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Per concludere sul punto: un primo sforzo di sintesi I limiti della responsabilità civile

2 La prima categoria

4- Per concludere sul punto: un primo sforzo di sintesi I limiti della responsabilità civile

L’indagine sino ad ora condotta ha consentito di comprendere quanto sia eterogeneo il quadro delle disposizioni sanzionatorie di diritto privato. Si è osservato come, in aggiunta alle “tradizionali” pene private, il legislatore abbia col tempo introdotto multe civili, misure di coercizione indiretta, nonché istituti inediti – a carattere prevalentemente restitutorio,

361 PERFETTI, La responsabilità civile del medico tra legge c.d. Gelli e nuova disciplina del Consenso informato, in Giust. civ., 2018, 2, 359.

ovvero dalla natura eminentemente pubblicistica – sino a prevedere testuali fattispecie di risarcimenti ultracompensativi.

Tali prestazioni sanzionatorie – pur nelle specificità che connotano ciascuna, e di cui si è già sinteticamente detto – appaiono svelare le “inadeguatezze” della responsabilità civile, come tradizionalmente intesa. Gli ambiti in cui il legislatore, in presenza di una fattispecie riconducibile all’art. 2043 c.c., ha avvertito l’urgenza di apprestare una tutela di carattere sanzionatorio e deterrente, invero, sono quelli in cui il risarcimento, se inteso in senso solo compensativo, non è in grado di rispondere adeguatamente al bisogno di tutela originato dall’illecito.

L’analisi condotta ha evidenziato che ciò accade, primariamente, nel caso degli arricchimenti derivanti dal fatto illecito, nonché laddove il pregiudizio arrecato trascenda una dimensione meramente individuale, si appunti sui diritti della personalità del danneggiato, e dunque risulti (in specie per la caratterizzazione non patrimoniale dell’interesse leso) di difficile quantificazione.

Quanto alla prima ipotesi, si è sinteticamente osservato che, constatata la ontologica inidoneità del rimedio risarcitorio – predisposto dal legislatore per i conflitti nei quali viene in rilievo la “distruzione di ricchezza” – e vista la possibile inadeguatezza dell’arricchimento senza causa – in ragione della sussidiarietà ex art. 2042 c.c. – è apparso ineludibile l’intervento del legislatore e, quindi, l’introduzione di uno strumento restitutorio atipico, nel settore in cui la questione dell’arricchimento discendente dal fatto illecito acquista maggiore rilievo (lesione dei diritti di privativa industriale).

Alla lesione di un diritto della persona, ovvero al cospetto di un danno ultraindividuale, invece, il legislatore ha fatto fronte con la previsione di testuali ipotesi di risarcimenti ultracompensativi: vuoi per mezzo della tipizzazione di fattispecie di danno “strutturato” (si pensi all’art. 92, III comma, c.p.c., o all’art. 187-undecies T.U.F.), vuoi per il tramite della previsione di meccanismi di liquidazione del danno che – ancorati al grado di antigiuridicità della condotta, o impostati sulla forfettizzazione del quantum – assicurino una efficacia deterrente dello strumento risarcitorio.

Appare, infatti, evidente che – nelle menzionate fattispecie – l’attribuzione di un risarcimento solo compensativo è inidonea, da un lato, a fungere da efficace deterrente per la perpetrazione di simili illeciti da parte della generalità dei consociati; dall’altro, ad apprestare una tutela effettiva ai primari interessi lesi.

Qualora l’esplicazione di una funzione sanzionatoria della responsabilità civile – come predicato dalla Cassazione, nella più volte menzionata sentenza n. 16601/2017 – fosse limitata a circoscritte disposizioni, la ricerca dovrebbe necessariamente arrestarsi alle conclusioni ora raggiunte. Così, tuttavia, non è. Una indagine di carattere giurisprudenziale rivela, invero, che risarcimenti “ultracompensativi” siano sistematicamente pronunciati dalle Corti, al di là delle fattispecie menzionate dalle Sezioni Unite, in specie laddove vi sia la necessità di rendere “effettiva” la tutela di diritti della persona, frustrata da un risarcimento solo compensativo.

