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L’A CCORDO I NTERCONFEDERALE DEL 28 GIUGNO 2011.

Nel documento La titolarità del diritto di sciopero (pagine 84-88)

3. L’ EVOLUZIONE FUNZIONALE DELLE CLAUSOLE DI TREGUA SINDACALE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ITALIANA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ITALIANA.

3.7. L’A CCORDO I NTERCONFEDERALE DEL 28 GIUGNO 2011.

L’esperienza della c.d. contrattazione separata e le conseguenze pratico- giuridiche sorte all’indomani della c.d. vicenda FIAT inducono i sindacati a riflettere non solo sull’opportunità politica di una rinnovata unità d’azione, ma

211 DE LUCA TAMAJO R., Accordo di Pomigliano e criticità del sistema di relazioni industriali italiane, op. cit., pag. 810. L’A. fa riferimento all’ostruzionismo esercitato sul piano individuale.

212 CHIECO P., Accordi FIAT, clausola di pace sindacale e limiti al diritto di sciopero, op. cit., pag. 9.

213 Il riferimento è per quanto riguarda l’Accordo di Pomigliano del 15 giungo del 2010

all’ art. 15 collocato immediatamente dopo l’art. 14 contenente la clausola di responsabilità; per quanto riguarda l’Accordo di Mirafiori del 23 dicembre 2011 all’art.2 collocato immediatamente dopo l’art. 1 sulla clausola di responsabilità.

214 Il riferimento è all’art. 8 del Contratto collettivo di Pomigliano del 29 dicembre del

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anche sulla necessità di regole che permettano all’ordinamento intersindacale di rispondere alle esigenze di rinnovate relazioni industriali.

Pur continuando a rifiutare un intervento eteronomo, gli attori sindacali sembrano stabilire nuovi principi sui quali fondare e legittimare il sistema. Ecco dunque come la certezza e la stabilità delle regole diventano gli obiettivi teorici a cui, da un punto di vista applicativo, consegue inevitabilmente una crescente istituzionalizzazione del conflitto e dei meccanismi di stipulazione dei contratti collettivi. Ed è proprio alla luce di quanto detto che risulta facilmente comprensibile il contenuto della premessa dell’Accordo del 28 giugno 2011 secondo cui «è essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e in grado di dare certezza non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva, ma anche sull’affidabilità e il rispetto delle regole stabilite».

Ciò che preme commentare in questa sede è il punto 6 dell’Accordo. Quest’ultimo introduce il meccanismo delle clausole di tregua al fine di garantire «l’esigibilità» degli impegni assunti dagli attori collettivi mediante la contrattazione aziendale. Si legge infatti come «i contratti collettivi aziendali, approvati alle condizioni di cui sopra, che definiscono clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda e non per i singoli lavoratori». In altre parole, è possibile affermare che l’obiettivo delle parti stipulanti contenuto nella premessa dell’Accordo venga perseguito attraverso una duplice soluzione: se da un lato si prevede che le clausole di tregua, contenute nei contratti collettivi aziendali e poste a garanzia dell’esigibilità degli impegni assunti, siano vincolanti per tutti i sindacati

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firmatari dell’Accordo a prescindere dall’adesione di questi ultimi ai singoli contratti, dall’altro si circoscrive l’effetto vincolante delle clausole al piano dei rapporti collettivi.

Non dubitando sul fatto che una simile scelta delle parti possa essere interpretata quale «vera e propria reazione rispetto agli accordi FIAT del 2010»215, occorre domandarsi quale significato possa assumere l’esplicita esclusione dei singoli lavoratori dal novero dei soggetti vincolati al rispetto della clausola di tregua in relazione al tema della titolarità del diritto di sciopero.

A tal riguardo, all’indomani della stipulazione dell’Accordo, parte della dottrina216 ha sostenuto come una simile scelta non possa che essere interpretata in termini di una chiara presa di posizione in merito alla titolarità individuale del diritto di sciopero. Conseguentemente, l’esplicita specificazione del punto 6 dell’Accordo non risulterebbe apportare nessun elemento di novità alla teoria fondata sul “dogma” della titolarità individuale del diritto di sciopero che impedisce alle clausole di tregua di produrre effetti se non nei confronti dei soggetti che direttamente le hanno pattuite.

