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Il danno biologico: una sintetica ricognizione dell’evoluzione giurisprudenziale

Capitolo III: Le molteplici funzioni del risarcimento del danno non patrimoniale

3- Il danno biologico: una sintetica ricognizione dell’evoluzione giurisprudenziale

Le tormentate vicende giurisprudenziali555 che hanno segnato la nascita e l’evoluzione del danno c.d. biologico, e che paiono anche allo stato attuale non aver raggiunto una definizione finale, riconducono il relativo risarcimento – ad onta degli strumenti liquidatori impiegati – entro una funzione essenzialmente compensativa.

È senz’altro noto che l’interpretazione tradizionale concepiva il danno in un’ottica esclusivamente patrimonialistica556; limitando i “casi previsti dalla legge” ex art. 2059 c.c. alla sola disposizione di cui all’art. 185 c.p., invero, il danno non patrimoniale assumeva i connotati di un indennizzo per i patemi d’animo sofferti dalla persona offesa da un reato. Del resto, i pregiudizi arrecati ai beni-interessi della persona venivano considerati risarcibili soltanto sotto il profilo delle conseguenze di natura economica residuate in capo al danneggiato: così accadeva con riferimento al risarcimento derivante dalla lesione del bene

esistenziale. Il contributo della «Rassegna di diritto civile», in P.PERLINGIERI (a cura di), Temi e problemi

della civilistica contemporanea, Napoli, 2006, 445 ss; BARCELLONA, Il danno non patrimoniale, Milano, 2008, 45 ss.

555 Ben rappresentate dall’immagine della “lunga marcia” di BUSNELLI, Chiaroscuri d’estate. La Corte di cassazione e il danno alla persona, in Danno resp., 2003, 826; evocativa è anche l’immagine proposta a

riguardo da PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, L’art. 2059 va in Paradiso, cit., 831: “Strana sorte, quella dell’art. 2059 c.c. Dalle ceneri, agli altari! Dall’Inferno al Paradiso”.

556 Sulla diversa prospettiva della “depatrimonializzazione” del diritto privato, si rinvia a P.PERLINGIERI, Depatrimonializzazione e diritto civile, in Id., Scuole tendenze e metodi, cit., 175; DONISI, Verso la

“depatrimonializzazione” del diritto privato, in Rass. Dir. civ., 1980, 644; DE CUPIS, Sulla

“depatrimonializzazione” del diritto privato, in Riv. dir. civ., 1982, 482; DE MARTINI, L’ordinamento sociale

del diritto privato, Torino, 1992; in argomento anche RUGGERI, Codice civile: interpretazione dei giudici e

interpretazione della dottrina, in PACIULLO–COGLIANDRO, (a cura di), Il codice civile tra costituzione e

ordinamento comunitario, Napoli, 2013, spec. 16 ss; EAD., Interpretazione e applicazione delle norme

codicistiche, in Rass. dir. civ., 2012, 4, 1281.

Sul tema, si rinvia pure a C.SCOGNAMIGLIO, Il danno morale soggettivo, in NGCC, 2010, 5, 20237, il quale rileva che “la storia dell’elaborazione giurisprudenziale e della riflessione dottrinale dell’ultimo mezzo secolo in materia di responsabilità civile è, infatti, essenzialmente, la narrazione del modo in cui la responsabilità civile si è trasformata da istituto posto a presidio del patrimonio, «deputata ad un rigido dispositivo di mera riallocazione della ricchezza materiale» a tecnica di protezione della persona umana e dei valori ed interessi dei quali la stessa è espressione”.

“salute”, risarcito non di per sé, ma in relazione alle conseguenze economiche dallo stesso derivanti (quali la lesione della capacità di lavoro specifica)557.

Sparute voci dottrinali, favorevoli alla autonoma risarcibilità del danno non patrimoniale558, rimasero a lungo inascoltate, fino a quando il Tribunale di Genova, con le note pronunce del 25 maggio 1974559 e 20 ottobre 1975560, affermò la autonoma risarcibilità del danno alla integrità psico-fisica della persona – da allora denominato biologico561 – da liquidarsi secondo un criterio equitativo, parametrato sul reddito medio nazionale pro capite al momento della sentenza562.

