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I L CONTROLLO DEL RISCHIO L O SCHEMA DELL ’ AUTORIZZAZIONE

14. La comunicazione del rischio

Le normative esaminate prevedono che la decisione sulla autorizzazione così come gli atti del procedimento che la precedono (comprese le opinioni scientifiche di minoranza espresse all’interno dei comitati scientifici) e gli atti rilevanti della

“ai fini della valutazione continua del rapporto rischio/beneficio, l'agenzia può, in qualsiasi momento, chiedere al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di presentare dati che dimostrino che il rapporto rischio/beneficio resta favorevole”

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E ritiene nel caso di specie assolto l’onere probatorio dal momento che l’autorità ha fornito sufficienti indizi seri e documentati, non potendo fornire la piena prova in condizioni di incertezza (Tribunale di I grado, sentenza Pfizer, cit., , punto 392)

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Tribunale di I grado, sentenza del 21 ottobre 2003 in causa T-392/2002 Solvay/Commissione.

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successiva fase di vigilanza siano messi a disposizione del pubblico, previa eliminazione dei dati riservati.269

In alcuni casi il legislatore europeo espressamente dispone che le informazioni vengano “tradotte” in un linguaggio non tecnico per essere rese comprensibili a chi non è in possesso di competenze tecniche specialistiche270

La pubblicazione avviene di norma sul sito internet delle agenzie, cui il diritto europeo assegna oltre al compito di valutare il rischio, quello, altrettanto delicato e difficile di curare la sua comunicazione271. Una corretta informazione è infatti fondamentale per cercare di correggere la percezione dei rischi da parte del pubblico, che, lo si è visto, influenzato da una serie di fattori culturali, psicologici e cognitivi, spesso teme pericoli inesistenti o scarsamente significativi, sottovalutandone altri reali.

Le diverse discipline, oltre a garantire la massima trasparenza attraverso l’accesso a tutti i dati non riservati, prescrivono nel dettaglio le informazioni che devono essere date al privato sul prodotto e la forma con cui esse devono essere presentate. Generalmente le norme impongono di apporre sul prodotto un’etichetta

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Cfr. ad es. l’art. 29 regolamento sugli alimenti OGM, che dispone che” la domanda di autorizzazione, le informazioni supplementari fornite dal richiedente, i pareri delle autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2001/18/CE, le relazioni di monitoraggio e le informazioni del titolare dell'autorizzazione, escluse le informazioni riservate, sono messi a disposizione del pubblico”, l’art. 77 par. 3 reg. REACH a mente del quale l’agenzia realizza e tiene aggiornate una o più banche dati contenenti informazioni riguardanti tutte le sostanze registrate, l'inventario delle classificazioni e delle etichettature e l'elenco armonizzato delle classificazioni e delle etichettature e mette gratuitamente a disposizione del pubblico tramite Internet le informazioni, contenute nelle banche dati (lett. g) nonché le informazioni sulle sostanze che sono o sono state oggetto di valutazione, entro novanta giorni dalla ricezione delle informazioni da parte dell'Agenzia (lett. f), o l’art.17 del regolamento sugli additivi nell’alimentazione animale che prevede la creazione di un registro degli additivi autorizzati accessibile al pubblico.

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Cfr. l’art. 13, par. 3 del regolamento sui medicinali che, dopo aver disposto che “l'agenzia pubblica immediatamente la relazione di valutazione del medicinale per uso umano redatta dal comitato per i medicinali per uso umano, con la motivazione del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, dopo aver eliminato tutte le informazioni commerciali a carattere riservato” specifica che “la relazione pubblica europea di valutazione (EPAR) contiene un sommario redatto in modo tale da essere comprensibile per il pubblico”.

271

Cfr. oltre agli articoli citati nelle due note precedenti cfr. per quanto riguarda l’Autorità della sicurezza alimentare l’art. 22, par. 2 del regolamento n. 178/2002 che in generale dispone che essa “offre consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica per la normativa e le politiche della Comunità in tutti i campi che hanno un’incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Essa fornisce informazioni indipendenti su tutte le materie che rientrano in detti campi e comunica i rischi.”

con l’indicazione della composizione e delle caratteristiche essenziali del prodotto,e con la descrizione degli eventuali effetti negativi e delle modalità di impiego.