Tuttavia, è proprio la chiarezza di una simile precisazione che impedisce alla stessa espressione di essere interpretata in termini di volontà di adesione delle

215 TALARICO M., Le clausole di tregua nella contrattazione collettiva aziendale, in Esigibilità, sciopero e rispetto del contratto collettivo dopo il TU sulla Rappresentanza, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. Collective Volumes. IT - 5/2016, pag. 36; in tal senso anche LASSANDARI A., Dopo l’Accordo del 28 giugno 2011 (e l’art. 8 della l. n. 148): incertezze,

contraddizioni, fragilità, in Lav. Dir., 2012, 1, pag. 69.

216 SANTORO PASSARELLI G., Accordo interconfederale 28 giugno 2011 e art. 8 D.L. 138/2011

conv. Con modifiche L. 148/2011: molte divergenze e poche convergenze, in Arg. Dir. Lav., 6,

2011, pag. 1236; BAVARO V., Un profilo dell’accordo interconfederale Confindustria 28 giugno

2011, in Quad. Rass. Sind., 2011, 3, pag. 35 e segg.; RICCI M.,L’Accordo interconfederale 28

giugno 2011, un’inversione di tendenza nel sistema di relazioni industriali, in Arg. Dir. Lav., 2012, 1, pag. 54.

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parti sociali alla tesi della titolarità individuale del diritto di sciopero. Secondo altra parte della dottrina217, infatti, il punto 6 dell’Accordo, costituirebbe una norma di mera «interpretazione anticipata»218, cioè un vero e proprio impegno delle parti sociali a non prevedere clausole di tregua con efficacia normativa nei confronti dei singoli prestatori di lavoro.

Ed è proprio partendo da simili considerazioni che alcuni interpreti, senza mettere in discussione la teoria della titolarità individuale del diritto di sciopero, sono giunti ad affermare come «la titolarità individuale del diritto di sciopero non sarebbe di per sé incompatibile con la configurazione di clausole di tregua sindacali con efficacia normativa»219. In altre parole, ragionando a contrario, dall’esclusione esplicita dei lavoratori dal novero dei destinatari degli obblighi di pace, sarebbe possibile affermare l’inesistenza nel nostro ordinamento giuridico di un dato normativo che impedisca alle clausole di tregua di avere efficacia normativa. Secondo tale ricostruzione, infatti, se fosse sufficiente escludere a priori l’efficacia normativa delle clausole di tregua in virtù del riconoscimento costituzionale del diritto di sciopero non si spiegherebbe il motivo per cui le parti si sarebbero accordate per definire in via pattizia l’esclusione di detta efficacia.

217 LISO F., Brevi note sull’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e sull’art. 8 della Legge

n. 148/2011, in Dir. Lav. Rel. Ind., 2012, 3, pag. 54; CORAZZA L., Il conflitto collettivo nel

Testo Unico sulla Rappresentanza, in Dir. Lav. Rel. Ind., 2014, 1, pag. 7. L’A. afferma come la previsione contenuta nel punto 6 dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno del 2011 «ha un valore di interpretazione autentica quanto al significato da attribuire, in punto di efficacia, ai futuri contratti collettivi stipulati in esecuzione dell’accordo. Ad essa non può perciò essere attribuito valore di carattere generale, né dalla stessa è possibile trarre indicazioni ulteriori sull’efficacia delle clausole di tregua sindacale». 218 TALARICO M., Le clausole di tregua nella contrattazione collettiva aziendale, op. cit., pag. 42.

219 CORAZZA L., Tregua sindacale, governo del conflitto collettivo e competitività

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Alla luce di quanto evidenziato, sembrerebbe dunque possibile affermare come la certezza e l’incontrovertibilità del contenuto del punto 6 in merito all’efficacia soggettiva delle clausole di tregua sarebbe legittimata esclusivamente all’interno dei circoscritti confini del sistema costruito dall’Accordo Interconfederale, non potendo, conseguentemente, costituire un punto fermo per la costruzione di una teoria generale.

Nel documento La titolarità del diritto di sciopero (pagine 84-88)