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I L PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO DEL 1993.

Nel documento La titolarità del diritto di sciopero (pagine 73-76)

3. L’ EVOLUZIONE FUNZIONALE DELLE CLAUSOLE DI TREGUA SINDACALE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ITALIANA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ITALIANA.

3.4. I L PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO DEL 1993.

In un contesto profondamente mutato, le clausole di tregua ricompaiono nel Protocollo del 23 luglio 1993 sul sistema delle relazioni industriali e il mercato del lavoro185. Qui le parti si impegnano a rispettare un periodo c.d. “di raffreddamento”, cioè a non assumere iniziative unilaterali né a procedere ad azioni dirette nella fase precedente e successiva alla scadenza dell’accordo e non, come in passato186, durante la vigenza del contratto.

Dal punto di vista funzionale, perciò, le clausole di tregua, non appaiono finalizzate a «presidiare il punto più critico del sistema, cioè il rapporto tra i

183 BELLARDI L., Istituzioni bilaterali e contrattazione collettiva, in Dir. Lav. Rel. Ind., 1989, pag. 231. L’A. sottolinea come il protocollo Iri apre la fase dei protocolli sulle relazioni industriali e delle istituzioni di tipo bilaterale.

184 TREU T., Le relazioni industriali nell’impresa: il protocollo Iri, in Riv. It. Dir. Lav., 1986, I, pag. 395 e segg.

185 In generale sull’Accordo, TREU T., L’accordo del 23 luglio 1993: assetto contrattuale e struttura della retribuzione, in Riv. Giur. Lav., 1993, I, pag. 215 e segg.

186 DEL CONTE M., Indennità di vacanza contrattuale nell’Accordo Interconfederale del luglio

1993, in Arg. Dir. Lav., 1995, 2, pag. 215. L’A. evidenzia come, a differenza delle precedenti clausole di tregua la cui efficacia era circoscritta alla sola vigenza del contratto, gli impegni di pace previsti nel Protocollo del 1993 sopravvivono alla cessazione degli effetti del contratto collettivo poiché si estendono al mese successivo alla sua scadenza.

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livelli negoziali»187, ma a raffreddare lo svolgimento delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria. Il periodo di pace decorre, infatti, da tre mesi prima della scadenza del contratto188 ad un mese dopo quest’ultima. La principale novità dell’Accordo, però, attiene agli effetti della violazione delle clausole di tregua. Il sistema prevede, infatti, per la prima volta, ed in modo esplicito189 una sanzione tipizzata. Viene, cioè, previsto un collegamento automatico tra la violazione delle clausole di tregua e la corresponsione di un elemento provvisorio della retribuzione, cioè l’indennità di vacanza contrattuale. La promozione, per ognuna delle parti190, di azioni dirette durante il periodo di raffreddamento, comporta infatti l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine dal quale decorre detta indennità.

187 TREU T.,L’accordo del 23 luglio 1993: assetto contrattuale e struttura della retribuzione, op.

cit., pag. 237; si veda anche LECCESE V., Gli assetti contrattuali delineati dal Protocollo del

1993: i rapporti tra contratti collettivi di diverso livello, in Arg. Dir. Lav., 1997, 4, pag. 255.

188 Si trattava del termine previsto per la presentazione delle piattaforme contrattuali

189 Con riferimento al Protocollo Scotti, se si ravvisa l’esistenza di clausole di tregua implicite, si ritiene possibile affermare che l’effetto del c.d. riassorbimento ben potrebbe configurarsi come una conseguenza sanzionatoria della violazione della clausola. Quest’ultimo si sostanzierebbe nella nullità e nella sostituzione automatica di quelle pattuizioni della contrattazione collettiva che non rispettano i limiti indicati nell’accordo.

