3. L’ EVOLUZIONE FUNZIONALE DELLE CLAUSOLE DI TREGUA SINDACALE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ITALIANA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ITALIANA.
3.6. L E CLAUSOLE DI TREGUA NELLA CONTRATTAZIONE 2010-2011 DEL GRUPPO F IAT
Con gli Accordi del gruppo Fiat conclusi a partire dal 2010202 e poi confluiti nel
200 CORAZZA L., Il nuovo conflitto collettivo, op. cit., pag. 50. L’ A. immagina, ai fini della coercibilità, dello strumento non solo la giustiziabilità del diritto alla revoca o alla sospensione dell’azione messa in atto ma anche il riconoscimento per il datore di lavoro di un’azione nei confronti dei singoli lavoratori.
201 MASTINU E. M., Tregua sindacale e gestione dei conflitti intersindacali nell’accordo Quadro
del 22 gennaio 2009 e Accordi Interconfederali Attuativi, in AA.VV., Studi in onore di Tiziano
Treu. Lavoro, Istituzioni, cambiamento sociale, vol. I, Jovene, Napoli, 2011, pag. 516.
202 Il riferimento è all’Accordo del 15 giugno del 2010 per lo stabilimento di Pomigliano,
cui è seguito il contratto collettivo di primo livello del 29 dicembre 2010; all’ Accordo del 23 dicembre del 2010 per lo stabilimento di Mirafiori e all’Accordo del 4 maggio
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contratto collettivo di primo livello del 13 dicembre del 2011203, le clausole di tregua ritornano “con impeto” all’attenzione della dottrina.
Le questioni problematiche attorno alle quali si crea un acceso dibattito riguardano, da un lato, la possibilità di quelle stesse pattuizioni di essere ricondotte alla categoria degli accordi di pace sindacale e, dall’altro, la loro configurabilità come clausole obbligatorie del contratto collettivo.
In merito alla prima questione, infatti, va sottolineato come le clausole oggetto dell’analisi non vengano esplicitamente definite dalle parti come clausole di tregua, ma rubricate come «clausole di responsabilità» e «clausole integrative del contratto individuale di lavoro».
Per quanto attiene alla clausola di responsabilità si sottolinei come nella prima parte è previsto l’obbligo per le organizzazioni sindacali di rispettare gli impegni presi con l’accordo; conseguentemente si prevede la liberazione e l’esonero dell’azienda degli obblighi contrattuali di natura sindacale, quali i contributi ed i permessi sindacali204, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, nonché in caso di comportamenti idonei a rendere inesigibili le condizione stabilite dall’Accordo.
Ecco dunque, che pur in assenza di un esplicito richiamo allo sciopero, quest’ultimo sembra essere ricompreso nel concetto di «comportamenti idonei a rendere inesigibili le condizioni previste nell’accordo» permettendo, così, alla 2011 per lo stabilimento di Grugliasco, cui è seguito il contratto collettivo specifico di primo livello del 17 novembre del 2011.
203 Il riferimento è al contratto per il gruppo Fiat del 13 dicembre 2011 da Fiat S.p.a, FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL, metalmeccanici e Associazioni Quadri e Capi Fiat in vigore dal primo gennaio 2012.
204 Rispetto alla prima formulazione dei contratti non viene riproposta la previsione
secondo cui in caso di violazione della clausola di responsabilità, l’azienda è liberata da
ogni obbligo derivante dall’Accordo. Sulla natura di detta clausola si veda PROIA G.,
Clausole di responsabilità e clausole integrative, op. cit., pag. 555; DE LUCA TAMAJO R.,
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clausola di responsabilità di essere ricondotta ad una pattuizione implicita di pace sindacale.
Alla luce di quanto detto emergono, dunque, più chiaramente le diversità funzionali rispetto alle pattuizioni previste nelle precedenti esperienze contrattuali.
Il riferimento, infatti, «al mancato rispetto degli impegni», nonché all’«inesigibilità delle condizioni stabilite» permette, a contrario, di comprendere come dette pattuizioni siano poste a presidio della stabilità del contenuto degli accordi. Sembra, dunque, definitivamente abbandonato il concetto, nonché, il contenuto delle c.d. “clausole di raffreddamento”205.
Da queste ultime pattuizioni, però, le parti sembrano mutuare la tipizzazione della sanzione prevista in caso di violazione degli impegni di tregua206. A differenza di quanto previsto dal Protocollo del 1993 con lo slittamento dell’indennità di vacanza contrattuale, però, negli Accordi Fiat vengono tipizzate sanzioni che, per la loro natura, appaiono non solo più consone ai soggetti collettivi obbligati al rispetto della tregua, ma soprattutto più idonee a garantirne l’effettività.
Alla luce di quanto detto sembrano dunque risolti i dubbi sulla riconducibilità di quelle clausole alla parte obbligatoria del contratto collettivo.
Di più problematica interpretazione appare la seconda parte della clausola di responsabilità che prevede l’irrogazione delle medesime sanzioni di natura
205 A tal riguardo potrebbe, invero, affermarsi come gli effetti delle clausole di
raffreddamento possano ben essere prodotti dalle clausole di responsabilità poiché queste ultime vincolano le parti alla tregua sindacale durante l’intera vigenza del contratto, comprensiva del periodo delle trattative per il rinnovo della contrattazione. 206 R.DE LUCA TAMAJO, Accordo di Pomigliano e criticità del sistema di relazioni industriali italiane, op. cit., pag. 797. L’A. non parla di tipizzazione della sanzione, quanto di clausola penale ex art. 1392 del codice civile, cioè di una forfettizzazione del risarcimento del danno.