557 Per tale interpretazione, si rinvia a DE CUPIS, Il danno, cit., 54.

558 Il riferimento è, ovviamente, a R. SCOGNAMIGLIO, Il danno morale, in Riv. Dir. civ., 1957, 287 ss, ora in

ID., Scritti giuridici, cit., 589; in tal senso anche BUSNELLI, Diritto alla salute e tutela risarcitoria, in BUSNELLI e BRECCIA (a cura di), Tutela della salute e del diritto privato, Milano, 1978, 530, nonché BESSONE –ROPPO, Lesione dell’integrità fisica e “diritto alla salute”. Una giurisprudenza innovativa in

tema di valutazione del danno alla persona, in Giur. it., 1975, 61. DE CUPIS, Il danno, cit., 242, auspicava la rimozione dell’art. 2059 c.c. dal sistema codicistico della responsabilità civile.

559 In Giur. it., 1975, 2, c. 54, con note di BESSONE e ROPPO. 560 In Resp. civ. prev., 1976, I, 2, 443, con nota di ALPA.

561 In dottrina, MASTROPAOLO, Il risarcimento del danno alla salute, Napoli, 1983, 239 ss.; BUSNELLI, Diritto alla salute e tutela risarcitoria, cit., 530;ID., Il problema della valutazione dei danni alla salute, in

Resp. civ. prev., 1981, 127.

562 L’orientamento fu subito seguito da Trib. Pisa, 20.3.1979, che tuttavia adotta il diverso criterio di

Il fermento, giurisprudenziale563 e dottrinale, suscitato dalle pronunce564 trovò una composizione soltanto momentanea nella attesa Corte Costituzionale n. 184/1986, a cui si deve la ricostruzione del danno biologico quale tertium genus tra danno patrimoniale e non patrimoniale, avente fondamento negli artt. 2043 e 32 Cost.565. Quanto alla interpretazione

563 È opportuno precisare che già in un precedente (Corte Cost., 26.7.1979 n. 88, in Resp. civ. prev., 1979,

700, e in Giur. it., 1980, 1, I, 9) la Corte Costituzionale affermò una lata concezione del danno non patrimoniale, da non limitare al danno morale ma estendere a tutti quei pregiudizi diversi da quello patrimoniale. In tale occasione, la Corte affermò significativamente che “L’espressione danno non patrimoniale adottata dal legislatore è ampia e generale e tale da riferirsi, senza ombra di dubbio, a qualsiasi pregiudizio che si contrapponga, in via negativa, a quello patrimoniale, caratterizzato dall’economicità dell’interesse leso. Il che porta a ritenere che l’ambito di applicazione dei sopra richiamati artt. 2059 c.c. e 185 c.p. – contrariamente a quanto affermato dall’ordinanza di rimessione – si estende fino a ricomprendere ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica, compreso quello alla salute. Il bene a questa afferente è tutelato dall’art. 32 Cost. non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo, sicché si configura come un diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati. Esso certamente è da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e non sembra dubbia la sussistenza dell’illecito, con conseguente obbligo della riparazione, in caso di violazione del diritto stesso. Da tale qualificazione deriva che la indennizzabilità non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidenti sull’attitudine a produrre reddito, ma deve comprendere anche gli effetti della lesione del diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma, indipendentemente da ogni altra circostanze e conseguenza. Ciò deriva dalla protezione primaria accordata dalla Costituzione al diritto alla salute come a tutte le altre posizioni soggettive a contenuto essenzialmente non patrimoniale, direttamente non tutelate”.

Stante la giurisprudenza maggioritaria di merito ancora ancorata ad una ristretta concezione del danno non patrimoniale, la suddetta sentenza non ebbe seguito nelle successive applicazioni giurisprudenziali.

564 Va rammentato che le pronunce diedero luogo ad una duplice interpretazione: da una parte, l’orientamento

favorevole alla risarcibilità del danno biologico, in quanto facente parte del patrimonio del danneggiato, ex art. 2043 c.c. (Trib. Roma, 14.7.1981, in Foro it., Rep., 1983, v. Danni civili; Cass. 1981, n. 375, in Foro it., 1981, 1, c. 1884); dall’altro, quanti ritenevano che il danno alla salute rientrasse, ai sensi dell’art. 32 Cost., nei “casi determinati dalla legge” in cui il danno patrimoniale, ex art. 2059 c.c., era risarcibile (Cfr., in tema LA BATTAGLIA, Uno, nessuno, centomila: il destino (costituzionale) del danno morale da perdita del

congiunto, in Foro it., 2002, c. 12882).

