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Il quadro giurisprudenziale si presentava, dunque, variegato quando, a pochi mesi di distanza dalla delibazione della sentenza belga appena citata, la Corte d’appello di Venezia

88 Si tratta della Cass. 15.4.2015, n. 7613, in Giur. It., 2016, 3, 562, con nota di MENDOLA;Danno e Resp.,

veniva investita di una nuova richiesta di exequatur di tre sentenze statunitensi89. Tali pronunce avevano avuto ad oggetto la domanda di reintegrazione patrimoniale, nei confronti di una società italiana produttrice di un caso, da parte della società americana venditrice del prodotto, in relazione ad un indennizzo da quest’ultima corrisposto ad un motociclista (il quale aveva riportato danni alla persona per difetti del casco) in conseguenza di un accordo transattivo.

A fronte dell’accoglimento della domanda da parte della Corte d’appello di Venezia, la società italiana impugnava la pronuncia dinanzi alla Corte di Cassazione, deducendone la contrarietà all’ordine pubblico interno, sul presupposto che l’indennizzo corrisposto al danneggiato comprendesse punitive damages. Proprio in ragione dei menzionati precedenti di legittimità sul punto, la I sezione90 rimetteva la soluzione della controversia alle Sezioni Unite, affermando la sussistenza di indici in grado di determinare una differente risoluzione della questione. Rilevava, anzitutto, l’evoluzione del concetto di ordine pubblico, da identificarsi non con le norme interne, ma con i principi essenziali del sistema giuridico, sicché “non può essere indicativo dell’esistenza di un principio di ordine pubblico il solo fatto che il legislatore ordinario abbia esercitato la propria discrezionalità, in una determinata direzione” e negarlo nel caso opposto. Posta tale premessa, affermava che “potranno avere libero ingresso prodotti giudiziali stranieri applicativi di regole diverse, ma comunque non contrastanti con i valori costituzionali essenziali o non incidenti su materie disciplinate direttamente dalla Costituzione”, di talché “non dovrebbe considerarsi pregiudizialmente contrario a valori essenziali della comunità internazionale (e, quindi, all’ordine pubblico internazionale) l’istituto di origine nordamericana dei danni non risarcitori, aventi carattere punitivo: una statuizione di tal genere potrebbe esserlo, in

89 Trattasi, nel dettaglio: (a) la sentenza emessa dalla Circuit Court of the 17th Circuit for Broward Count

(Florida) e confermata in appello dal District Court of Appeal of the State of Florida dell’11.8.2010, che aveva condannato una società italiana produttrice di un casco a pagare la complessiva somma di dollari Usa 1.436.136,87, oltre interessi al tasso annuo dell’11%; (b) la sentenza del 14.1.2009, con cui il medesimo giudice aveva liquidato dollari USA 106.500,00, a titolo di rifusione dei costi, delle spese legali e degli interessi al tasso annuo dell’8%; (c) la sentenza del 13.10.2010 che aveva liquidato, in relazione al giudizio di appello, l’ulteriore somma di dollari USA 9.000,00, a titolo di rifusione dei costi, delle spese legali e degli interessi al tasso annuo del 6%.

90 Cass. 16.5.2016, n. 9978, in Foro it., 2016, I, 1973, con nota di D’ALESSANDRO;in Giur. it., 2016, 1854,

con nota di DI MAJO; in Corriere giur., 2016, p. 909, con nota di C.SCOGNAMIGLIO; in Danno e resp., 2016, p. 827, con nota di MONATERI,PONZANELLI,GRONDONA.In argomento, C.SCOGNAMIGLIO, Principio di

effettività, tutela civile dei diritti e danni punitivi, in Resp. civ. prev., 2016, 4, 1120 B; ID., I danni punitivi e

astratto, solo quando la liquidazione sia giudicata effettivamente abnorme, in conseguenza di una valutazione, in concreto, che tenga conto delle «circostanze del caso di specie e dell’ordinamento giuridico dello Stato membro del giudice adito» (è in tal senso il Considerando 32 del regol. CE 11 luglio 2007, n. 864, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali)”.