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collettiva in caso di «comportamenti individuali e/o collettivi dei lavoratori idonei a violare in tutto o in parte ed in misura significativa» le clausole dell’accordo.
A tal riguardo è stato osservato come la clausola sia riferibile alla violazione di impegni riconducibili alla parte obbligatoria del contratto poste in essere non da soggetti sindacali, ma da coalizioni anche occasionali di lavoratori che non abbiano stipulato il contratto collettivo207. In altre parole assumerebbero rilievo, ai fini della sanzionabilità dei soggetti firmatari, anche quei comportamenti individuali e collettivi che esulano dalle scelte da questi deliberate.
Conseguentemente, risulta facilmente comprensibile come nella disposizione sia stata individuata un’ipotesi di responsabilità oggettiva208 dei sindacati firmatari. Questi ultimi, infatti, non solo risponderebbero per le condotte di soggetti non facilmente influenzabili, ma anche - e soprattutto - per i comportamenti di quei sindacati che hanno rifiutato di stipulare il contratto e che, durante la sua vigenza, conserverebbero l’interesse a metterne in discussione il contenuto senza assumersi il rischio dell’irrogazione di alcuna sanzione209.
L’esistenza di una responsabilità che si colloca al di là del classico dovere di influenza dei sindacati firmatari, è stata, tuttavia giustificata alla luce della maggior gravità della condotta richiesta per le ipotesi di sanzionabilità, e cioè,
207 CHIECO P., Accordi FIAT, clausola di pace sindacale e limiti al diritto di sciopero, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”. IT-117/2011, pag. 7. L’A. ritiene che la seconda parte della clausola di responsabilità, così costruita, comporti una responsabilizzazione anche per i singoli lavoratori quando sviluppano l’azione collettiva al di fuori della cornice governata dai sindacati firmatari.
208 In tal senso CARINCI F., La cronaca si fa storia: da Pomigliano a Mirafiori”, op. cit., pag.
12; MARIUCCI L.,Prime note sul caso Fiat: anomalia o modello?, in AA.VV. Studi in onere di
Tiziano Treu. Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale, vol. I, Il diritto del lavoro e i suoi interlocutori, diritto sindacale e relazioni industriali, Jovene, Napoli, 2011, pag. 500 e segg. 209 SCARPELLI F., Pomigliano: variazioni sul tema, in Dir. Lav. Merc., 2010, 3, pag. 555
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della necessità che le violazioni delle clausole dell’accordo siano «significative» e tali da far «venir meno l’interesse aziendale alla permanenza dello scambio contrattuale ed inficiare lo spirito che lo anima»210.
Ritornando alle questioni problematiche evidenziate all’inizio dell’analisi, va sottolineato come, alla luce di quanto detto, la riconducibilità delle clausole di responsabilità alla parte obbligatoria del contratto sembrerebbe aver risolto anche la seconda delle dette questioni.
In realtà, la configurabilità di quella clausola come clausola di tregua sindacale ha comportato complessi dubbi interpretativi in relazione alla c.d. “clausola integrativa” del contratto individuale.
Con quest’ultima il contenuto del contratto collettivo viene “innestato” nel contratto individuale di lavoro, di modo che la violazione da parte del lavoratore di una delle clausole del contratto collettivo si configuri come inadempimento contrattuale, giustificando, così, l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro.
Alla luce di quanto detto, se la clausola di responsabilità si configura come una clausola di tregua sindacale e se quest’ultima si incorpora nel contratto individuale di lavoro, allora anche il singolo lavoratore sarebbe obbligato ad astenersi dall’esercizio del diritto di sciopero.
Il problema si pone nuovamente nei termini dell’efficacia soggettiva delle clausole di tregua sindacale, finendo inevitabilmente per sfociare nella questione della titolarità del diritto di sciopero.
Ciò nonostante, una parte della dottrina, seppur sulla scorta di argomentazioni differenti, sembra aver risolto alla fonte la questione.
210 CHIECO P., Accordi FIAT, clausola di pace sindacale e limiti al diritto di sciopero, op. cit., pag. 5 precisa come nel caso di comportamenti “individuali e/o collettivi”, l’applicazione di sanzioni comunque gravanti nella sfera dei sindacati, richiede, ragionevolmente, una soglia di punibilità più alta.
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Se da una parte si è sostenuto che la clausola integrativa del contratto individuale esulasse dalla fattispecie delle clausole di tregua, di modo che le condotte individuali oggetto del divieto non potessero riguardare lo sciopero211, dall’altro si è sottolineato come quella clausola fosse riferibile esclusivamente all’inadempimento della parte normativa del contratto collettivo, in linea con le consuete previsioni di inscindibilità contenute nella contrattazione collettiva nazionale212.
Ma è proprio alla luce delle esigenze di chiarezza che le parti non solo hanno ri- rubricato «la clausola integrativa del contratto individuale» come «clausola di inscindibilità», ma ne hanno cambiato anche la collocazione, inserendola non più immediatamente di seguito alla clausola di responsabilità213, ma tra i primi articoli del sistema delle regole contrattuali214. Le nuove soluzioni grafico- formali permettono, così, alla clausola di scindibilità di perdere i connotati della clausola di tregua.