565 In Foro it., 1986, I, c. 2053 ss con nota di PONZANELLI e MONATERI.Il Giudice delle leggi, mosso

dall’intento di svincolare il risarcimento del danno biologico dal limite di cui all’art. 2059 c.c., afferma che “La vigente Costituzione, garantendo principalmente valori personali, svela che l’art. 2043 c.c. va posto soprattutto in correlazione agli articoli della Carta fondamentale (che tutelano i predetti lavori) e che, pertanto, va letto in modo idealmente idoneo a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell’illecito. L’art. 2043 c.c., correlato all’art. 32 Cost., va necessariamente esteso, fino a comprendere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana (…). Tutto quanto innanzi rilevato chiarisce che, pur partendo da diverse interpretazioni dell’art. 2043 c.c., la giurisprudenza e la dottrina, nell’assoluta maggioranza, non soltanto ritengono il danno biologico compreso e disciplinato dal predetto articolo, ma indicano in quest’ultimo la disposizione, di carattere generale, che consente la risarcibilità, senza alcuna limitazione, del precitato danno.” Si precisa che “l’art. 2059 c.c. attiene esclusivamente ai danni morali subiettivi” da riferirsi al “transeunte turbamento psicologico del soggetto leso”. L’interpretazione è ribadita dalle successive sentenze Cost. nn. 87, 356, 485 del 1991, e la n. 37 del 1994. In tema, CASTRONOVO, Danno

dell’art. 2059 c.c., invece, la Corte – sulla scorta di una interpretazione storico-evolutiva e teleologica566 – ribadì l’identificazione tra danno non patrimoniale ivi previsto e danno morale subiettivo.

Sennonché, l’esigenza di svincolare il risarcimento del danno non patrimoniale dalla tipicità ex art. 2059 c.c. fu causa della proliferazione delle poste risarcitorie, in ragione della autonoma configurazione, accanto al danno biologico, di una molteplicità di ulteriori categorie di danno (quali quello c.d. estetico, di relazione, esistenziale, onore, decoro, libertà sessuale, reputazione, riservatezza).

Si può ben comprendere come, dall’estremo della irrisarcibilità del pregiudizio non patrimoniale, si giunse ben presto all’opposto esito della moltiplicazione dei danni autonomamente risarcibili: da ciò, l’inevitabile conseguenza di duplicazioni risarcitorie567. Di tale tendenza è espressione la crescente liquidazione, in via giudiziale, di somme atte a compensare il c.d. danno esistenziale. Preso atto della impossibilità di ridurre le lesioni alla persona al solo danno biologico e a quello morale, a partire dalla nota Cass. 7.6.2000, n. 7713568, invero, la Suprema Corte suggellò la configurabilità di tale nuova voce di pregiudizio, intesa a ricomprendere tutte le ipotesi – diverse da quella già sussumibili nel danno biologico o morale – di compromissione della sfera realizzativa della persona umana569. Tanto, sul presupposto che “l’art. 2043, correlato agli artt. 2 ss. Cost., va così necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana”570. Il solo limite era costituito dai meri fastidi e disagi di

566 La Corte rievoca la Relazione all’art. 185 c.p. per affermare che “si evince che, almeno nelle intenzioni

del legislatore penale del 1930, il danno non patrimoniale di cui al secondo comma dell’art. 185 c.p., costituisce l’equivalente del danno morale subiettivo e che i danni direttamente od indirettamente incidenti sul patrimonio non possono essere compresi nei danni non patrimoniali ex art. 185 c.p.”.

567 Mette in guardia sulla possibilità di siffatte degenerazioni MESSINETTI, Recenti orientamenti sulla figura della persona. La motivazione dei danni, in Riv. crit. dir. priv., 1992, 173.

568 Cass., 7.6.2000 n. 7713, in Resp. civ. prev., 2000, 923, con nota di ZIVIZ; in Giur. it., 2000, 1352, con

nota di PIZZETTI; in Danno e resp., 2000, 835, con note di MONATERI e PONZANELLI; in Giust. civ., 2000, I, 2219; in Foro it., 2001, I, 187, con nota di D’ADDA.

569 In tal senso, la immediatamente successiva Cass., sez. lav., 3.7.2001 n. 9009, in Resp. civ. prev., 2001,

1177, con nota di ZIVIZ, per la quale il danno esistenziale comprende “tutte le compromissioni delle attività

realizzatrici della persona umana (impedimenti alla serenità familiare, al godimento di un ambiente salubre e di una situazione di benessere, al sereno svolgimento della propria vita lavorativa)”.

natura soggettiva, in quanto tali non considerati ricompresi nel danno esistenziale, e quindi ritenuti irrisarcibili571.

