2. S ULLA STABILITÀ DEGLI ACCORDI COLLETTIVI I L RAPPORTO TRA CONTRATTO COLLETTIVO E SCIOPERO : L ’ OBBLIGO DI PACE SINDACALE I L CONTESTO
2.1. L’ OBBLIGO DI PACE SINDACALE NELLA C OSTITUZIONE S PAGNOLA
L’analisi del testo costituzionale in relazione al rapporto tra contrattazione collettiva si traduce nell’indagine sulla configurabilità della costituzionalizzazione di un obbligo (esplicito o implicito) di pace sindacale237. L’esistenza del fondamento costituzionale dell’obbligo di pace sindacale è stato individuato nell’art. 37.1 che, riconoscendo il diritto alla negoziazione collettiva, affida alla legge il compito di garantirne «la fuerza vinculante»238.
Ed è proprio sulla diversa interpretazione dell’espressione forza vincolante che la dottrina fonda le proprie teorie in relazione alla configurabilità di una costituzionalizzazione dell’obbligo di pace sindacale.
A tal riguardo, alcuni autori rifiutano l’interpretazione secondo cui quell’espressione sarebbe riconducibile al concetto di efficacia normativa. Contrariamente ritengono che quest’ultima, traducendosi nella possibilità di configurare i contratti collettivi come «verdadera y propriamente normas, que respecto de cada contrato o relación individual de trabajo juegan “desde fuera” como derecho objetivo, impuesto a la voluntad de las partes de aquel contrato o relación239» trovi, invece, fondamento giuridico nella prima parte dall’articolo 37.1 che riconosce il diritto alla contrattazione collettiva.
237 La questione risulta avere una certa rilevanza nei termini in cui la
costituzionalizzazione di un obbligo di pace sindacale comporterebbe un forte condizionamento sul contenuto di una possibile legge futura che si configurerebbe incostituzionale laddove non si adeguasse alla disposizione o al principio.
238 Si legge all’art. 37.1 « la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral
entre los representantes de los trabajadores, asì como la fuerza vinculante de los convenio».
239 ALONSO OLEA M., Las fuentes del derecho en especial del derecho del trabajo según la
Constitución, Civitas, Madrid, 1990, pag. 121. Nello stesso senso SAGARDOY
BENGOECHEA J.A., Las relaciones laborales en la Constitución, in Libre Empresa, 1978, n.8
pag. 86 secondo cui l’articolo 37.1 della Costituzione Spagnola, «otorga un respaldo júridico de primer orden a los covenios como fuente de producciób de derecho».
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Se allora l’efficacia normativa del contratto collettivo costituisce il contenuto intrinseco del diritto alla contrattazione collettiva, l’espressione «fuerza vinculante» non può che essere riferita ad una questione distinta240. Avendo, infatti, la prima parte dell’articolo 37.1 a oggetto il contenuto normativo del contratto collettivo, l’espressione di cui si discute non può che essere riferita alla parte obbligatoria dello stesso. Ed è sulla base di simili considerazioni che si giunge a collegare quell’espressione all’obbligo delle parti che hanno sottoscritto il contratto ad «eludir cualquier medio de presión - huelga, cierre patronal […] - dirigido a la modificación del pacto durante su vigencia241». In altre parole, la seconda parte dell’art. 37.1 si configura come una limitazione per le parti sociali a ricorrere, durante la vigenza del contratto collettivo, a mezzi di autotutela strumentali alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, la garanzia della forza vincolante del contratto collettivo altro non significherebbe se non la garanzia dell’adempimento di quanto previsto dallo stesso242, tanto in relazione alla parte obbligatoria che a quella normativa.
Ed è alla luce di quanto evidenziato che quell’espressione può essere configurata come una declinazione, nell’ambito del diritto sindacale, del principio civilistico del pacta sunt servanda secondo cui «las obligaciones que
240 ALONSO OLEA M., Las fuentes del derecho en especial del derecho del trabajo según la Constitución, op. cit., pag. 122.
