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Il mercato delle emissioni (ETS)

Nel documento L'informativa ambientale esterna d'azienda (pagine 125-129)

3. Profili di bilancio

3.2. Le quote di emissione gas ad effetto serra ai sensi dell’OIC 8

3.2.1. Il mercato delle emissioni (ETS)

Il sistema di scambio di quote di emissione gas ad effetto serra (EUropean Emission

Trading Scheme, EU ETS) è stato istituito con la Direttiva europea 2003/87/CE236, recepita in Italia con il D. Lgs n. 216/2006. Tale meccanismo, “che consente a ciascun

paese di scambiare su un mercato internazionale creato ad hoc i permessi ad emettere GHG (greenhouse gas emissions)”237, risulta essere estremamente innovativo per diversi motivi: la componente finanziaria di un’impresa, di fatto, viene integrata con quella ambientale per le attività previste dall’Allegato A del decreto238; inoltre, oltre a

coinvolgere un numero elevato di impianti impiegati nei settori delle attività energetiche, risultava essere un meccanismo creato ad hoc per conseguire l’obiettivo che l’Europa si era prefissata, ovvero quello di ottenere una riduzione dell’8% delle emissioni entro il

235 Si vedano i paragrafi 2.2.1. e 2.2.2.

236 Francesco Arecco, Il Gestore del Mercato Elettrico inaugura la borsa italiana dei titoli di emissione di gas serra,

Ambiente e Sviluppo, numero 5, anno 2007, pag. 403

237 Maria Gabriella Imbesi, Lo scambio di emissione di gas serra, FiLOdiritto, 25 aprile 2013, pag. 3

238 Le attività incluse, elencate nell’Allegato A del D. Lgs. n. 216/2006 devono essere integrate con l’Allegato I del D.

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2012, obiettivo che, per l’Italia, si traduceva in una riduzione del 6,5% rispetto ai livelli del 1990239.

Il sistema ETS è un sistema di cap and trade. Ciò significa che “viene fissato un limite

massimo alle emissioni per ciascun partecipante, in relazione al quale vengono emesse le quote di emissione che saranno oggetto di scambio. Ciascuna quota consiste nel diritto ad emettere una tonnellata di CO2”240. I limiti sulle emissioni vengono stabiliti dai Piani Nazionali di Assegnazione che, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs 216/2006241, sono decisi

dall’Autorità Nazionale competente. Per le imprese, invece, non sono previsti vincoli se non quello consistente nella possibilità di detenere un numero di quote pari alle emissioni autorizzate. In caso di surplus o deficit delle quote assegnate rispetto alle emissioni di CO2, infatti, la normativa ha previsto l’obbligo di colmare tali differenze mediante

l’acquisto/cessione di quote242.

Per l’attuazione del sistema di scambio ETS sono stati individuati diversi periodi di scambio, consistenti in vere e proprie fasi di applicazione:

1. la prima fase, relativa al primo triennio di scambio decorrente dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007, viene detta fase pilota o fase pre-Kyoto. Tale periodo, di sperimentazione, ha lo scopo di preparare i soggetti interessati alla Direttiva ET

239 Gli obiettivi di riduzione sono fissati in proporzione alle quantità di emissioni rilasciate da ciascuno Stato membro.

Attraverso tale calcolo, pertanto, è risultato un obiettivo di riduzione per l’Italia del 6,5% di emissioni di gas serra prendendo come riferimento le emissioni rilasciate nel 1990.

240 M. G. Imbesi, Lo scambio di emissione di gas serra, op. cit., pag. 4

241 Art. 8 D. Lgs. 216/2006 comma 2: “Il Comitato ha il compito di: a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione,

presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive; b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive; c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'articolo 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla

all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive; d)

disporrel'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del PNA;

[..]”

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alla fase successiva, di vera e propria applicazione dell’accordo sottoscritto a Kyoto.

2. la seconda fase, di durata quinquennale, va dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 ed è relativa al periodo di piena operatività del protocollo di Kyoto, in cui i soggetti gestori degli impianti sono obbligati ad acquistare le quote di emissione per rispettare i limiti imposti dal protocollo stesso243.