Il danno esistenziale572, dunque, rappresentava, secondo l’impostazione giurisprudenziale, quel pregiudizio che l’illecito “provoca sul fare reddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”. Esso si differenziava dal danno morale, in quanto fondato “sulla natura non meramente emotiva (propria del danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso”.573

Si spiega a tal stregua lo sviluppo interpretativo immediatamente successivo.

571 Bisogna precisare che, accanto al filone c.d. esistenzialista (favorevole alla risarcibilità del danno

esistenziale), vi era pure un indirizzo c.d. anti-esistezialista. Tra gli esponenti del primo indirizzo Cfr., ZIVIZ,

Verso un altro paradigma risarcitorio, in CENDON –ZIVIZ (a cura di), Il danno esistenziale, Una nuova

categoria della responsabilità civile, 2000, 44 ss; EAD., Alla scoperta del danno esistenziale, in Contr. impr., 1994, 845 ss; successivamente, in senso adesivo, LA ROSA, Il danno esistenziale, in TOMMASINI (a cura di),

Soggetti e danni risarcibili. Segmenti del corso di diritto civile, Torino, 2001, 151 ss; CHINDEMI, Il danno

esistenziale “esiste”, in Resp. civ. prev., 2005, 1455; CASSANO, In tema di danno esistenziale: brevi

puntualizzazioni, in Giur. mer., 2001, 1048; CHRISTANDI, La risarcibilità del danno esistenziale, Milano, 2007, 17 ss. L’opposta interpretazione negava l’autonoma risarcibilità del danno esistenziale; nel dettaglio, sulla scorta della differente formulazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. si assumeva che, a fronte della atipicità del danno non patrimoniale, l’ordinamento limitasse la tutela dei danni non patrimoniali nei soli casi previsti dalla legge, ovvero nel caso di lesione di interessi costituzionalmente garantiti, nell’ambito del quale non era considerato ricompreso anche il danno esistenziale. Cfr. CASTRONOVO, Danno biologico, cit., 231 ss; ID.,

Problema e sistema nel danno da prodotti, Milano, 1978, 138 ss.; GAZZONI, Alla ricerca della felicità

perduta (psicofavola fantagiuridica sullo pseudodanno psicoesistenziale), in Riv. dir. comm., 2000, I, 685.

Cfr., Cass. 5.11.2002 n. 15449, in Danno e resp., 2003, 266, con nota di PONZANELLI; Cass., 15.7.2005 n. 15022, in Resp. civ. prev., 2006, 86, con nota di CENDON;MOROZZO DELLA ROCCA, Responsabilità civile e mobbing, in Dir. fam., 2001, 3, 1107 definisce il danno esistenziale un escamotage “non privo di pericoli e ambiguità”. L’A. rileva che la principale obiezione “che potrebbe muoversi alla teoria del danno esistenziale, è che ciascun dolore reca e manifesta un risvolto esistenziale; ogni lacrima lasciata sul cuscino corrisponde, in definitiva, a una perdita di sé e del proprio orizzonte, sia quest'ultimo il vasto orizzonte dell'uomo di mondo, o il breve orizzonte di donna Vincenza, l’indimenticabile personaggio femminile creato dalla penna di Salvatore Satta, sicché nessun margine reale distingue il danno esistenziale dal danno morale”.

572 Su cui si rinvia a ZIVIZ, Il danno non patrimoniale. Evoluzione del sistema risarcitorio, Milano, 2011;

EAD., La valutazione del danno esistenziale, in Giur. it., 2002, 440; EAD., Il danno esistenziale, in P.CENDON

(a cura di), I danni nella responsabilità civile, Torino, 2005, III, 281.

573 Cass. sez. un., 24.3.2006 n. 6572, in Giur. it., 2006, 9, 1359. Ma, subito dopo, in senso contrario Cass.

9.11.2006 n. 23918, per la quale “mentre per il risarcimento del danno patrimoniale, con il solo riferimento al danno ingiusto, la clausola generale e primaria dell’art. 2043 comporta un’atipicità dell’illecito, come esattamente affermato a seguito degli arresti della S.C. nn. 500 e 501 del 1999, eguale principio di atipicità non può essere affermato in tema di danno non patrimoniale risarcibile, dal momento che la struttura dell’art. 2059 limita il risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge”.

