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I «cittadini italiani di razza ebraica»

Le conseguenze delle leggi del 1938 sulla vita delle persone

ANTIGONE E PORZIA (1938-1955)

4. I «cittadini italiani di razza ebraica»

Se un’«aria maligna nei primi anni Trenta spirava in Europa» 38, se il codice Rocco tutelava la «stirpe» 39, se nel 1936-37 la legislazione

34 G. Speciale, Introduzione, in G. Speciale (a cura di), Le leggi antiebraiche, cit., p. 7.

35 A. mazzacane, La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta, in A. mazzacane (a cura di), Diritto, economia e istituzioni nell’Italia fascista, Baden Baden, 2001, p. 8.

36 G. cianferotti, Il concetto di status nella scienza giuridica del Novecento, Mila-no, p. 140; sui giuristi di fronte alla «palingenesi» del 1938, ivi, pp. 124 ss.

37 G. reSta - v. zeno zencovich (a cura di), Riparare, risarcire, ricordare. Un

dialo-go fra storici e giuristi, Napoli, 2012. Cfr. anche G. Speciale, L’eredità delle leggi razziali

promulgate nell’Italia fascista del 1938. Nuove indagini sul passato, considerazioni per il futuro, in G. reSta - v. zeno zencovich (a cura di), Leggi razziali. Passato/presente,

Roma, 2015, pp. 105 ss.; G. Alpa, La vicenda delle restituzioni, in A. meniconi - m.

pezzetti, Razza e ingiustizia, cit., pp. 128 ss.

38 Così, ricostruendo una genealogia del «bersaglio ebraico» fin dall’antico

anti-giudeismo F. miGliorino, «Il sacro egoismo della razza». La clinica dell’uomo nuovo,

in F. miGliorino (a cura di), Scarti di umanità. Riflessioni su razzismo e antisemitismo,

Genova, 2010, p. 125.

sanciva in misura più rigida che in passato la separazione tra sudditi coloniali e cittadini 40, se, con una serrata ed efficace propaganda, si rafforzava il nesso nazione-razza-civilizzazione in vista della «costru-zione giuridica di razza» 41, l’ultima estate degli ebrei italiani vedeva un radicale ‘salto di qualità’: il «razzismo di Stato» emanava «leggi di citta-dinanza» 42. Collassava il principio statutario dell’uguaglianza giuridica dei cittadini, anche se della cittadinanza gli ebrei sarebbero stati privati dalla Carta di Verona, in quanto «stranieri, durante questa guerra ap-partenenti a nazionalità nemica» 43. L’identità di ebreo – senza possibi-lità di cambiamento di status – era svincolata dall’individuo, ed era ri-levante nella famiglia e nello Stato, che – nelle parole del presidente di sezione di Cassazione Azara – «vuole difendersi dagli ibridismi» 44. Per il giudice Sofo Borghese – tra i più entusiasti – la cittadinanza razzista era definita anche dalla «discriminazione nella discriminazione» 45; il Tribunale della razza era celebrato dal presidente, Gaetano Azzariti, per relegare in soffitta l’«egualitarismo», grazie alla «diversità di raz-za ostacolo insuperabile alla costituzione di rapporti personali», oltre che pericolo per la «purezza della nostra gente» 46. Con minore enfasi

cura di), Le radici storiche dell’antisemitisimo in Italia, Roma, 2009, pp. 1 ss.; E. de

criStofaro, Dalla difesa della stirpe alla difesa della razza. La vita italiana alla

biopoliti-ca, in Materiali per una storia della cultura giuridibiopoliti-ca, 2/2015 pp. 329 ss.

40 F. bacco, Il delitto di madamato e la lesione del prestigio della razza. Diritto

pena-le e razzismo coloniapena-le nel periodo fascista, in D. menozzi - a. mariuzzo, (a cura di), A

settant’anni dalle leggi razziali, p. 85 ss.

41 O. di napoli, La prova della razza. Cultura giuridica e razzismo in Italia negli

anni Trenta, Firenze, 2009 pp. 7 ss.; F. caSSata, La “difesa della razza”, politica,

ide-ologia e immagine del fascismo razzista, Torino, 2008; A. ventura, Il fascismo e gli

ebrei. Il razzismo antisemita nell’ideologia e nella politica del regime, Introduzione di S.

luzzatto, Roma, 2013, p. 9.

