• Non ci sono risultati.

CONCESSIONE DEI LAVORI MONOPOLIO DI FATTO

EVOLUZIONE NORMATIVA: L n 798 DEL 29 NOVEMBRE

SOMMARIO 1. LA LEGGE PER VENEZIA n.798 DEL 29 NOVEMBRE 1984 BREVI CENNI INTRODUTTIVI.2 NUOVI STRUMENT

4. CONCESSIONE DEI LAVORI MONOPOLIO DI FATTO

Con la legge 798 del 1984, il governo era autorizzato ad assegnare le opere di salvaguardia in "concessione unitaria" con trattativa privata a società, imprese, cooperative o consorzi. La società concessionaria era il Consorzio Venezia che, costituito nel 1982, riuniva alcune delle maggiori imprese di costruzione italiane.Al riguardo si è parlato di monopolio di su studio, progettazione, esecuzione e sperimentazione di opere in funzione di un mandato amplissimo, che comprendeva le diverse fasi di realizazione dell’opera, talvolta speculari di salvaguardia.

La concessione al CVN ha drasticamente indebolito il ruolo delle istituzioni pubbliche, con una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all’ effettiva gestione della salvaguardia. Infatti,

117Il 21 ottobre 1998 veniva siglato a Roma un Accordo di programma per la Chimica di Porto Marghera, al fine di attuare un progetto

unitario di riconversione di quell’area industriale, principalmente finalizzato al recupero ambientale e allo sviluppo sostenibileTale Accordo, che è stato approvato con Dpcm del 12 febbraio 1999, prevede l’attivazione di circa 710 milioni di euro di investimenti privati, volti all’innovazione tecnologica e alla messa in sicurezza degliimpianti chimici, allo scavo dei canali portuali e allo smaltimento dei relativi fanghi, nonché all’avvio di un vasto programma di bonifica e controllo ambientale. Tra gli obiettivi dell’accordo anche la salvaguardia dei livelli occupazionali e la sicurezza sul lavoro. Il 15 dicembre 2000 è stato sottoscritto l’atto integrativo, successivamente approvato con Dpcm nel novembre 2001. Tale documento definiva le linee di intervento per realizzare le bonifiche attraversol’adozione di un Master Plan. A quattro anni di distanza dall’approvazione dell’Accordo sulla Chimica, la valutazione dei risultati ottenuti con l’applicazione dello stesso consente di affermare che tale accordo si è dimostrato un valido strumento per conseguire l’obiettivo della realizzazione delle condizioni di coesistenza tra la tutela dell’ambiente e lo sviluppo produttivo del settore chimico.

58

gli ultimi anni hanno visto un progressivo impoverimento delle attribuzioni tecniche del Magistrato alle Acque, che si è trasformato in un organo più contabile che tecnico. Le competenze tecniche sono state via, via trasferite al Consorzio Venezia Nuova, che diveniva l’unico depositario degli studi commissionati e finanziati (e solo parzialmente pubblicati) con i fondi nazionali della legislazione speciale per Venezia.

Si è lungamente discusso sul regime di "concessionario unico" per la realizzazione, non solo di progetti e di opere, ma anche per la conduzione degli studi preliminari in quanto l’istituto ha comportato la mancanza di un serio dibattito tecnico, frutto del confronto pubblico di idee, in un regime di libera concorrenza118.

L’istituto adottato per salvaguardare Venezia si dimostra debole nel rispetto dei principi di trasparenza nonché della tutela della concorrenza, il fatto stesso che la concessione dell’affidamento dei lavori (studi, progettazione) allo stesso soggetto fa emergere una certa chiusura verso l’esterno e, quindi la relativa mancanza di trasparenza della concessione. La concessione in questione rappresenta un vulnus per quegli interessi che si vogliono tutelare per mezzo del contratto e della gara. Il riferimento negativo è ictu oculi è rivolto alla tutela della trasparenza e della concorrenza. La scelta di affidare l’opera pubblica tramite gara e non concessione, da luogo a una disciplina eccezionale.

L’espediente del caso, deroga la normativa nazionale essendo che, L. 109/94 riconosce solo la concessione di costruzione e gestione, dove il concessionario remunera sé stesso attraverso la gestione dell’opera.

Si configura così un ineluttabile conflitto d’interessi, essendo l’esecutore dell’opera lo stesso soggetto designato per la progettazione e per ogni altro ambito decisionale connesso (ma distinto) alla realizzazione dell’opera. Vista l’importanza dell’argomento ritengo opportuno dedicarvi il meritato spazio nel paragrafo successivo.

Sin d’ora tuttavia ritengo non possa tralasciarsi di considerare dell’opposizione di Italia Nostra, alla designazione di un "concessionario unico".

