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Commercio illecito e sabotaggio economico

Nel documento Indice Introduzione 6 (pagine 78-81)

1.3. La “giustizia del popolo”

1.3.6. Commercio illecito e sabotaggio economico

Il problema della repressione della speculazione illecita e dei prezzi maggiorati si manifestò in tutte le repubbliche jugoslave nel dopoguerra, ma in Istria e a Fiume, data la loro specificità, raggiunse dimensioni molto vaste. Almeno fino al 1948, nonostante le rigide forme di controllo a cui fu sottoposta dalle autorità popolari, l’attività commerciale ed artigianale continuò a sopravvivere. Ma sin dalla fine del 1945, dopo le prime elezioni dei comitati popolari che avevano legittimato il potere jugoslavo nei territori neoliberati, tutta l’energia del partito e delle strutture del potere popolare fu convogliata al sostegno di una soluzione jugoslava per tutta la Venezia Giulia. In particolare s’intensificò l’attenzione nei confronti dell’”irredentismo imperialista” e della “propaganda fascista” che ostacolavano l’obiettivo dei comunisti jugoslavi263. Concretamente, su direttiva del CC PCC, a livello regionale la nuova linea del partito venne rivolta all’abbattimento di “tutti gli elementi reazionari” e i “resti del fascismo”. E questi furono individuati nei commercianti di Parenzo e in genere di tutte le cittadine lungo la costa occidentale (Rovigno, Orsera, Umago, Isola, Pirano, Capodistria), che non ne volevano sapere della nuova moneta jugoslava, e che attraverso la borsa nera e la speculazione illecita si sarebbero arricchiti; a Pinguente nel farmacista e negli amministratori comunali; a Montona nelle persone che avevano contatti con Trieste, ma soprattutto nel clero in generale, che per i comunisti offriva il proprio appoggio agli elementi reazionari e fascisti264. Come fu spiegato dai dirigenti del partito regionale, era giunto il momento di “distruggere il nemico sul piano economico (…) perché i nostri membri comunisti devono capire che il nemico è quella persona ricca perché si è arricchita a scapito del popolo”265.

Nel gennaio 1946 fu perciò emanata l’”Ordinanza sulla repressione della speculazione illecita e sabotaggio economico”266, con la quale si incriminava ogni attività economica diretta ad ottenere uno sproporzionato vantaggio patrimoniale (speculazione illecita) e ogni attività che metteva in discussione il funzionamento regolare delle aziende economiche oppure diretta a danneggiare la politica economica del potere popolare (sabotaggio economico). Venivano elencati quattordici punti: sottrazione ed occultazione di prodotti, maggiorazione dei prezzi di

      

263 L’attività svolta in sette mesi dal Potere Popolare riferita dal segretario del CP Regionale comp. Dusan Diminic, in “La Voce del Popolo”, 11 dicembre 1945, p.2.

264 HDAZ, f, Obl. Kom. KPH za Istru, b.5, Libro dei verbali, verbale del 28 novembre 1945.

265 HDAZ, f. Obl. kom. KPH za Istru, b.5, verbale del 19 e 24 novembre 1946.

266 Ordinanza sulla speculazione illecita e commercio illecito, n. 8565/45 del CP Regionale dell’Istria, 10 dicembre 1945, in “Bollettino Ufficiale”, n. 1, 1 marzo 1946 e in “Glas Istre”, 17 gennaio 1946.

vendita, guadagno non equo dalla merce venduta, vendita di merce non corrispondente alla quantità e qualità contrattata, operazioni commerciali che violassero le norme vigenti, commercio di metalli preziosi in contrasto con la legge, l’importazione e l’esportazione di merce in misura superiore a quella consentita dalle disposizioni vigenti, ogni accordo fra soggetti economici teso ad aumentare il prezzo dei prodotti, l’intermediazione commerciale, l’acquisto di prodotti di prima necessità sulla piazza o l’intercettazione per rivenderli, “distogliere” le persone dalla produzione di tali prodotti, omissione dei prezzi consentiti dall’autorità sulla merce esposta, rifiuto di accettare la nuova moneta - “jugolira”- o accettare altra moneta e altri casi simili a quelli esposti.