42 P. coSta, Civitas, cit., p. 294.

43 Sulla privazione della «tutela giuridica del diritto alla vita» G. fubini, La

condi-zione giuridica dell’ebraismo in Italia dal periodo napoleonico alla Repubblica, Torino,

1998, p. 79.

44 A. azara, Direttive fasciste nel nuovo codice civile, Milano, 1939, p. 13.

45 S. borGheSe, Razzismo e diritto civile, in Monitore dei tribunali, 1939 p. 357;

indicazioni sul magistrato in G. Speciale, Giudici e razza, cit. pp. 57 ss.; S. falconieri,

La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista, Bologna, 2011, p.

95; sulla trimurti antisemita, composta da un professore – Maggiore – un avvocato –

Cutelli – un magistrato, Borghese, S. Gentile, Le leggi razziali, cit., p. 107.

46 G azzariti, La famiglia nel nuovo codice civile italiano, Milano, 1943, p. 34. Su Azzariti, presidente della Corte costituzionale dal 1957, e sull’organo istituito con rdl 13 Luglio 1939, deputato a decidere su arianizzazioni e speciali benemerenze degli

Mariano D’Amelio affermava la coincidenza tra «capacità giuridica e razza ariana» 47.

Tra i «giuristi militanti» e quelli della «tradizione» c’era una certa ‘divisione di compiti’: tra gli esempi, la Rivista di Cutelli fondava il di-ritto razzista su retoriche ‘alla Contro Giuda e il vitello d’oro’ 48; gli altri trattavano il tema senza ‘dilungarsi’. Nel Corso di diritto costituzionale Santi Romano richiamava il maestro Orlando, a proposito del «diritto dei cittadini all’uguaglianza» come mera indicazione per il legislatore, senza «rimedio giurisdizionale per farlo valere». La razza, assieme al sesso, età, infermità mentale, indegnità era indicata tra le condizioni della capacità di diritto pubblico; la legislazione razziale appariva legit-tima in rapporto al principio generale di uguaglianza ex articoli 24 e 25 dello Statuto, che facevano salve le «eccezioni determinate dalle leggi», tra queste quelle «concernenti i cittadini di razza ebraica» 49. Ranellet-ti asseriva che l’uguaglianza statutaria era giuridica, «non di fatto», e che la «natura» produceva «disuguaglianze», che il diritto non poteva colmare; era il caso, oltre che delle donne, degli appartenenti a «razze non ariane» 50. Quanto al diritto civile, Santoro Passarelli commentava il comma 3 art. 1 del codice, sostenendo che l’«appartenenza a deteri-minate razze», e in specie «alla razza ebraica», modificava la capacità giuridica. Ricordava le «ragioni politiche» del decreto 17 Novembre 1938 sulla «difesa della razza intesa come difesa dei cittadini italiani

di razza ariana […] non per definire antropologicamente, ma per

di-stinguere dalle altre razze estranee la razza propria del popolo italiano […] gli uomini possono non essere persone in senso giuridico, come è avvenuto in ordinamenti anche assai progrediti» 51.

ebrei indicazioni in N. rondinone, Il Tribunale della razza e la magistratura, in L. Gar

-lati, T. vettor (a cura di), Il diritto di fronte all’infamia nel diritto, cit., pp. 195 ss.;

sugli esiti delle domande di discriminazione cfr. M. aviGliano - m. palmeri, Di pura

razza italiana. L’Italia “ariana” di fronte alle leggi razziali, Milano, 2013.

47 M. d’amelio (a cura di), Codice civile commentato, Firenze, 1940, p. 88. Sul

ma-gistrato, che iniziò la carriera nella Colonia Eritrea indicazioni in F. auletta, D’Amelio

Mariano, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit, pp. 635-638.

48 Il diritto razzista, 1941, p. 1.

49 S. romano, Corso di diritto costituzionale, Padova, 1943, pp. 184 ss.

50 O. ranelletti, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1940, p. 117.

51 F. Santoro paSSarelli, Lineamenti di diritto civile. Persone fisiche, Padova, 1940,

p. 16. Sulla civilistica cfr. almeno G. alpa, Status e capacità. La costruzione giuridica

delle differenze individuali, Roma-Bari, 1983, p. 138; F. treGGiari, Legislazione razziale