Ad ogni modo, la parte di maggior interesse – per ciò che ai fini del presente studio rileva – è quella in cui la Corte pone il dubbio che “la funzione riparatoria-compensativa, seppur prevalente nel nostro ordinamento, sia davvero l’unica attribuibile al rimedio risarcitorio” e si domanda “se sia condivisibile la tesi che ne esclude, in radice, qualsiasi sfumatura punitiva-deterrente”. Tanto in ragione della presenza di numerosi indici normativi che “segnalano la già avvenuta introduzione, nel nostro ordinamento, di rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria”, segno della “dinamicità o polifunzionalità del sistema della responsabilità civile, nella prospettiva della globalizzazione degli ordinamenti giuridici in senso transnazionale, che invoca la circolazione delle regole giuridiche, non la loro frammentazione tra i diversi ordinamenti nazionali”.

La linea argomentativa viene integralmente recepita dalle Sezioni Unite91. Va premesso, sul punto, che l’intero principio di diritto di quest’ultima pronuncia è frutto di un obiter

91 Cass. sez. un., 5.7.2017, n. 16601, ex multis, in Danno e Resp. 2017, 419.

La sentenza ha avuto una massiccia risonanza in dottrina, come testimoniato dalla mole considerevole di contributi sul tema. Tra i saggi, si rinvia a DI MAJO, Principio di legalità e di proporzionalità nel risarcimento

con funzione punitiva, in Corr. giur., 2017, 1042; CONSOLO, Riconoscimento di sentenze, specie USA e di

giurie popolari, aggiudicanti risarcimenti compensativi o comunque sopracompensativi, se in regola con il nostro principio di legalità (che postula tipicità e financo prevedibilità e non coincide pertanto con il, di norma presente, due process of law), ivi, 1025; MONATERI, Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità

civile, in Danno e resp., 2017, 419; PONZANELLI, Polifunzionalità della responsabilità civile tra diritto

internazionale privato e diritto privato, ivi, 435; PALMIERI –R.PARDOLESI, I danni punitivi e le molte anime

della responsabilità civile; l’ordinanza di rimessione, in Foro it., 2017, c. 435; GRONDONA, Il problema dei

danni punitivi e la funzione degli istituti giuridici, ovvero: il giurista e la politica del diritto, in giustiziacivile.com, n. 5/2017, 1; DE NOVA, Le nuove frontiere del risarcimento del danno: i punitive

damages, in juscivile, 2017, 5, 388; C.SCOGNAMIGLIO, Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione e la

concezione polifunzionale della responsabilità civile, in www.giustiziacivile.com; ID., Le Sezioni Unite ed i

danni punitivi tra legge e giudizio, in Resp. civ. prev., 2017, 4, 1109B; CIATTI CAIMI, I danni punitivi e quello

che non vorremmo sentirci dire dalle corti di common law, in Contratto e impr., 2017, 1; CARLEO, Punitive damages: dal common law all’esperienza italiana, in Contratto e impr., 2018, 259 ss; ASTONE,

Responsabilità civile e pluralità di funzioni nella prospettiva dei rimedi. Dall’astreinte al danno punitivo, in Contratto e impr., 2018, 276 ss.; DELLA CASA, Punitive damages, risarcimento del danno, sanzioni civili:

dictum92. E infatti si legge nel punto 4.1 della sentenza che la doglianza circa l’avvenuta liquidazione di somme anche a titolo di danni puntivi fosse inammissibile, in quanto “imperniat(a) su un presupposto insussistente”: l’accordo transattivo, invero, non implicava la liquidazione di danni punitivi, ma presupponeva soltanto che la società venditrice avesse richiesto una rinuncia anche a pretese a titolo di punitive damages, in un’ottica di chiusura complessiva dei rapporti tra le parti.