Per sabotaggio economico si precisavano undici punti: il danneggiamento, la distruzione o la sottrazione di macchine, di mezzi di produzione, di prodotti agricoli e dell’inventario delle aziende agricole; l’alienazione, l’occultamento di materie prime o l’ingiustificata omissione nell’acquisto delle stesse; l’ingiustificata sospensione o limitazione dell’attività degli esercizi; l’attuazione di lavori in contrasto con le norme vigenti o la non realizzazione di quelli prescritti; l’uso di metodi irrazionali nella produzione e nella distribuzione di materie prime; la grave disattenzione nella conservazione e nella custodia di materie prime e di prodotti come pure il loro accantonamento; il fornire alle autorità popolari dati falsi sull’attività e sulle scorte dell’azienda; la violazione del segreto d’affari nel caso fosse stato prescritto; l’inosservanza delle norme vigenti nella gestione e nel controllo degli esercizi con lo scopo di nuocere agli interessi della popolazione o di “diminuire il prestigio del potere popolare” ed altri casi simili. Tali reati venivano considerati di alta pericolosità sociale tanto che la pena più severa prevista era la pena di morte, o i lavori forzati fino a dieci anni, oltre alla confisca della merce o dell’azienda ed alla multa.

Sin dal 1946 gli esercizi commerciali furono sottoposti ad una severa revisione delle licenze, le quali potevano essere revocate per “dubbia condotta politico-morale”, perché “non corrispondente alle norme igienico-sanitarie” o perché i locali erano stati requisiti dalle autorità popolari. Su ordine del partito, la stampa filo-jugoslava, il quotidiano “La Voce del Popolo” e il “Glas Istre”, iniziarono, come avveniva nel resto della Jugoslavia, una dura campagna di stampa contro i commercianti, presentati come borsaneristi e speculatori267. Come era avvenuto nel resto della Jugoslavia268, nel giugno del 1946 fu istituito il Collegio Speciale presso il

      

267 Vedi ad esempio alcuni articoli delle annate 1946, 1947 e 1948 pubblicati su “La Voce del Popolo”: Lotta contro la borsa nera, 30 marzo 1946; Lotta senza quartiere contro gli speculatori, i borsaneristi ed i sabotatori, residui del fascismo, 24 novembre 1946; Commercianti ed esercenti puniti, 16 dicembre 1947; Lottare contro gli speculatori e i sabotatori per la salvaguardia della proprietà del popolo, 3 aprile 1948; Per i commercianti speculatori non c’è posto nella nostra collettività, 2 giugno 1948.

268 All’inizio del 1946, un’ordinanza del Ministero federale della Giustizia jugoslavo istituiva il Collegio Speciale per giudicare i reati di speculazione illecita e sabotaggio economico presso i Tribunali Superiori delle repubbliche, vedi in N. KISIĆ-KOLANOVIĆ, Državnocentralistički sistem, cit., p. 66.

Tribunale del Popolo per occuparsi dei reati di speculazione illecita e sabotaggio economico.269

E’ palese che anche tale legge si dimostrò essere uno strumento repressivo del nuovo potere popolare, che nel corso di un paio d’anni avrebbe portato all’esautoramento del ceto medio e di riflesso dell’elemento italiano nell’intero territorio. Si verificò cioè la tendenza ad identificare nei commercianti e negli artigiani i responsabili del dissesto economico del territorio e della mancanza di generi di prima necessità, definendoli “residui del fascismo” e resti di una classe borghese, profittatrice nonché “protetti dalla reazione interna ed estera, che cerca in tutti i modi di intaccare la solidità del nostro potere popolare”.270 Si trattava dunque di attacchi e di accuse ricche di implicazioni politiche, che si inserivano innanzitutto nella politica di annessione condotta dalle autorità popolari regionali e quindi nel processo di ristrutturazione economica rispondente al modello jugoslavo.

L’attenzione rivolta nei confronti del settore privato, rappresentato dai piccoli commercianti ed artigiani, continuò anche nel 1947, ma soprattutto nel 1948. Questo aspetto si inseriva nella più vasta politica economica jugoslava, che con la seconda fase delle nazionalizzazioni tese a colpire, appunto, l’attività privata che ancora prevaleva nei confronti di quella statale. La nuova serie di controlli e di ispezioni nel settore commerciale segnò quindi il tracollo definitivo del settore terziario, essendo in ogni sentenza del Tribunale distrettuale inserite multe, anche simboliche, la confisca dei prodotti sequestrati e fatto più importante, la confisca dell’esercizio.

In conclusione, i sequestri e le confische, favoriti da una legislazione “rivoluzionaria”, e l’amministrazione della giustizia in generale costituirono certamente un fattore molto importante nelle spinte che determinarono l’esodo della popolazione italiana da quella che era la zona B fino al trattato di pace. In quest’ottica, l’attività giudiziaria assumeva anche una funzione epurativa, rivelando quindi la presenza di una politica che portò all’azzeramento della presenza italiana dal territorio istriano.

      

269 Ordinanza n.2212/II/1946, 7 giugno 1946, in “Bollettino Ufficiale”, n. 9, 1 luglio 1946.

II CAPITOLO

IL NUOVO ORDINE

2.1. Organizzazione e struttura del Partito comunista croato/jugoslavo

Nel documento Indice Introduzione 6 (pagine 78-81)