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I COMUNI E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CITTA’

Le prime due versioni della legge speciale per Venezia, del 1973 e del 1984, erano fortemente indirizzate verso la difesa fisica degli abitati lagunari dalle mareggiate (attraverso il rafforzamento dei cordoni litoranei). La competenza dei Comuni (Venezia e Chioggia) è prevalentemente concentrata sul controllo e l’autorizzazione degli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, responsabilità condivisa con gli altri soggetti, come si è visto, nell’ambito della Commissione per la salvaguardia di Venezia, e sotto la vigilanza della Soprintendenza ai monumenti.

La quantità di risorse che, la L. n. 171/73 poneva a disposizione delle Amministrazioni Pubbliche era certamente cospicua, ma il grado di dispersione era eccessivo e rischiava di limitare i tempi e l’efficienza della spesa, perdendo di vista l’obiettivo primario e la motivazione originaria dello sforzo legislativo e finanziario71.

Solo nella terza versione, quella del 1992, quando ormai le condizioni di degrado di Venezia si manifestavano nella loro drammaticità, venne finalmente dato risalto all'importante obiettivo della manutenzione ordinaria e straordinaria della città.

Le competenze dei Comuni di Venezia e Chioggia solo adesso appaiono rivolte alla risoluzione delle problematiche inerenti alla salvaguardia socioeconomica e al patrimonio monumentale impegnando il governo al rifinanziamento della legge attraverso gli interventi di restauro e risanamento conservativa di Venezia insulare, delle isole della laguna e del centro storico di Chioggia.

70 Dovranno essere inviati alla commissione di palazzo Linetti progetti già quasi approvati come quello di San Giobbe, i nuovi canali in

laguna. Ma anche le nuove trasformazioni edilizie come il Fontego dei Tedeschi.

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Con la L. n. 171/7372 la tutela dei Comuni veniva realizzata con l’osservanza delle norme che

il governo è autorizzato ad emanare, con atto avente forza di legge, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore, sentita una commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai presidenti delle rispettive assemblee e dalla Regione.

La legge speciale per Venezia n. 139 del 5 febbraio 199273 rende strutturali gli interventi di

manutenzione della città e stabilisce che le opere devono garantire omogeneità tecnica nella fase progettuale, coordinamento durante la fase realizzativa e integrazione delle risorse finanziarie. Successivamente, il protocollo d'intesa dell'aprile 1993 redatto con il Ministero dell'ambiente, rende possibile lo smaltimento dei fanghi scavati dai rii e l’accordo di programma del 3 agosto 1993 fra il Magistrato alle acque e la Regione Veneto, individua nel Comune (ai sensi della legge 139/92 e della legge 142/90) il soggetto istituzionale attuatore del programma di manutenzione e indica la necessità di procedere in modo coordinato da parte dei diversi enti amministrativi.

In particolare, il Comune di Venezia diviene destinatario di:

1) stanziamenti destinati all’acquisizione, al restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, attività sociali, culturali, produttive artigianali e commerciali, ritenuti essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socioeconomiche degli insediamenti urbani lagunari;

2) stanziamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale;

3) stanziamenti finalizzati all’erogazione di contributi per l’esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;

4) stanziamenti per l’acquisizione di aree da destinare a insediamenti produttivi e per l’urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse.

L'esigenza di competenze professionali specifiche, di tecnologie appropriate e di progetti di qualità, ma soprattutto di un'alta capacità di integrazione e di organizzazione dei diversi tipi di intervento, ha portato il Comune di Venezia a costituire Insula S.p.A, il braccio operativo del Comune di Venezia nella realizzazione di opere e infrastrutture di manutenzione urbana ed edilizia società, nata per attuare il più grande intervento di risanamento urbano oggi in atto in Italia che riguarda sia le infrastrutture e la viabilità, sia il patrimonio edilizio.

72 art. 13 l.n. 171/73

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Insula74 S.p.A, nasce il 10 luglio 1997 come conseguenza alla legge speciale per Venezia n.

139 del 1992 che rende strutturali gli interventi di manutenzione della città, stabilendo che le opere dovessero essere eseguite in modo da garantire omogeneità tecnica nella fase progettuale, coordinamento durante la fase realizzativa e integrazione delle risorse finanziarie. Soci fondatori sono il Comune di Venezia (con il 52% del capitale sociale) e i gestori dei sottoservizi (Italgas spa, Aspiv spa, Ismes spa e Telecom Italia spa).

Il 6 ottobre, il Comune di Venezia stipula un contratto di servizio decennale con Insula, regolando diritti e obblighi di entrambe le parti.

Gli azionisti di Insula rimangono sostanziamente gli stessi fino al 2007, quando - con la cessione delle quote da parte dei soci privati a Vesta spa (ora Veritas spa) - Insula è diventata una società interamente pubblica, rafforzando il suo ruolo di braccio operativo del Comune di Venezia nell'ambito del processo di realizzazione di opere e infrastrutture di manutenzione urbana. Essa programma, progetta, appalta e coordina l'esecuzione di opere e servizi di manutenzione urbana ed edilizia per la città, riunendo in un unico soggetto le competenze progettuali e di stazione appaltante. Sono soci di Insula il Comune di Venezia (72,13% del capitale sociale), Veritas spa (26,73%) e la Regione Veneto (1,14%). Il capitale sociale è di 3.706.000 euro (interamente versato) suddiviso in 370.600 azioni del valore di 10 euro ciascuna.