190 Per ciò che concerne la bilateralità dell’obbligo, già a partire dal Protocollo Iri, erano

state sollevate problematiche questioni interpretative sul contenuto da dare alla “pace

datoriale”. Si veda, MAGNANI M., Contrattazione collettiva e governo del conflitto, op. cit.,

pag. 701 e 702. L’A. contesta l’interpretazione classica secondo cui quell’impegno si traduce in una rinuncia al “tipico” mezzo di lotta sindacale degli imprenditori, cioè alla serrata, e afferma come la rinuncia attenga, invece alle prerogative manageriali, traducendosi nell’impegno a non modificare la situazione in atto. In tal senso anche GIUGNI G., L’obbligo di tregua: valutazioni di diritto comparato, in Riv. Dir. Lav., 1973, I,

pag. 21. Con specifico riguardo al Protocollo del 1993, parla di apparente bilateralità e

dunque inesistenza di un obbligo datoriale di tregua sindacale, D’ANTONA M., Il

protocollo sul costo del lavoro e l’autunno freddo dell’occupazione, in Riv. Giur. Lav., 1993, pag. 411.

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Alla luce di quanto detto, meritano di essere sottolineati due aspetti dai quali è possibile evincere la strutturale diversità delle pattuzioni rispetto a quelle contenute nelle precedenti esperienze contrattuali.

Da un punto di vista temporale, è possibile affermare che il rapporto sinallagmatico tra l’obbligo di tregua ed il corrispettivo vantaggio ottenuto dalle parti sindacali sembra collocarsi al momento delle trattative per la rinegoziazione del contratto collettivo. Considerazione, quest’ultima, che ha condotto una parte della dottrina a dubitare della stessa riconducibilità delle pattuizioni dell’accordo alla fattispecie delle clausole di tregua191.

Da un punto di vista degli effetti che detto nesso sinallagmatico produce, è possibile sottolineare come non sembra rintracciabile la classica corrispondenza tra il soggetto che assume l’obbligazione (di tregua) e quello che ottiene il corrispettivo vantaggio (l’indennità di vacanza contrattuale) o “svantaggio” (slittamento del periodo per la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale) in caso di violazione dell’obbligo.

Gli effetti del mancato rispetto dell’impegno di pace assunto dai soggetti collettivi non si producono nella sfera giuridica di questi ultimi, ma incidono direttamente sul piano del rapporto individuale del lavoratore, cioè sulla componente variabile della retribuzione.

Sulla scorta di queste considerazioni, il Protocollo del 1993 diventa un concreto banco di prova per la legittima riconducibilità delle clausole di tregua alla parte normativa del contratto collettivo, riaprendo, così, la non ancora risolta

191 ALES E., Previsione di un periodo di raffreddamento nel protocollo d’intesa del 23 luglio 1993; spunti problematici, in Dir. Lav., I, pag. 606. L’A. se da un lato sottolinea come a far dubitare della natura di quegli obblighi di pace sia l’assenza dell’efficacia inibente del ricorso ad atti unilaterali ed allo sciopero in vigenza del contratto collettivo - considerata l’elemento funzionale più rilevante e coessenziale alla natura stessa della clausola di tregua- dall’altro supera l’obiezione ricorrendo alla teoria dell’ultrattività del contratto collettivo.

75 questione sulla loro efficacia soggettiva.

Giunti a questo punto dell’analisi, però, si ritiene di dover concentrare l’attenzione su un particolare aspetto delle clausole di tregua sindacale, utile per meglio comprendere gli sviluppi funzionali di queste ultime inaugurate con il Protocollo del 1993. Il riferimento è alla questione dell’effettività e, conseguentemente, agli strumenti predisposti per garantirla, a cui lo slittamento dell’indennità di vacanza contrattuale sembra poter essere ricondotto192.

A tal riguardo va sottolineato come l’intreccio tra la questione dell’efficacia soggettiva delle clausole di tregua e “la babele” della titolarià del diritto di sciopero, ha condotto le parti sociali a farsi carico di nuove tecniche per garantire l’effettività di quelle pattuizioni, giungendo, così, anche al superamento del diaframma che divide le obbligazioni intersindacali e le obbligazioni interindividuali193.

3.5. L’ACCORDO QUADRO DEL 22 GENNAIO DEL 2009 SULLA RIFORMA DEGLI

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