Pur a fronte dell’inammissibilità del motivo in esame - e nonostante il rigetto delle ulteriori doglianze - la Sezioni Unite colgono l’occasione per pronunziarsi sulla questione dibattuta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 363, comma 3, c.p.c., che consente l’enunciazione del principio di diritto anche in relazione ad un singolo motivo che risulti inammissibile (sempre se ritenuto di particolare importanza). La circostanza che la Corte di Cassazione abbia avvertito l’urgenza di pronunciarsi su una questione - quella della delibabilità di pronunce comminatorie di danni puntivi - non solo nel caso concreto inammissibile, ma anche - rispetto all’ordinamento nel suo complesso - di limitato rilievo (ricordandosi soltanto due precedenti in tema) è indice di una diversa importanza del suo oggetto; una

DE MENECH, Il problema della riconoscibilità di sentenze comminatorie di punitive damages, alcuni spunti

ricostruttivi, in Riv. dir. civ., 2016, 1644.

Tra i lavori monografici, GRONDONA, La responsabilità civile tra libertà individuale e responsabilità sociale.

Contributo al dibattito sui «danni punitivi», Napoli 2017; PERFETTI (a cura di), Il punto sui così detti danni

punitivi, Napoli, 2019;CICERO (a cura di), I danni punitivi, Napoli, 2019; DE MENECH, Le prestazioni

pecuniarie sanzionatorie. Studio per una teoria sui “danni punitivi”, Padova, 2019; CARABETTA, «Punitive damages» e teoria della responsabilità civile. La funzione compensativa del risarcimento punitivo, Torino, 2020; AA.VV., Danni puntivi. Profili giuridici e assicurativi dopo la sentenza 16601/2017 delle SSUU della

Corte di Cassazione, Santarcangelo di Romagna, 2018.

92 Di obiter dictum ex cathedra hanno parlato CONSOLO-BARONE, Postilla minima di messa a giorno di inizio luglio 2017, in Giur. it., 2017, 1366: “Ed è solo a questo punto (e siamo a p. 12) che si aprono le danze di un

lungo obiter, ma ex 363, collegialmente ex cathedra e non del solo relatore, sulla reale e piena compatibilità, del (riconoscimento di decisioni di) risarcimento punitivo con l’ordine pubblico statale, nonché gradatamente, con l’assetto della responsabilità civile […]”. Ma autentica ratio decidendi ritiene sia MONATERI, Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità civile, in Nuova giur. Civ., 2017, II, p. 1410, il quale afferma che la decisione in commento “è di estrema rilevanza sistemologica. Il suo punto più importante è naturalmente il principio civilistico da cui essa muove per giungere alla conclusione. […] Si tratta, come ognuno vede, di un vero e proprio precedente di grande importanza reso consapevolmente dalle Sezioni Unite in base ad una ricostruzione del nostro sistema civilistico interno. Non si può, quindi, in alcun caso trattare di obiter, ma di vera ratio decidendi, in quanto la premessa è essenziale alla conclusione concreta, ed essa muta completamente la prospettiva con cui guardare d’orain poi la responsabilità civile italiana”. Alternativamente, si è discusso di una sentenza principio, che “si ha quando la giurisprudenza, e in particolare quella di legittimità, enuncia principi che vanno oltre la fattispecie concreta da cui tutto ha preso le mosse”: così, GRONDONA,Le direzioni della responsabilità civile tra ordine pubblico e punitive damages,

rilevanza che supera i confini del diritto internazionalprivatistico, per attestarsi sul piano squisitamente interno.

All’esito di una articolata motivazione, le Sezioni unite giungono ad affermare la delibabilità di sentenze comminatorie di danni punitivi, a condizione che nell’ordinamento estero vi sia una “precisa perimetrazione della fattispecie (tipicità) e puntualizzazione dei limiti quantitativi delle condanne irrogabili (prevedibilità)”.

Un duplice argomento sorregge il reviremént giurisprudenziale, segnatamente, l’evoluzione del concetto dell’ordine pubblico internazionale e interno93, nonché la connessa evoluzione delle funzioni della responsabilità civile.