3. la terza fase, decorrente dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, ha una durata di otto anni e consente di ampliare l’estensione del sistema di scambio e di includere anche gli investimenti a lungo termine. Per il terzo periodo, infatti, è stata emanata una nuova Direttiva, n. 2009/29/CE, recepita con il D. Lgs. n. 30/2013 il quale modifica ed integra il vecchio D. Lgs n. 216/2006. Nel nuovo decreto vengono ribaditi gli adempimenti fondamentali posti in capo ai soggetti gestori degli impianti e vengono introdotti alcuni elementi di novità volti ad ampliare l’ambito di applicazione della normativa ed a semplificare le attività di monitoraggio, rendicontazione e verifica. Di tali elementi è opportuno menzionare: l’ampliamento delle attività coinvolte nel sistema di scambio delle quote di emissione includendo, pertanto, anche il settore aereo; l’estensione ad altri gas diversi dalla CO2, oggetto principale della prima e seconda fase perché

rappresentante, da sola, di circa l’80% delle emissioni di gas ad effetto serra244; il

passaggio dal metodo di assegnazione gratuita al metodo di assegnazione a titolo oneroso tramite la messa all’asta, a partire dal 2013, di almeno il 50% delle quote; la possibilità di escludere impianti di piccole dimensioni.

243 Celeste Vichi, La disciplina normativa del Protocollo di Kyoto: tra meccanismi flessibili e command and control,

Tesi di dottorato, Università degli Studi di Pisa, XVIII Ciclo

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Il sistema ETS consiste, dunque, in un vero e proprio meccanismo di circolazione delle quote che, per il principio di libera trasferibilità245, possono essere scambiate all’interno

dello stesso Stato membro, oppure tra Stati membri diversi, traducendosi, di fatto, in un vero e proprio mercato internazionale. Le transazioni avvengono mediante piattaforme di scambio delle quote di emissione gas ad effetto serra, gestite dal Gestore del Mercato Elettrico (G.M.E.)246, attraverso l’iscrizione in appositi registri nazionali. Tali registri consentono di annotare l’entità delle quote complessive, di controllare il rilascio, la detenzione, il trasferimento e la cancellazione delle quote stesse. Dato che, come precedentemente accennato, vi è la possibilità che al termine dell’anno di validità delle quote si verifichino veri e propri surplus o deficit, rispetto alle emissioni rilasciate in atmosfera, il soggetto a fronte di tali differenze, provvederà ad acquistare o cedere i diritti rispettivamente mancanti od in suo possesso. L’acquisto di quote implica, pertanto, il diritto ad emettere una quantità di tonnellate di biossido di carbonio superiori a quelle consentite; invece, la vendita comporta la perdita di tale diritto per il cedente che, però, ha emesso in atmosfera una quantità inferiore di biossido rispetto alle quote assegnate. L’acquisto e la vendita di tali strumenti esigono il sostenimento di un costo per l’acquirente, e la possibilità, dall’altro lato, di conseguire un ricavo. I settori e le imprese più efficienti, dunque, potranno trarre da tale sistema di scambio dei veri e propri profitti. Conseguentemente a quanto sopra esposto, risulta evidente l’importanza di esporre i metodi e le modalità di contabilizzazione delle quote e del loro trasferimento per le imprese operanti nei settori soggetti alla normativa ET, procedendo, prima, a definire gli

245 Ai sensi dell’art. 15 D. lgs. 216/2006 comma 1: “Il trasferimento delle quote di emissione è libero, salvi gli

adempimenti previsti dal presente articolo”

246 Il Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (G.M.E.) è una società costituita dal Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A.

(G.S.E.) che ha il compito di amministrare ed organizzare la borsa italiana e, in particolare, la gestione economica del mercato elettrico

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ambiti soggettivi ed oggettivi della materia. Per fare ciò, sono di cruciale aiuto sia i principi contabili nazionali (OIC) sia i principi contabili internazionali, per le società che redigono il bilancio secondo i principi IAS/IFRS.

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