Le norme che prescrivono le informazioni da dare ai consumatori sui prodotti hanno di regola la funzione di tutelare la salute mettendo il consumatore a conoscenza di possibili rischi o controindicazioni o evidenziando impieghi potenzialmente pericolosi del prodotto o della sostanza (è questa la funzione ad esempio del cd. foglietto illustrativo previsto dalla normativa comunitaria sui medicinali o dell’etichetta da apporre sui contenitori di sostanze chimiche pericolose).

In altri casi l’informazione è, potremmo dire, fine a se stessa, rectius alla migliore conoscenza del prodotto, riferendosi a prodotti, che dopo avere superato i controlli e le accurate valutazioni previsti dalle disposizioni comunitarie sono stati autorizzati perché non presentano rischi.

È questo il caso ad esempio dell’obbligo di etichettatura per gli alimenti contenenti OGM che il diritto comunitario disciplina con un regolamento ad hoc272.

Nella sentenza Ministero della salute/codacons273 la Corte di giustizia, chiamata a valutare se la disposizione del regolamento sull’etichettatura degli alimenti OGM che esonera dall’obbligo di indicare sull’etichetta la presenza di OGM gli alimenti che hanno un contenuto minimo e accidentale di OGM inferiore all’1% fosse applicabile anche ai prodotti alimentari destinati ai lattanti e alla prima infanzia, afferma che il regolamento sull’etichettatura degli alimenti OGM mira ad eliminare gli ostacoli alla circolazione dei prodotti alimentari e ad informare il consumatore finale, mentre non rientra tra i suoi obiettivi la tutela della salute o dell’ambiente, la cui garanzia è perseguita dalle norme comunitarie che subordinano l’immissione in commercio di alimenti OGM ad autorizzazione. Per questa ragione, precisa la Corte. il richiamo al principio di precauzione in riferimento alle norme sull’etichettatura non è rilevante. L’immissione in commercio di alimenti OGM, “può avvenire solo se questi ultimi siano stati preventivamente autorizzati in esito a

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Regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1830/2003.

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una valutazione dei rischi diretta a garantire che, in considerazione delle conclusioni di una siffatta valutazione, questi ultimi non comportino pericoli per i consumatori. Il

principio di precauzione va eventualmente tenuto presente nell’ambito di una siffatta

procedura”274. In altre parole, il richiamo al principio di precauzione è in conferente

nel caso di norme, come il regolamento sull’etichettatura, che non mirano a tutelare la salute o l’ambiente ma semplicemente a fornire al consumatore informazioni sul prodotto.

Questo genere di informazioni, si può incidentalmente notare, che non sono finalizzate a tutelare la salute, possono però indurre il consumatore a credere che questi alimenti che pure, come si è visto, sono sottoposti ad un controllo preventivo e ad un onere probatorio particolarmente rigorosi, non siano sicuri275 , o lo siano comunque meno degli alimenti tradizionali, che invece di norma non sono sottoposti a nessun tipo di controllo.276

274

Ibidem, punto 64.

275

Così come al contrario etichette del tipo ogm free potrebbero suggerire che l’alimento sia sicuro. Proprio per la genericità di questo tipo di etichetta, la FDA si è sempre opposta alla possibilità di introdurla negli Stati Uniti. Sul punto cfr. VOGEL,Ships passing in the night. The changing politics of risk regulation in Europe and the United States, cit., p. 6,; POLLAK /SHAFFER, Regulating risk in a global economy: law, politics and the struggle to govern genetically modified foods, cit.; per un esame del dibattito sulla introsduizone dell’obbligo di etichettatura negli U.S.A , BELLONI, Nel limbo degli ogm: tra divergenze interpretative d disciplinari, alla ricerca di un accordo tra Stati Uniti e Unione europea. E’ questione di etichetta, ma anche di etica, cit., 2006, 155e ss..

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Che pertanto possono essere più pericolosi di quelli OGM, cfr. SALA,Gli ogm sono davvero pericolosi?, cit., p. 32, che fa l’esempio di diversi prodotti naturali che contengono sostanze cancerogene, come le piante giovani di basilico che contengono aflatoxine. Nelle conclusioni del rapporto del 5 maggio 2004 Sicurezza alimentare e OGM (cit.) si legge che “gli OGM sono regolati da un quadro normativo che non ha eguali e pertanto risultano più controllati di qualunque altro prodotto alimentare (…)Gli OGM oggi in commercio, avendo con successo superato tutte le analisi e l’iter necessario all’autorizzazione, sono da ritenersi, sulla base delle conoscenze attuali, sicuri, sia per l’uso alimentare umano che animale” (p. 9).

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APITOLO

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