La discussa compatibilità dei danni punitivi rispetto al sistema diviene, allora, l’occasione per dirimere i contrasti proprio in punto di natura e vocazione del risarcimento del danno extracontrattuale. Sviluppando quanto, in nuce, già era stato affermato dalle Sezioni Unite n. 9100/2015, cit., in tema di responsabilità degli amministratori, viene consacrato il principio della polifunzionalità della responsabilità civile. Se, dunque, tale principio era già stato accennato in talune precedenti sentenze in toni dubitativi, per la prima volta il supremo

93 Non potendosi, ai fini dell’economia del presente lavoro, concentrare l’attenzione sulle argomentazioni

relative alla evoluzione dell’ordine pubblico, si rinvia a G. PERLINGIERI –ZARRA, Ordine pubblico interno e

internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, Napoli, 2018, spec. 166 ss; V.BARBA, L’ordine

pubblico internazionale, in G.PERLINGIERI –M.D’AMBROSIO (a cura di), Fonti, metodo e interpretazione.

Primo incontro di studi, ADP, 10-11 novembre 2016, Napoli, 2017, 409, e in Rass. dir. civ., 2018, 2, 403 ss,

il quale rileva che il “dilagare sempre più diffuso e intenso di regolamenti europei, convenzioni internazionali, regole pattizie e norme nazionali orientate a istituire momenti di collegamento tra il nostro e gli altri sistemi ordinamentali” ha consentito di “conferire indiscussa centralità al tema dell’ordine pubblico internazionale”; l’A. conclude rilevando che “l’ordine pubblico internazionale diventa, dunque, il criterio di ragionevolezza sulla base del quale s’istituisce la gerarchia assiologica, affermando che l’applicazione di una legge straniera o il riconoscimento di efficacia di un atto straniero può e deve spingersi sino al punto di creare una frattura rispetto all’ordinamento del caso concreto derivante dall’applicazione della legge italiana, ma non oltre il punto in cui il contrasto concerna i principi fondamentali e irrinunziabili del nostro sistema ordinamentale, ossia i principi identificativi, massime, ispirati alla tutela dei diritti fondamentali della persona umana, che trovano la loro espressione normativa nell’art. 2 Cost.”, di talché “l’ordine pubblico è, dunque, uno strumento di fondamentale importanza per garantire la coerenza del sistema”. È, in sintesi, “una clausola generale che serve ad evitare il fallimento giuridico; serve ad evitare che si possa dare un diritto contrario ai suoi stessi principi fondamentali e irrinunziabili; che si possa dare diritto che smetta di mettere al suo vertice la persona umana e la sua dignità”. LONARDO, Ordine pubblico, ivi, 326, il quale rileva che “l’ordine pubblico ha contenuti (esclusivamente) costituzionali”, consistendo nella fissazione dei “canoni assiologici alla stregua dei quali la società deve essere diretta, pur nel rispetto di una scelta” politica votata a “attuare i valori, ma prescegliendo pur sempre all’interno di questi”; P. PERLINGIERI, Libertà religiosa, principio di

differenziazione e ordine pubblico, in Dir. succ. fam., 2017, 1, 166. MOROZZO DELLA ROCCA, Ordine

pubblico matrimoniale e poligamia nella disciplina del ricongiungimento familiare, in Quad. dir. pol. eccl.,

consesso giunge ad una affermazione chiara e consapevole. “In estrema sintesi” - viene rilevato - “può dirsi che accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria dell’istituto (che immancabilmente lambisce la deterrenza) è emersa una natura polifunzionale (un autore ha contato più di una decina di funzioni), che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva”.

A sostegno di tale conclusione la Corte elenca molteplici disposizioni, disseminate in varie branche dell’ordinamento civile, le quali, prevedendo ipotesi di risarcimenti sanzionatori, confermerebbero la dedotta polifunzionalità, denotando al contempo “l’urgenza che avverte il legislatore di ricorrere all’armamentario della responsabilità civile per dare risposta a bisogni emergenti”94, e quindi confermando “quanto sia inappagante un insegnamento che voglia espungere dal sistema, confinandole in uno spazio indeterminato e asfittico, figure non riducibili alla «categoria»”95.