Con le sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003, la Suprema Corte, prendendo atto dell’avvenuto riconoscimento della lata estensione del “danno non patrimoniale” (da intendere come lesione di un interesse inerente alla persona, e non più solo quale danno morale soggettivo), operò la riconduzione del danno biologico entro la previsione di cui all’art. 2059 c.c.; rinnegando l’opinione tradizionale, incline ad identificare il danno di cui all’art. 2059 in quello morale subiettivo, la Corte inglobò nel danno patrimoniale tanto quest’ultima fattispecie di danno (intesa come turbamento dello stato d’animo della vittima), quanto quello biologico (inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito ex art. 32 Cost., all’integrità psichica e fisica della persona, medicalmente accertata), ed esistenziale (derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale relativi alla persona). Soprattutto, per mezzo di una interpretazione costituzionalmente orientata della riserva di legge di cui a tale ultimo articolo, ricondusse entro la previsione di tipicità di cui all’art. 2059 c.c. anche la legge fondamentale574.

Preso atto della centralità della Costituzione – e più in particolare dell’art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo – si affermò la necessità di intendere il danno non patrimoniale come categoria ampia, dovendosi “quindi ritenere ormai acquisito all’ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di «danno non patrimoniale», inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più solo come «danno morale soggettivo»575.

574 “Il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito,

dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale”. La successiva Cass., sez. un., 11.11.2008, n. 26972, cit., su cui vedi più diffusamente infra nel corpo, preciserà sul punto che “la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell’apertura dell’art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all’interprete rinvenire nel complesso sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l’ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana”.

575 Cass. 31.5.2003, nn. 8827-8828, cit. Su cui Cfr., BUSNELLI, Chiaroscuri d’estate, cit., 826; PONZANELLI, Ricomposizione dell’universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione, in Danno resp., 2003,

816 ss; PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, L’art. 2059 c.c. va in paradiso, in Resp. civ. prev., 2003, 675; CENDON, Anche se gli amanti si perdono l’amore non si perderà. Impressioni di lettura su Cass. 8828/2003,

ivi, 685 ss; BARGELLI, Danno non patrimoniale ed interpretazione orientata dell’art. 2059 c.c., ivi, 691;

L’indirizzo fu immediatamente recepito dal Giudice delle Leggi che, con la nota sentenza dell’11.7.2003 n. 233576, ribadì il percorso logico-argomentativo poco prima articolato dalla Cassazione, riaffermando la bipartizione del risarcimento del danno aquiliano: da una parte il danno patrimoniale, di cui all’art. 2043 c.c., dall’altra quello non patrimoniale (comprendente il “vecchio” danno morale, quello biologico e quello esistenziale), disciplinato dall’art. 2059 c.c.577

Ebbene, l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. sottendeva l’intenzione di porre un freno alla moltiplicazione delle species di danno non patrimoniale, la quale conseguiva proprio dalla stretta interpretazione della riserva di legge contenuta nella suddetta norma.

Può, dunque, ravvisarsi l’esigenza – da parte della Corte di Cassazione – di ricondurre il risarcimento del danno in parola in un binario esclusivamente compensativo. Insomma, una opzione ermeneutica da intendersi: “non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune, secondo l’interpretazione

576 Corte Cost. 11.7.2003 n. 233 in Foro it., 2003, I, 2201, con nota di NAVARRETTA; in Danno e resp., 2003,

939, con nota di BONA,CRICENTI,PONZANELLI; in Nuovo dir., 2003, pag. 917, con nota di VENTURINI; in

Dir. & Formazione, 2003, 1177, con nota di CENDON,ZIVIZ; in Giust. civ., 2003, I, 2019. In argomento, Cfr., G.B. FERRI, Le temps retrouvé dell’art. 2059 c.c., in Resp. civ. prev., 2003, 1981; M.BONA, Il danno

esistenziale bussa alla porta e la Corte costituzionale apre di nuovo (verso il “nuovo” art. 2059 c.c.), in Danno resp., 2003, 945; NAVARRETTA, La Corte costituzionale e il danno alla persona “in fieri”, in Foro

it., 2003, 227; PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Il sistema della responsabilità civile dopo la sentenza della

Corte costituzionale n. 233/03, in Danno resp. 2003, 941; CRICENTI, Una diversa lettura dell’art. 2059 c.c., in Danno resp., 2003, 939; PONZANELLI, La Corte costituzionale si allinea con la Corte di cassazione, ivi, 947.

577 Si legge nella sentenza che: “Giova al riguardo premettere – pur trattandosi di un profilo solo

indirettamente collegato alla questione in esame – che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall’art. 2059 cod. civ. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cass. 31.5.2003, nn. 8827 e 8828), che hanno l’indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni – nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale – un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina e in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”.