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L’ IRRILEVANZA DEL DIBATTITO SULLA TITOLARITÀ AL FINE DI GARANTIRE LA STABILITÀ DEGLI ACCORDI COLLETTIVI

Nel documento La titolarità del diritto di sciopero (pagine 122-126)

Dall’analisi appena conclusa emerge come il dibattito sulla titolarità del diritto di sciopero costituisca anche tra la dottrina e la giurisprudenza spagnola un tema ancora aperto. Tuttavia, a differenza di quanto accade nell’ordinamento italiano, la questione della titolarità non assolve ad una funzione “servente” rispetto alla stabilità della contrattazione collettiva, poiché con il Real Decreto Ley 17/1977 è stata introdotta una disposizione che risolve all’origine la questione. Con l’art. 11 lett. c) che prevede l’”illegalità” di un’astensione finalizzata a compromettere la stabilità di un accordo collettivo, il legislatore

296 STC 11/81, fundamento Juridico numero 10

297 STC 11/81, fundamento Juridico numero 10

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spagnolo ha infatti compiuto una scelta non in merito ai soggetti che sono o non sono legittimati a contestare il contenuto del contratto collettivo, ma in relazione ad una specifica finalità dello sciopero che, in piena coerenza con il modello di contrattazione collettiva esistente in quell’ordinamento, risulta vietata. In altre parole, cioè, la questione della titolarità del diritto di sciopero perde di importanza in questo contesto poiché viene riassorbita da quella della finalità “illecita” dell’astensione. E non v’è dubbio che ad un’astensione illecita corrispondano conseguenze sanzionatorie non solo nei confronti dei soggetti collettivi, ma anche nei confronti dei singoli lavoratori, poiché quell’azione non si configura più come esercizio di un diritto, ma come inadempimento contrattuale. A confermarlo è la previsione dell’art. 16.1 del Real Decreto Ley 17/1977 secondo cui «los trabajadores que participasen en huelga ilegal […] incurrirán en la falta prevista en el apartado j) del artículo 33 [...]», cioè nel licenziamento.

Va precisato come l’abrogazione, ad opera del Estatuto de los Trabajadores, del titolo del Real Decreto Ley 17/1977 in cui l’art. 33 era contenuto non ha impedito alla dottrina e la giurisprudenza di continuare a considerare la partecipazione ad una “huelga ilegal” come inadempimento contrattuale. Certo la modifica della norma ha aperto un dibattito interpretativo in relazione al quantum della sanzione disciplinare che il datore di lavoro è legittimato ad irrogare nei confronti del lavoratore partecipante, ma la certezza in relazione all’an della stessa non è stata in alcun modo minata. A tal riguardo, infatti, si discute se, configurandosi la partecipazione allo sciopero “ilegal” come un inadempimento contrattuale, la sanzione corrispondente, possa essere graduata, conformemente ai principi generali in materia di potere disciplinare, in relazione alla gravità di quest’ultimo, cioè al “grado” di partecipazione del singolo lavoratore al

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conflitto299, o se quel medesimo inadempimento debba essere considerato come presupposto per l’applicazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell’art. 54. 1 dell’ Estatuto de los Trabajadores300.

Quello che ai fini della ricerca occorre sottolineare però è che una simile soluzione, come illustrato nel paragrafo 2.2, risulta pienamente compatibile con la tutela costituzionale del diritto di sciopero, poiché quest’ultimo, a seguito dei correttivi individuati nella STC 11/81, non subisce una compressione del suo nucleo essenziale. Il conflitto infatti riacquisisce la sua “licitud” come strumento di pressione al fine della determinazione del contenuto della contrattazione collettiva non solo fuori dal contratto, cioè durante le trattative sindacali, ma anche durante il contratto, cioè nei casi in cui siano individuabili o si creino nell’accordo dei “vuoti” di disciplina.

La questione della titolarità del diritto di sciopero nell’ordinamento spagnolo riemerge tuttavia in relazione alla clausole esplicite di pace sindacale che hanno ad oggetto la rinuncia all’esercizio del diritto di sciopero durante la vigenza del contratto collettivo e che sono disciplinate dall’art. 8 del Real Decreto Ley 17/1977. Qui il legislatore, a differenza di quanto previsto dall’art. 11 lett. c), non prevede l’“ilicitud” dello sciopero qualora l’astensione si ponga in contrasto con il contenuto di dette pattuizioni. Dunque la teoria della titolarità del diritto di sciopero risulta utile per comprendere i limiti l’efficacia soggettiva di dette clausole. Non si ritiene tuttavia di dover approfondire maggiormente la questione. Se infatti l’obiettivo della ricerca comparata è quello di individuare nell’ordinamento spagnolo soluzioni più stabili e certe per garantire la tenuta degli accordi collettivi nel pieno rispetto di un diritto costituzionalmente

299 In tal senso in giurisprudenza, STC 41/1984, in www.tribunalconstitucional.es; in

dottrina OJEDA AVILÉS A., Compendio de Derecho Sindical, Tecnos, Città, 2014, pagg. 297-

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tutelato qual è quello di sciopero, la clausole di rinuncia dello sciopero durante la vigenza del contratto collettivo301 esulano dalla nostra indagine per due ordini di ragioni. Va infatti sottolineato, da un lato, come le stesse sono finalizzate a limitare qualunque azione di sciopero, diversa da quelle miranti a contestare il contenuto del contratto collettivo, e, dall’altro, come la riflessione sulle stesse condurrebbe alla riapertura del dilemma della titolarità del diritto di sciopero che come illustrato nel paragrafo 5, non è stato ancora risolto né dalla dottrina, né dalla giurisprudenza spagnola.

Giunti alla conclusione dell’analisi occorre dunque domandarsi se la soluzione offerta dall’ordinamento spagnolo potrebbe costituire un punto di riferimento teorico che possa condurre gli studiosi ed i tecnici del diritto ad “emanciparsi”, dopo quasi settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, dalla titolarità del diritto di sciopero in relazione allo sciopero che mina la stabilità degli accordi collettivi.

301 Sulla legittimità costituzionale di dette pattuizioni, STC 11/81, fundamento Juridico

n. 14; sull’efficacia soggettiva e sulle conseguenze della loro violazione, MATÍA PRIM J.,

125 CAPITOLO IV

LA STABILITÀ DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO: OLTRE LA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI SCIOPERO.

1.IL CONTRATTO COLLETTIVO TRA DIRITTO CIVILE E ORDINAMENTO SINDACALE.

Nel documento La titolarità del diritto di sciopero (pagine 122-126)