Ma ecco che, non appena enunciato, il principio viene subito imbrigliato entro vincoli stringenti, tali da limitarne una applicazione generalizzata. E infatti l’affermata polifunzionalità, se da un lato è considerata il risultato ultimo dell’evoluzione dell’istituto della responsabilità aquilana, d’altro canto non implica – secondo la ridetta sentenza – il potere del giudice di “imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati”96 . Posto il vincolo di tipicità previsto, per l’imposizione di prestazioni patrimoniali, da parte dell’art. 23 Cost. (correlato agli artt. 24 e 25), e nell’ottica di scongiurare il rischio di un incontrollato soggettivismo giudiziale, l’ammissibilità dei risarcimenti punitivi è, infatti, subordinata espressamente alla presenza di una norma di legge, rispondente (come si accennava) al requisito della tipicità e della prevedibilità.

6.1- Criticità della Sentenza n. 16601/2017: funzione intrinseca ma eccezionale

Alla luce di quanto premesso, appare evidente che uno studio della responsabilità civile in chiave (poli)funzionale non possa prescindere dal contributo della sentenza delle Sezioni Unite appena analizzata.

94 Cass. 16601/2017, cit. 95 Ibidem.

Si è, tuttavia, già evidenziato che l’impatto del principio di diritto ivi contenuto, quanto alla polifunzionalità della responsabilità aquiliana, è immediatamente smorzato dai limiti, delineati dalla Corte, rispetto alla concretizzazione della punitività di risarcimenti: si afferma, in sostanza, che la natura polifunzionale, pur essendo intrinseca al sistema di responsabilità delineato dagli artt. 2043 ss c.c., non potrebbe esplicarsi al di fuori di una puntuale previsione legislativa.

La soluzione delineata dalla Corte di Cassazione ricalca quanto accorta dottrina auspicava da tempo97 e si pone in linea di continuità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La stessa soluzione si scontra, tuttavia, con più d’una criticità98.

Non è chiaro, anzitutto, come possa conciliarsi la naturale connotazione (anche) sanzionatoria del risarcimento, con la sua soggezione al principio di tipicità. Predicare che la responsabilità civile sia idonea a perseguire finalità sanzionatorie, ma soltanto in presenza di una espressa previsione normativa, equivale - nei fatti - a relegare la sanzione a sfumatura di carattere eccezionale del risarcimento, in quanto tale inidonea ad assurgere al rango di

97 PONZANELLI, Danni punitivi, in NGCC, 2008, 2, 25 ss; ID., I «punitive damages» nell’esperienza nordamericana, in Riv. dir. civ., 1983, I, 435 ss.

98 Ci si soffermerà nel prosieguo soltanto sulle criticità relative al diritto interno. Giova accennare, tuttavia,

che la sentenza si presta ad osservazioni critiche anche di carattere internazional-privatistico: sostengono le Sezioni Unite che il giudice italiano dovrebbe verificare – in forza del principio di legalità di cui agli artt. 23 e 25 Cost. – se nell’ordinamento straniero vi sia una “un ancoraggio normativo per una ipotesi di condanna a risarcimenti punitivi. Il principio di legalità postula che una condanna straniera a risarcimenti punitivi provenga da fonte normativa riconoscibile, cioè che il giudice a quo abbia pronunciato sulla scorta di basi normative adeguate, che rispondano ai principi di tipicità e prevedibilità. Deve esservi insomma una legge, o simile fonte, che abbia regolato la materia «secondo principi e soluzioni» di quel paese, con effetti che risultino non contrastanti con l’ordinamento italiano”. Di talché sarebbe rimesso al giudice interno un inedito sindacato sulla legittimità della condanna sulla base del diritto straniero; il che contrasta con la natura del giudizio di delibazione, cui è rimessa la valutazione degli effetti della decisione nel diritto interno, sulla scorta della valutazione della compatibilità con i principi regolatori della materia, e non l’indagine sul merito del rapporto giuridico dedotto. Cfr. in argomento anche BENEDETTI, Sanzionare compensando? Per una

liquidazione non iprocrita del danno non patrimoniale, in Riv. dir. civ., 2019, 1, 237, il quale rileva il