4.1- L’effettività della tutela

La garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti362 si pone al centro del dibattito giurisprudenziale attuale, collocandosi “sicuramente tra i grandi principi di civiltà giuridica in ogni sistema democratico del nostro tempo e la ricerca del rimedio effettivo spetta al giudice applicando, in particolare, i diritti fondamentali”363. È noto che il principio rinviene la propria fonte in norme interne (artt. 2 e 24 Cost.) e sovranazionali (art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE, art. 13 CEDU), anche se si presta ad integrazioni da parte delle altre scienze umane e sociali364. In termini generalissimi, il principio di effettività implica che il riconoscimento di un diritto debba essere necessariamente corredato dalla

362 In dottrina, si sottolinea la necessità che l’effettività della tutela vada misurata sulla scorta del principio

di legalità, da intendersi “non in modo rigido, in quanto soggetta al dinamismo storico, sociale e ordinamentale”: così, P.PERLINGIERI, Il principio di legalità nel diritto civile, in Riv. dir. civ., 2010, 1, 197; ID., Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile, Napoli, 1989, 15 ss, 23 ss. 3; P.PERLINGIERI –

FEMIA,Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile, 2 ed., Napoli, 2004, spec. 174 ss. 363 VETTORI, Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto privato europeo, in www.juscivile.it ; ID., Effettività delle tutele (diritto civile), in Enc. dir., Annali, Roma, 2017, 401 ss.; PAGNI, Effettività della tutela

giurisdizionale, ivi, 355 ss.; ID., Tutela specifica e tutela per equivalente. Situazioni soggettive e rimedi nelle

dinamiche dell’impresa, del mercato, del rapporto di lavoro e dell’attività amministrativa, Milano, 2004, 54

ss.; GAVAZZI, Effettività (principio di), in Enc. giur., XII, Roma, 1989, 1 ss; MAZZAMUTO, La nozione di

rimedio nel diritto continentale, in Eur. dir. priv., 2007, 585; ID., La prospettiva dei rimedi in un sistema di Civil Law: il caso italiano, in www.juscivile.it; DI MAJO, Forme e tecniche di tutela, in MAZZAMUTO (a cura di), Processo e tecniche di attuazione dei diritti, Napoli, 1989, 11 ss; ID.,La tutela dei diritti tra diritto sostanziale e diritto processuale, in Riv. dir. civ., 1989, 363 ss.; ID., La tutela civile, cit., 13 ss.; ID.., Il

linguaggio dei rimedi, in Europa dir. priv., 2005, 341 ss.; ID., Rimedi e dintorni, ivi, 2015, 703 ss; SCALISI,

Lineamenti di una teoria assiologica dei rimedi giuridici, in GRISI (a cura di), Processo e tecniche di

attuazione dei diritti. Omaggio a Salvatore Mazzamuto a trent’anni dal convegno palermitano, Napoli, 2019,

149.

364 Sottolinea l’impulso del diritto europeo all’intensificarsi del dibattito in parola, LEPORE, Prescrizione e decadenza. Contributo alla teoria del «giusto rimedio», Napoli, 2012, spec. 170 ss.

possibilità di attivare strumenti di tutela giuridica (c.d. effettività sostanziale) e di accedere alla difesa giudiziale (c.d. effettività processuale)365.

Per dirla con le parole della Suprema Corte, il principio orienta l’interprete nella ricerca del rimedio “adeguato al soddisfacimento del bisogno di tutela di quella (...) unica e talvolta irripetibile situazione sostanziale di interesse giuridicamente tutelato”366. In tale ottica, è, insomma, il bisogno di tutela emergente dalla situazione concreta – e dalla lesione della specifica situazione soggettiva rilevante – a conformare la scelta del rimedio da applicare, secondo un procedimento che in parte rievoca la tradizione del Common Law367. Sicché il diritto alla tutela giurisdizionale non è da intendere soltanto come “come diritto di accesso al giudizio o all’esercizio in esso di un determinato potere processuale», ma piuttosto «in una prospettiva contenutistica, come diritto alla misura appropriata alla soddisfazione del bisogno di tutela»”368. La molteplicità e difformità degli interessi giuridici, infatti, richiede al giudice di “calibrare il rimedio civile alle peculiarità del caso concreto, ispirandosi ai criteri di ragionevolezza sul piano qualitativo e di proporzionalità su quello quantitativo”369. Trattasi, dunque, di un processo dinamico che, per mezzo di un procedimento interpretativo volto a ricostruire il significato della disposizione normativa “secondo le relazioni tra regole e principi e tra principi”, mira ad attribuire piena tutela agli interessi coinvolti370.

