3. L’ EVOLUZIONE FUNZIONALE DELLE CLAUSOLE DI TREGUA SINDACALE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ITALIANA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ITALIANA.
3.1. L E PRIME “ APPARIZIONI ” E GLI ACCORDI CONFEDERALI DEGLI ANNI C INQUANTA
Si ritiene155 che la prima formulazione della clausola di tregua con cui il sindacato si impegnava alla «esecuzione scrupolosa» del contratto collettivo, a non effettuare «per nessuna ragione» e «mai alcuno sciopero, né alcuna sospensione di lavori, parziale o totale, né un intralcio all’andamento normale della fabbrica»156, fosse contenuta nel contratto collettivo stipulato il 27 settembre 1906 sottoscritto dalla FIOM di Torino e dalla Fiat.
L’impegno preso dal sindacato con quella clausola non presupponeva, però, nessun nodo interpretativo da sciogliere. La sua sottoscrizione, infatti, non poneva la questione della compatibilità con lo sciopero, poiché, quest’ultimo non aveva ancora ricevuto la tutela di diritto costituzionale.
clausola di pace sindacale e limiti al diritto di sciopero, in WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona”. IT - 117/2011; PROIA G., Clausole di responsabilità e clausole integrative, in
AA.VV., Studi in onore di Tiziano Treu. Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale, vol. 1, Il
diritto del lavoro e i suoi interlocutori, diritto sindacale e relazioni industriali, Jovene, Napoli,
2011, pag. 1 e segg.; CORAZZA L., Tregua sindacale, governo del conflitto collettivo e
competitività internazionale, in Riv. It. Dir. Lav., 2011, I, pag. 617 e segg.; MAGNANI M., Da
Pomigliano a Mirafiori: gli effetti dell’Accordo di Pomigliano sulle relazioni industriali, in Iustitia, 2011, 1, pag. 11 e segg.
155 MENGONI L., Il contratto collettivo nell’ordinamento giuridico italiano, op. cit., pag. 251.
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Ciò nonostante dall’analisi della disposizione emerge la funzione assolta dallo strumento, cioè quella di uno scambio sinallagmatico157 tra associazioni sindacali e datori di lavoro consistente nell’impegno da parte delle prime alla tregua, in cambio dell’impegno, nel caso di specie, della Fiat ad imporre ai lavoratori l’iscrizione alla FIOM.
Procedendo cronologicamente, se si tralasciano gli accordi interconfederali del 24 febbraio 1945158, del 27 ottobre 1946159, del 30 maggio 1947 sulla c.d. “tregua salariale”160 ed alcuni accordi aziendali161, è con l’art. 1 dell’Accordo Interconfederale del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali nell’industria162 e con l’art. 14 dell’Accordo Interconfederale dell’8 maggio
157 GRISELLI S., Indisponibilità del diritto di sciopero, in Riv. Dir. Lav., 1965, II, pag. 208.
158 Il riferimento è all’art. 1 dell’Accordo.
159 Il riferimento è all’art. 22 dell’Accordo secondo cui “In aderenza alle finalità del
presente accordo enunciate nella premessa, le Confederazioni stipulanti e le Associazioni ad esse aderenti, sia nazionali che territoriali, assumono l’impegno di osservare, per un periodo di mesi sei dalla data di stipulazione dell’accordo stesso, una tregua e, conseguentemente, di non addivenire ad una variazione di aumento del trattamento retributivo dei lavoratori quale risulta successivamente all’applicazione del presente accordo, salvo naturalmente le variazioni derivanti dall’applicazione della scala mobile. Nello spirito di tale impegno tutte le organizzazioni dei lavoratori si adoperano per evitare qualsiasi richiesta ed agitazione in contrasto con esso. La tregua concordata non ostacola la normale attività di revisione degli istituti contrattuali in sede di stipulandi accordi nazionali, purché tale revisione non importi un effettivo aumento salariale o stipendiale di carattere generale, che come tale, possa considerarsi in contrasto con la lettera e lo spirito del presente accordo”.
160 MAGNANI M., Contrattazione collettiva e governo del conflitto, in Dir. Lav. Rel. Ind., 1990, 4, pag. 697.
161 GHEZZI G., La responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali, Giuffrè, Milano, 1963, pag. 158 e segg.
162 GIUGNI G., Problemi di applicazione della disciplina interconfederale dei licenziamenti dell’industria, in Riv. Dir. Lav., 1958, pag. 218; PERA G., Lo sciopero civilmente illecito a
seguito della sua regolamentazione nel contratto collettivo, in Foro it., I, col. 1241; SMURAGLIA
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1953163 sulla costituzione e sul funzionamento delle Commissioni Interne, che l’obbligo di tregua diventa un elemento strutturale della contrattazione.
Da un punto di vista funzionale, però, dette clausole non mirano a garantire la stabilità nel tempo del regolamento collettivo, ma risultano strumentali all’esperimento di procedure conciliative ed arbitrali164, e si pongono in relazione ad esse attraverso un nesso sinallagmatico165. La diversa funzione delle dette clausole non sembra, tuttavia, incidere sugli effetti che esse hanno sul diritto di sciopero, manifestandosi, infatti, come una, seppur impropriamente definita, «rinunzia temporanea» ad esso166.
Giur. Lav. 1956, II, pag. 61; FLAMMIA R., Presupposizione ed accordo interconfederale sui
licenziamenti individuali nell’industria, in Mass. Giur. Lav., 1959, pag. 81.
163 MENGONI L., Lo sciopero e la serrata, op. cit.; GHEZZI G., La responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali, op. cit., pag. 168.
164 Nello specifico l’accordo del 18 ottobre del 1950 sui licenziamenti individuali crea un
collegio di conciliazione e arbitrato al quale i lavoratori possono ricorrere in caso di licenziamento individuale. Si prevede che durante tutto lo svolgimento della procedura le parti non debbano promuovere azioni di conflitto, riprendendo “la loro libertà” solo nel caso cui il datore di lavoro, a seguito del riconoscimento dell’illegittimità del recesso da parte del collegio, non accetta la richiesta del ripristino del rapporto di lavoro del licenziando o alternativamente il versamento di una penale.
165 Con riferimento all’Accordo sui licenziamenti individuali il nesso sinallagmatico si
crea tra l’obbligo in capo al datore di lavoro di esperire il procedimento per l’accertamento della legittimità del recesso e l’obbligo di tregua da parte dei sindacati per tutto lo svolgimento del procedimento.
166 GRISELLI S., Indisponibilità del diritto di sciopero, op. cit., pag. 209. L’A. ritiene che anche le clausole che impegnano il sindacato ad astenersi totalmente dalla lotta durante la vigenza dell’accordo collettivo non possano configurarsi come “rinuncia” allo sciopero. Considerando, infatti, il limite temporale dell’impegno, sarebbe ipotizzabile solo “una rinuncia temporanea” allo sciopero” che però non potrebbe essere realmente tale alla luce del fatto che “la rinunzia è un atto abdicativo del diritto e quindi il suo effetto è definitivo ed irrevocabile”.
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3.2.L’ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEGLI ANNI