“nonsense” del richiamo alla riserva di legge nell’ordinamento straniero, se si considera che gli ordinamenti interessati sono quelli di Common Law, nei quali tale filtro è “culturalmente estraneo”; ROPPO, La

responsabilità civile in Petro Trimarchi, in Juscivile, 2017, 701, il quale evidenzia il rischio di “un

paradossale rovesciamento del rapporto fra ordine pubblico interno e ordine pubblico internazionale: quest’ultimo, normalmente concepito a maglie più larghe del primo, verrebbe qui disegnato a maglie più strette e serrate”.

funzione generale99. È, questo, a nostro avviso, il primo paralogismo nell’impostazione eletta dal Supremo Consesso, da cui discende la sostanziale inutilità pratica del principio affermato nella pronuncia100.

6.2.- Criticità (segue): il piano d’indagine

Il rilievo che precede impone un’analisi approfondita del percorso logico-giuridico sotteso alla pronuncia in esame. Andranno passati in rassegna presupposti e risvolti applicativi dell’apparato argomentativo alla base della sentenza, onde verificarne l’utilità d’impiego rispetto ad una teoria della polifunzionalità della responsabilità civile.

Si è accennato che, stando all’ordinanza di remissione n. 9978/2016, cit., l’evoluzione della tecnica di tutela della responsabilità civile verso una funzione anche sanzionatoria e deterrente sarebbe testimoniata “da numerosi indici normativi che segnalano la già avvenuta introduzione, nel nostro ordinamento, di rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria”. L’intuizione è accolta e sviluppata dalle Sezioni Unite, che, nel rilevare la pluralità di funzioni da attribuire all’istituto aquiliano, ne ricavano un riscontro a livello del “panorama normativo che si è venuto componendo”.

99 Dice bene, dunque, LAMORGESE,Luci e ombre nella sentenza delle Sezioni Unite sui danni punitivi, in Riv. Dir. Civ., 2018, 1, 317, quando rileva che “Se si afferma la intrinseca natura polifunzionale della responsabilità civile, la cui disciplina legale è già negli artt. 2043 e 2059 – che configurano il risarcimento del danno come rimedio a fronte di danni cagionati dall’autore (responsabile) dell’illecito –, non è chiaro perché occorra un’altra disposizione di legge per rendere operativa in concreto la funzione sanzionatoria- punitiva. Se tale funzione è interna al sistema della responsabilità civile, dovrebbero bastare le relative disposizioni del codice civile, altrimenti significa che quella funzione è estranea al sistema: tertium non

datur”. In tal senso, anche PROSPERI,Funzione punitiva della responsabilità civile e rapporti familiari, in

PERFETTI (a cura di), Il punto sui così detti danni punitivi, cit., 231 ss; GRONDONA, Sull’apparente novità dei

risarcimenti punitivi e sul ritorno della funzione sanzionatoria della responsabilità civile (ovvero: un altro passo nella direzione dell’effettività rimediale), in CICERO (a cura di), I danni punitivi, cit., 63 ss; DI MAJO,

Principio di legalità e di proporzionalità nel risarcimento con funzione punitiva, in Giur. it., 2017, 4, 1972,

il quale rileva che è la “stessa «natura» del danno ad esprimere funzioni, che vanno al di là di quella meramente riparatoria, a tal punto che si può sostenere che è lo stesso danno a poter acquistare una valenza punitiva”; P. Perlingieri, Valori normatici e loro gerarchia, cit., 288; Id., La personalità umana

nell’ordinamento giuridico, cit., 24; Id., I valori e il sistema ordinamentale “aperto”, 6; Id, Il diritto civile nella legalità costituzionale, IV, cit., spec. 414 ss, ove l’A. osserva che “il tema della responsabilità civile,