziazione di strumenti derivati – sia il conseguente divieto “dell’esercizio professionale di servizi ed attività

d’investimento aventi ad oggetto la negoziazione di tali strumenti a soggetti diversi dagli intermediari autorizzati ai sensi della stessa Direttiva MiFID”254, andando in contrasto, di fatto, con il campo di applicazione della normativa che ha istituito tali strumenti. Sebbene vi siano diversi orientamenti relativamente alla natura delle quote di emissione, facendo riferimento ai certificati verdi255 risulta chiarificatrice la Circolare n 32/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate e la Risoluzione n. 71/E/2009 la quale, in particolare, ha stabilito la soggettività Iva delle cessioni di quote e dei certificati verdi in quanto, data la loro riconducibilità alle cessioni di diritti immateriali, si qualificano come prestazioni di

252 La direttiva 2014/65/UE, nota anche come Direttiva MiFID II, ha revisionato la Direttiva 2004/39/CE ed ha ad

obiettivo lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori

253 Ubaldo Caracino, Federica Pavesi, Zitiello e Associati Studio Legale, Le quote di emissione di CO

2 come strumento

finanziario alla luce della MiFID II, Finanza Approfondimenti, 26/03/2012

254 Ubaldo Caracino, Federica Pavesi, Zitiello e Associati Studio Legale, Le quote di emissione di CO

2 come strumento

finanziario alla luce della MiFID II, Finanza Approfondimenti, 26/03/2012

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servizi256. Alla stregua di tale analisi e di interpretazioni di prassi e di dottrina, sembra, dunque, pacifico che le quote di emissione debbano essere qualificate tra i beni immateriali.

Relativamente all’ambito soggettivo della previsione normativa è necessario analizzare in combinato disposto il Principio contabile OIC 8 ed il, già citato, D. Lgs. 216/2006, il quale risulta utile anche ai fini della definizione dell’ambito oggettivo della fattispecie. I principi contabili nazionali257, da un punto di vista soggettivo, operano una distinzione,

per cui l’OIC 8 è destinato:

a) alle società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas

ad effetto serra

b) alle società trader258

A differenza della facile individuazione dei soggetti che possono qualificarsi come società di trading, in quanto si configurano tali “gli operatori che acquistano quote di

emissione allo scopo di rivenderle sul mercato”259, per comprendere i soggetti che rientrano nella lettera a), è necessario far riferimento all’art.2 del D. Lgs. 216/2006260.

256 Viviana Grippo, Rilevazione e contabilizzazione delle quote di emissione di CO

2, Euroconference News, sezione Contabilità, edizione di sabato 15/11/2014, pag. 2

257 Il Principio contabile OIC 8 è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del

Codice Civile (paragrafo 2 – Principio Contabile OIC 8, Le quote di emissione gas ad effetto serra). Per le società che redigono il bilancio ai sensi degli IAS/IFRS, è necessario prendere come riferimento i principi contabili internazionali (si veda paragrafo 3.2.5.)

258 Organismo Italiano di Contabilità, OIC 8 – Le quote di emissione di gas ad effetto serra, paragrafo 3

259 Claudia Mezzabotta, Certificati verdi e quote di emissione nei principi OIC, Principi contabili, numero 4, anno 2013,

pag.43

260 Art. 2 D. lgs 216/2006 – Campo di applicazione: “Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle

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Le società incluse saranno, pertanto, quelle che svolgono attività energetiche, di produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, di industria dei prodotti minerali, di trasporto aereo261 ed altre attività262.

Dallo stesso art.2 è, inoltre, possibile definire l’ambito oggettivo di applicazione che è limitato ai soli impianti che producono gas ad effetto serra quali “anidride carbonica,

metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoro di zolfo”.

Il nuovo D. lgs. n. 13/2013, contenente modifiche ed integrazioni per lo svolgimento del terzo periodo di applicazione della normativa, ha, però, previsto alcune fattispecie di esclusione, per cui non rientrano nel campo di applicazione del sistema ETS “gli impianti

di incenerimento che trattano annualmente, per più del 50% in peso rispetto al totale dei rifiuti, alcune tipologie di rifiuti” quali i rifiuti urbani, i rifiuti pericolosi ed i rifiuti

speciali non pericolosi 263,. Lo stesso decreto ha, infine, previsto una fattispecie di esclusione anche per le attività di trasporto aereo264.

Definito il campo di applicazione del principio contabile di riferimento, emerge un limite relativamente ai soggetti inclusi ed esclusi. Sembra, infatti, come già accennato precedentemente, che vengano premiate le cosiddette società inquinanti le quali, di fatto, data la possibilità di vendere le quote sul mercato, potrebbero addirittura trarre un

261 Novità introdotta ai sensi dell’art. 5 D. lgs 13/2013 – Ambito di applicazione: “Le disposizioni del presente titolo si

applicano all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia.”

262 Quali, secondo l’allegato A al D. lgs 216/2006 riguardano gli impianti industriali destinati alla fabbricazione di

pasta per carta, di carta e cartoni [..].

263 Art. 2 comma 2 D. lgs 30/2013 – Campo di applicazione: “Sono esclusi dal campo di applicazione del presente

decreto, gli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per più del 50 per cento in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, le seguenti tipologie di rifiuti: a) rifiuti urbani; b) rifiuti pericolosi; c) rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50 per cento in peso.”

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beneficio in termini di profitto a seguito dell’assegnazione gratuita delle stesse quote265.

Tale limite può, comunque, essere superato facendo le seguenti considerazioni:

i. lo scambio delle quote può avvenire liberamente, ovvero tra qualunque operatore economico per cui, almeno a livello teorico, qualunque soggetto può trarre un profitto dalla successiva vendita delle quote;

ii. alla luce delle recenti novità introdotte, per il terzo periodo di applicazione della Direttiva comunitaria n. 2003/87/CE si ha un “progressivo passaggio al metodo

di assegnazione dei diritti di emissione a titolo oneroso mediante asta”266, prevedendo, di fatto, il sostenimento di un costo per i soggetti inquinanti.

Nel documento L'informativa ambientale esterna d'azienda (pagine 129-134)