Dopo anni di appelli, la sezione di Venezia nel gennaio 1998 organizzava un incontro di studio nel quale si sono analizzati i problemi giuridici legati alla "concessione unica" ed al monopolio di fatto con essa creato. Il parere dei noti e qualificatissimi esperti che hanno partecipato ai lavori, individuava nel regime giuridico esistente una palese violazione del diritto comunitario:

per i principi di libera concorrenza, alla base dei trattati dell’Unione europea;

118

In particolare, le alternative alla chiusura delle bocche di porto, ed al cosiddetto progetto "MoSE" del Consorzio, sono stati presi in “scarsa considerazione”.

59

in particolare, per quanto riguarda le procedure e l’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici.

Poiché il sistema di "concessionario unico" e la mancanza di libera concorrenza, anche nella fase di studio, può condizionare la qualità delle soluzioni adottate rendendo meno efficace la salvaguardia, sempre nel 1998 a luglio, Italia Nostra presentava un ricorso alla Commissione europea. L’esposto è stato accolto, e nei confronti del governo italiano è stata aperta una procedura di infrazione alle direttive europee.

Dopo una fase interlocutoria durante la quale venivano, di fatto, accolte le valutazioni espresse da Italia Nostra, la Commissione europea purtroppo sceglieva di risolvere la situazione a livello politico e chiudeva la procedura nel 2002. Pur riconoscendo la complessità della questione e ammettendo di non avere raggiunto certezze in materia, ha riconosciuto le eccezioni di Italia Nostra cercando di risolvere la illegittimità di una situazione di monopolio di fatto.

Il compromesso prevedeva che il Consorzio si impegnasse a dare in subappalto una parte dei lavori futuri, tramite gara pubblica organizzata dal Consorzio stesso (giugno 2002- atto aggiuntivo alla Convenzione del 1991 tra MAV e CVN). L’espediente, secondo il governo italiano, poteva permettere di superare gli ostacoli segnalati da Italia Nostra.

Ad oggi, i lavori alle bocche di porto (MoSE) vengono lasciati alla piena gestione del Consorzio Venezia Nuova che, dunque continua ad essere il concessionario degli interventi più delicati per la salvaguardia della laguna.

Se la risoluzione adottata da una parte attesta la fondatezza del ricorso, dall’altra appare del tutto insufficiente a sciogliere il nodo costituito dal permanere di un regime di monopolio di idee, studi, progettazione e realizzazione di opere.

La Sezione di Venezia continua ad opporsi alla concessione unica, e continua a lavorare per una buona gestione della salvaguardia di questo patrimonio tanto straordinario quanto delicato. Venezia e la sua laguna sono un patrimonio nazionale e mondiale — insieme, sono uno dei siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco.

Conferma l’indissolubilità del monopolio del CVN, il fatto che continui indisturbato nella sua attività, nonostante non sia giunto a redigere un pregetto esecutivo definitivo, (obbligatorio per legge e di cui non si conosce l’esatto costo e peraltro nemmeno della manutenzione).

Si aggiunga che, l’unica esistente valutazione d’impatto ambientale, obbligatoria per legge, risultava negativa (sebbene il decreto che la ratificava sia stato annullato dal TAR per

60

ragioni formali)119. Si noti che, il Tar Veneto (22 giugno 2000) annullava il disposto del

decreto negativo di compatibilità ambientale del 1998, per difetto di forma dovuto alla difformità fra il parere positivo della Soprintendenza di Venezia e quello negativo del Ministero dei Beni Culturali cosicchè l'opera in questione non risultava provvista della necessaria Valutazione di Impatto Ambientale.

Proprio a seguito del tale pronunciamento del Tar, il Consiglio dei Ministri nel marzo 2001 ribadì la necessità, una volta esauriti gli approfondimenti progettuali, di applicare il DPCM 27 settembre 1997, che prevedeva una valutazione di impatto ambientale (ai sensi dell'art. 6 L.349/86). Non si comprendono allora i motivi della recente approvazione a maggioranza, in Consiglio dei Ministri, per procedere alla realizzazione del MoSE, pur in assenza di una valutazione ambientale e con parere contrario del ministro competente su questa delicata materia, regolata anche dal diritto comunitario.

Si aggiunga infine che, il Consorzio Venezia Nuova non avrebbe più potuto essere operare per gli studi, le sperimentazioni, le progettazioni e l’esecuzione dei lavori., per la legge 24 dicembre del 1993, n°527, (in particolare comma 11 dell'art.12).

Ad oggi, il MO.s.e rappresenta il più grande cantiere d'Europa ed uno dei più grandi del mondo.

La concessione unica è stata abrogata nel 1995 con la L. 206/1995 ma, de facto, continua120.