• Non ci sono risultati.

LA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA n 798 DEL 29 NOVEMBRE 1984 BREVI CENNI INTRODUTT

EVOLUZIONE NORMATIVA: L n 798 DEL 29 NOVEMBRE

SOMMARIO 1. LA LEGGE PER VENEZIA n.798 DEL 29 NOVEMBRE 1984 BREVI CENNI INTRODUTTIVI.2 NUOVI STRUMENT

1. LA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA n 798 DEL 29 NOVEMBRE 1984 BREVI CENNI INTRODUTT

Diciotto anni dopo l’eccezionale marea del 1966, la legge statale del 29 novembre 1984, n. 79891, “Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia”, definiva ulteriormente il sentiero

della specialità tracciato dalla L. n.171/73 consentendo di fare tesoro dell’esperienza e dei risultati di tutela della città lagunare conseguiti precedentemente.

Veniva autorizzata, nel triennio 1984-198692, l'attuazione di interventi finalizzati alla

salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed

91 Pubblicata sulla Gazz.Uff. del 3 dicembre.1984 n. 332

92 Art. 1 l. n. 798/84. La quota più consistente, trecentoquarantuno miliardi e cinquecento milioni di lire, era appannaggio dello Stato,

mentre centoquarantacinque miliardi erano di competenza dei Comuni di Venezia e Chioggia266, ottanta miliardi andavano alla Regione Veneto, ventuno miliardi costituivano il contributo straordinario per il Provveditorato al Porto di Venezia.

Dieci miliardi di lire erano destinati per la conversione delle aziende ricadenti nella zona industriale, otto miliardi servivano per la copertura finanziaria della minore entrata risultante dall’esenzione dell’INVIM267, imposta non dovuta per l’acquisizione anche tramite trattativa privata di edifici e aree ricadenti in Venezia, isole e Chioggia. Cinquecento milioni di lire erano infine riservati al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

49

economico per un onere complessivo di 600 miliardi, ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

La maggior parte dei fondi stanziati dalla legge 798/84 erano destinati a studi, progetti e alla sperimentazione di sistemi concepiti al fine di invertire la tendenza del processo di degrado del bacino lagunare.

La legge comprendeva interventi di varia natura, che contemplavano non solo la difesa fisica di Venezia e il riequilibrio idrogeologico della laguna, ma abbracciavano anche misure di sostegno alle attività economiche, a partire da quelle caratteristiche (quali la produzione vetraria, le attività portuali) fino all’edilizia residenziale e alle attività di manutenzione urbana, al fine di sostenere la vitalità socioeconomica del territorio.

L’elaborato indica infatti, una serie di disposizioni che, in un’ottica di salvaguardia ambientale e di prevenzione dell’inquinamento dell’acqua e dell’aria, prevedevano la concessione di contributi o la previsione di sgravi d’imposta, per agevolare il mantenimento delle attività economiche e favorire la base sociale e demografica.

La L. 798/84 (art. 3) riconfermava lo Stato quale principale responsabile della difesa dell’equilibrio idrogeologico della laguna93 mentre affidava alla Regione (art.5) le opere di disinquinamento94. Quanto ai comuni di Venezia e Chioggia (art. 6), divenivano destinatari

delle attività di sviluppo socio economico95 .

La legge intendeva porsi il precipuo obiettivo di far fronte alla frammentazione e sovrapposizione di competenze96. L’innovazione introdotta a tal fine dalla Legge Speciale

bis consisteva nell’introduzione di un nuovo organismo al quale demandare “l’indirizzo, il coordinamento e il controllo per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge”.

93 a)lo Stato diviene assegnatario di studi, sperimentazioni ed opere per il riequilibrio idrogeologico della laguna, l’arresto e l’inversione del

processo di degrado del bacino lagunare, l’attenuazione dei livelli delle maree in laguna, la difesa delle insulae dei centri storici e degli insediamenti urbani lagunari dalle acque alte eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree;

b) ristrutturazione e acquisto di attrezzature per il servizio vigilanza ed antinquinamento; c) marginamenti lagunari;

d) opere portuali marittime a difesa del litorale;

e) restauro di edifi ci demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinato all’uso pubblico;

f) il recupero del complesso edilizio dell’Arsenale;

g) esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta su canali;

h) sistemazione dei corsi d’acqua naturali ed artificiali rilevanti ai fini della salvaguardia di Venezia e della laguna;

i) restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico; l) estromissione petroli e apertura valli da

pesca;

m) interventi di edilizia universitaria per lo Iuav.

94 a)opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario, nonché di impiantidi depurazione;b) opere di ristrutturazione dell’ospedale

civile dei SS. Giovanni e Paolo.

95 Art. 6 : a) restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive,

artigianali e commerciali, ai fini del mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari; b) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale c) contributi per l’esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato:d) acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi;

96 Quaderno informativo 2 a contributi della comunità per la redazione della legge speciale per Venezia e la sua laguna – 30 settembre

50

L’innovazione, prevista e disciplinata dall’art. 4 del nuovo testo normativo, denominato Comitato interministeriale per Venezia, meglio conosciuto come “Comitatone”, contemplava una struttura rappresentativa degli enti locali e i vari ministeri operanti per la salvaguardia di Venezia97; il Presidente del Magistrato alle Acque ne assolveva funzioni di segretario.

La L. n. 798/84 prevedeva la realizzazione degli interventi per la salvaguardia attraverso l’istituto della “concessione unitaria”, (argomento a cui ho dedicato il meritato spazio nel paragrafo successivo) sia degli interventi che, delle progettazioni, in deroga alle normative vigenti in materia.

In attuazione della stessa legge, veniva stipulata una convenzione con il Consorzio Venezia Nuova, formato da ventisei imprese private leader nel settore delle grandi opere di ingegneria idraulica.

Pare opportuno segnalare sin d’ora che, il legislatore del 1984, pur consapevole del complesso quadro normativo di riparto di competenza tra i soggetti pubblici, non lo modificava e, anzi, imputava la responsabilità degli obiettivi da perseguire, e i relativi finanziamenti, al Comitatone quale sede di raccordo degli interventi stessi e di composizioni e disarticolazioni derivanti dal quadro normativo di riferimento.

Le competenze di salvaguardia fisica del Magistrato alle Acque non si estendevano al bacino idrico affluente in laguna (cui faceva capo la Regione Veneto, titolare degli interventi di salvaguardia ambientale98) ma si arrestavano alla conterminazione lagunare. Le

problematiche di coordinamento delle autorità chiamate a tutelare la città continuavano.