241 MONTOYA MELGAR A., Derecho del Trabajo, 4a edizione, Tecnos, Madrid, 1981, pag.
163, orientamento confermato anche dall’autore anche nelle edizioni successivi del
manuale. Nello stesso senso anche ALONSO OLEA M., Las fuentes del derecho en especial
del derecho del trabajo según la Constitución, op. cit., pag. 69 che sostiene che la seconda parte dell’art. 37.1 «mira a quienes directa y inmediatamente han sido parte [en el convenio] y las obligaciones que han asumido al convenir»
242 BARREIRO GONZÁLEZ G., La disponibilidad del Derecho de huelga y su Garantía en la Constitución, in Revista de Politica Social, 1979, n. 121, pag. 88. L’A. afferma che garantire la forza vincolante del contratto collettivo «implica de suyo garantizar el cumplimiento de lo pactado en los mismos, que no lo estará si se admite en tales circinstancias el derecho de huelga».
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nacen de los contractos tienes fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos243».
Risulta a tal punto facilmente comprensibile come le argomentazioni di detto filone dottrinale mirino a sostenere come la costituzionalizzazione di tale principio civilistico legittimi l’esistenza, nel sistema spagnolo, di un obbligo di pace sindacale implicito244.
Una simile ricostruzione non trova, tuttavia, accoglimento tra quegli autori che, svincolando il diritto di sciopero dal diritto alla contrattazione collettiva, riconoscono al primo un maggior grado di protezione rispetto al secondo. Si afferma, a tal riguardo, che la costituzionalizzazione del diritto di sciopero, introducendo un elemento di rottura rispetto al sistema precedente, impedisce la riaffermazione dei principi generali del diritto civile, e dunque, la configurabilità dell’obbligo di pace sindacale come un elemento immanente al sistema delle relazioni sindacali245. Coerentemente, allora, lo sciopero svolto
243 Art. 1091 del Código Civil Español.
244 BARREIRO GONZÁLEZ G., La disponibilidad del Derecho de huelga y su Garantía en la Constitución, op. cit., pag. 88. L’A. sostiene che l’articolo 37.1 «deja la puerta abierta a la posible constitucionalización del deber de paz inmanente para lo pactado en le convenio». Per un approccio critico alle ricostruzioni dottrinali illustrate si rimandi a
DEL REY GUANTER S., Negociación colectiva y paz laboral, op. cit., pag. 208 e segg. L’A. non
critica tanto la possibilità di riferire la forza vincolante del contratto collettivo alla costituzionalizzazione del principio del pacta sunt servanda, quanto l’indimostrato passaggio secondo cui l’applicazione di quel principio nell’ambito del diritto sindacale si traduce nel impossibilità di ricorrere allo sciopero durante la vigenza del contratto collettivo, cioè nel dovere di pace sindacale.
245 MATIA PRIM J.-SALA FRANCO T.-VALDÉS DAL-RE F.- VIDA SORIA J., Huelga, cierre
patronal y conflictos colectivos, S.L. Civitas Ediciones, Madrid, 1992, pag. 86; VALDÉS
DAL-RE F.,La Negociación colectiva en la Constitución, in Revista de Politica Social, n. 121,
1979, pag. 489; VILLA GIL L.E.-PALOMEQUE LÓPEZ M.C., Introducción a la Economia del
Trabajo, Debate, Madrid, 1982, pag. 415; OJEDA AVILÉS A., Derecho Sindical, Tecnos,
Madrid, 1980 , pag. 411 (teoria confermata anche nelle edizioni successive del testo);
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durante la vigenza del contratto collettivo deve essere interpretato come una «mera suspensión de las relaciones productivas, no (como) la inobservacia de lo pactado246». Se la “fuerza vinculante” non attiene al dovere di pace sindacale, allora quest’ultima diviene sinonimo di efficacia normativa, cioè di configurabilità del collettivo come fonte del diritto247.
Alla luce di quanto illustrato appare evidente come la mera esegesi del testo costituzionale risulti insufficiente per individuare un riposta certa ed univoca in relazione al rapporto che l’ordinamento spagnolo delinea tra contratto collettivo e diritto di sciopero.
2.2.IL REAL DECRETO LEY DE RELACIONES DE TRABAJO N.17 DEL 1977 E IL DOVERE