In tal senso, si è opportunamente chiarito che il principio di effettività, pur proponendosi di superare il formalismo legalistico connaturato alla logica della fattispecie, non implica che l’interprete possa coniare il rimedio, ricorrendo a regole e principi al di sopra del

365 FEMIA, Nomenclatura del contratto o istituzione del contrarre? Per una teoria giuridica della contrattazione, in GITTI -VILLA (a cura di), Il terzo contratto, Bologna 2008, 287, rileva che i rimedi “sono funzione del giudizio sull’efficienza regolativa della legislazione sulla contrattazione: si scelgono soltanto se funzionano, non se suonano bene nelle categorie contrattuali ricevute dalla tradizione. Hanno legittimazione regolativa, non dogmatica. [...] Nessuna tecnica è esclusiva, nessuna è pregiudiziale; tutte vanno considerate per la capacità in concreto di riparare il danno”.

366 Cass., 27 giugno 2013, n. 21255.

367 Puntualizza i caratteri dell’approccio rimediale anglosassone, evidenziandone le distinzioni rispetto al

procedimento interpretativo volto alla ricerca del “giusto rimedio” LEPORE, Prescrizione e decadenza, cit., spec. 178 ss.

368 Ivi.

369 Ivi. Circa l’impiego della ragionevolezza nella ricerca del “giusto rimedio”, diffusamente, G.PERLINGIERI, Profili applicativi della ragionevolezza del diritto civile, cit., 187.

sistema”371, dovendo egli piuttosto ricostruire lo stesso “intrecciando gli apparati rimediali nazionali e le finalità perseguite dalla fonte che disciplina l’interesse da proteggere”372. Ebbene, il principio di effettività della tutela assume un primario rilievo nell’ambito della ricerca che si sta conducendo. Nella prima parte del lavoro si sono evidenziati i “limiti” della responsabilità civile, corrispondenti a quelle specifiche aree in cui il risarcimento del danno – se inteso in senso meramente compensativo – non è in grado di garantire una piena tutela al danneggiato e, al contempo, di fungere da adeguato deterrente in un’ottica general- preventiva. L’inadeguatezza della responsabilità civile si manifesta con maggiore evidenza nel caso in cui si consumi la lesione di un diritto costituzionalmente protetto373. Il rango primario dei suddetti diritti, invero, impone – sulla scorta del combinato disposto degli artt. 2, 3, e 24 Cost. – che sia garantita una tutela piena in sede giudiziale374.

Sulla scorta di quanto premesso, il capitolo successivo si proporrà di esaminare il risarcimento del danno da illecito civile sotto la lente della sua curvatura sanzionatoria, quale espediente per attuare una tutela effettiva dei diritti375.

371 NAVARRETTA, Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica, Torino, 2017, 23 ss.

372 Ibidem. Circa

373 P.PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, IV, cit., 390 ss.

374 P.PERLINGIERI, ivi, 197; VETTORI, Il diritto ad un rimedio effettivo, cit.; MALOMO, Responsabilità civile e funzione punitiva, cit., 48 ss;

375 Rimarca la stretta connessione tra la declinazione in termini funzionali della responsabilità civile e

l’obiettivo della effettività della tutela C.SCOGNAMIGLIO, Principio di effettività, tutela civile dei diritti e

danni punitivi, in Resp. civ. prev., 2016, 4, 1120 B, il quale osserva che la polifunzionalità sottende la

“esigenza di dotare lo strumentario della tutela civile dei diritti di un rimedio idoneo ad assicurare l'effettività della loro protezione, tutte le volte che la condanna al risarcimento del danno risulti inadeguata allo scopo”. Insomma, l’effettività, a detta dell’A., rappresenta condivisibilmente “il valore o principio costituzionale che viene in questo caso in considerazione come possibile fondamento sistematico di scelte interpretative che, all’interno del limite tracciato dalla riserva di legge, desumibile — in questa materia — prima ancora dall’art. 23 Cost. che non dall’art. 25 Cost., possono enfatizzare la funzione sanzionatoria della responsabilità civile”.

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