Oltre ad Insula Edilvenezia nasce il 17 maggio 1983 come previsto dalla legge speciale per Venezia n. 171 del 1973 e, in particolare, dal Dpr n. 791/1973 quale strumento operativo destinato ad agire nel campo del recupero dell'edilizia minore del centro storico. Fino all'inizio del 2008 il capitale sociale di Edilvenezia è stato detenuto dallo Stato (attraverso Fintecna spa), dal Comune di Venezia, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Venezia e dai soci privati (Ance - Associazione costruttori edili e affini - e Coipes spa - Consorzio di iniziative e promozione dell'edilizia sociale). La società, negli anni, è diventata punto di riferimento nel campo della gestione e manutenzione del patrimonio residenziale pubblico. Con l'acquisizione delle quote dei privati da parte di Insula spa nel primo semestre del 200875 e il successivo conferimento da parte del Comune di Venezia delle proprie azioni a

Insula, Edilvenezia è diventata una società interamente pubblica.

La Legge speciale per Venezia e Chioggia (LSpVC) ha senza dubbio contribuito a realizzare gli obbiettivi previsti della salvaguardia fisica, di quella ambientale e di quella socio economica. Insula è una società interamente pubblica, braccio operativo del Comune di

74 www.insula.it

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Venezia nella realizzazione di opere e infrastrutture di manutenzione urbana ed edilizia. Insula programma, progetta, appalta e coordina l'esecuzione di opere e servizi di manutenzione urbana ed edilizia per la città, riunendo in un unico soggetto le competenze progettuali e di stazione appaltante. Nello specifico della Città di Chioggia le opere vengono realizzate (in gran parte) tramite Accordi di Programma76 con il Magistrato e la Regione

Veneto su cui ci soffermeremo nel corso della trattazione della Legge 139/92 al terzo capitolo. All’interno del Comune di Chioggia e degli enti, ai quali le risorse sono state destinate, sono stati attuati significativi interventi all’intero territorio comunale ed in particolar modo nell’area compresa tra il litorale e la Laguna del Lusenzo, (Città storica di Chioggia e Sottomarina), fino alla linea di demarcazione della conterminazione lagunare segnata dall’ultimo tratto del Fiume Brenta.

La salvaguardia “fisica” nell’ambito della Città storica è in fase di completamento (conclusione prevista degli interventi giugno 2011) e quella nel lato mare segue la programmazione delle opere del Mose.

La salvaguardia “ambientale” dopo gli interventi strutturali di canalizzazione delle acque ancora in corso di completamento, attende iniziative importanti di Bonifica della vecchia discarica di Borgo S.Giovanni e del Bacino del Lusenzo (completamente da rivitalizzare), che oggi rappresenta un autentico pericolo piuttosto che una risorsa da valorizzare per l’intera città. Il territorio di Chioggia rappresenta il terminale finale di una parte significativa del bacino idrico Padano con i fiumi Brenta ed Adige ed i loro affluenti che arrivano al mare e che contribuiscono fortemente a modificare la morfologia della costa e la qualità dell’acqua del litorale con evidenti implicazioni per le economie legate al mare (Pesca e Turismo) ed ai terreni agricoli resi improduttivi dalla risalita del cuneo salino. La crescita e lo sviluppo socio economica del territorio clodiense parte dalla potenziamento della diversità e varietà delle sue risorse:

a) la permanenza della residenzialità nei centri storici di Chioggia e Sottomarina e quindi la necessità di interventi sul patrimonio abitativo;

b) la conservazione del patrimonio monumentale pubblico e privato;

c) la necessità si spostare dai centri abitati le attività economiche strategiche e non più compatibili con la fragilità del contesto, Mercato Ittico all’ingrosso più importante del Paese

76 un accordo di programma è una convenzione tra enti territoriali (regioni, province o comuni) ed altre amministrazioni pubbliche

mediante la quale le parti coordinano le loro attività per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento.Introdotto dall'art. 27 della L. 142/1990, ma con precedenti in alcune normative settoriali degli anni '80, l'accordo di programma è ora disciplinato dall'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).Secondo il predetto art. 34 si può ricorrere all'accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province, di regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici (ad esempio, comunità montane) o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

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e le attività di lavorazione del prodotto ittico, il Porto peschereccio situato nel centro cittadino e quello commerciale nella parte dell’Isola Saloni, la cantieristica in parte ancora presente anch’essa nelle isole centrali del bacino lagunare clodiense;

d) il sostegno delle attività economiche caratteristiche (la pesca, l’orticoltura, la ristorazione, il Mercato al dettaglio del prodotto ittico, l’ospitalità diffusa, ecc.);

e) lo sviluppo dei “turismi” clodiensi (quello balneare, della laguna, della città storica, quello ambientale dei canali dei fiumi degli antichi orti, ecc.);

f) la riconversione/valorizzazione locale del patrimonio pubblico e demaniale;

g) in grande tema dei collegamenti con Venezia, l’entroterra veneto ed il Delta del Po.

8. LA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E CHIOGGIA: PARTICOLARI